venerdì 5 ottobre 2012

dgr_514/2009

1) Muzzarelli Maria Giuseppina Vice presidente

2) Bruschini Marioluigi Assessore

3) Campagnoli Armando Assessore

4) Dapporto Anna Maria Assessore

5) Muzzarelli Gian Carlo Assessore

6) Pasi Guido Assessore

7) Peri Alfredo Assessore

8) Rabboni Tiberio Assessore

9) Sedioli Giovanni Assessore

10) Zanichelli Lino Assessore


Progr.Num.


514/2009

Questo giorno


Lunedì 20 del mese di Aprile

dell' anno


2009 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore



Presiede il Vice Presidente Assessore Muzzarelli Maria Giuseppina

attesa l'assenza del Presidente

Primo provvedimento della Giunta regionale attuativo dell'art. 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento

dei servizi sociosanitari


Oggetto:

Cod.documento


GPG/2009/238

Zanichelli Lino


GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:



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Num. Reg. Proposta: GPG/2009/238

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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA



Visto l’articolo 38 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2,

recante “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per

la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi

sociali”, come in particolare modificato dall’articolo 39 della

legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20;

Vista la DGR 772/2007, con la quale, in attuazione dell’art.38

succitato, si è provveduto a:

- definire i criteri generali e le linee guida di applicazione

dell’accreditamento in ambito sociosanitario e sociale,

- individuare i servizi relativamente ai quali esso trova

applicazione, dando priorità, per quanto attiene ai tempi di

attuazione, ai servizi già regolamentati attraverso il percorso

autorizzativo e finanziati anche tramite il Fondo regionale per la

non autosufficienza,

- rimandare ad ulteriori provvedimenti attuativi la

definizione dei requisiti e delle procedure per l’effettiva

applicazione dell’accreditamento;

Visto l’art.23 della legge regionale 19 febbraio 2008 n.4, con

il quale si sono introdotte nel quadro normativo in essere le

procedure dell’accreditamento transitorio e dell’accreditamento

provvisorio, al fine di consentire l’avvicinamento graduale e

progressivo a requisiti e condizioni propri dell’accreditamento

definitivo, e ciò in considerazione della complessità, rilevata

anche dai soggetti istituzionali e dalle parti sociali, in

particolare relativamente al possesso dei requisiti professionali,

alla definizione della responsabilità gestionale unitaria e

complessiva dei servizi e al superamento della frammentazione

nell’erogazione dei servizi alla persona;

Considerato che, ai sensi di tale articolo, spetta alla Giunta

regionale, sentita la Commissione assembleare competente:

- disciplinare requisiti, criteri, procedure e tempi per

l’avvio dell’accreditamento definitivo di servizi e

strutture sociosanitarie;

- individuare le condizioni e le procedure per la

concessione dell’accreditamento transitorio dei

servizi e delle strutture che detengano rapporti con

il Servizio Sanitario Regionale e con gli Enti locali,

comprese le modalità di adeguamento

Testo dell'atto

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dell’organizzazione e della gestione dei servizi e

delle strutture al fine di assicurare la

responsabilità gestionale unitaria e complessiva dei

servizi e il superamento della frammentazione

nell’erogazione dei servizi alla persona;

- individuare le tipologie di prestazioni e servizi

sociosanitari per la cui erogazione può essere

concesso l’accreditamento, sulla base dell’elenco dei

servizi soggetti al regime dell’accreditamento

approvato con DGR 772/2007;

- determinare condizioni e procedure per la concessione

dell’accreditamento provvisorio;

- definire il sistema di remunerazione delle prestazioni

sulla base di tariffe predeterminate;

Visto il Piano regionale sociale e sanitario 2008-2010,

approvato con D.A.L. 175/2008, nel quale vengono tra l’altro

definiti competenze e ruoli dei diversi soggetti della governance

ai livelli regionale, intermedio e distrettuale, e considerata di

conseguenza la necessità di individuare i soggetti istituzionali

competenti per l’accreditamento a livello distrettuale, e i

relativi compiti, in coerenza con il disegno del Piano stesso;

Rilevato che per quanto attiene al servizio di assistenza

domiciliare non è ancora stata normata l’autorizzazione al

funzionamento, istituto introdotto per la prima volta per questa

tipologia di servizio con l’art. 35 della L.R. 2/2003, già citata,

e si rende perciò necessario definire i relativi requisiti anche

per l’accreditamento transitorio oltre che per l’accreditamento

definitivo, in modo da differenziare i relativi livelli di

qualificazione, coerentemente alla logica complessiva

dell’accreditamento configurata dalla DGR 772/2007;

Rilevato inoltre che per quanto attiene i requisiti di

personale dei servizi per disabili si è reso necessario

specificare quanto previsto in termini generali nella DGR

564/2000, considerata la diversificazione esistente nella rete dei

servizi diurni e residenziali;

Dato atto che:

- benché la normativa vigente preveda, con alcune

deroghe, un elevato livello di qualificazione degli

operatori dei servizi sociosanitari e malgrado

l’investimento formativo straordinario realizzato

negli anni passati, le dinamiche del mercato del

lavoro e le condizioni del lavoro di cura non hanno

consentito un sostanziale e generalizzato rispetto

degli obiettivi di qualificazione degli operatori, in

particolare degli operatori sociosanitari (OSS),

evidenziando allo stato attuale una differenza

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sostanziale tra gestioni con personale dipendente

pubblico (per il cui accesso tramite concorso è

indispensabile la qualifica professionale) e gestioni

da parte di soggetti privati, profit e no profit;

- obiettivo strategico dell’accreditamento è la

qualificazione dei servizi, che si realizza

essenzialmente con la qualificazione degli operatori,

e che pertanto questa azione rappresenta un elemento

fondamentale nel percorso di accreditamento;

- con il presente atto vengono fissati criteri più

precisi ed un percorso graduale per garantire che

nell’ambito dell’accreditamento definitivo siano

assicurati livelli certi e più elevati di personale

qualificato;

- tali requisiti, in particolare quelli relativi al

personale con la qualifica di Operatore

sociosanitario, sono stati fissati nel presente

provvedimento anche tenendo conto del confronto in

atto tra le parti sociali finalizzato ad ampliare le

opportunità di accesso alla qualifica e di

qualificazione sul lavoro, confronto che la Regione

segue con attenzione e si impegna a sostenere in modo

proattivo con azioni utili a favorirne l’esito

positivo e la conseguente attuazione, garantendone il

monitoraggio anche in relazione alla sostenibilità

degli obiettivi indicati nel presente atto;

Considerato che, a seguito dell’introduzione

dell’accreditamento transitorio e del differente livello di

qualificazione di servizi e strutture richiesto nella fase

transitoria e in quella a regime dell’accreditamento definitivo,

si rende opportuno approfondire il sistema di remunerazione dei

servizi differenziando le tariffe relative al regime transitorio

da quelle relative al regime definitivo, definendone i relativi

criteri e le entità con successivi atti;

Dato atto della necessità di rinviare a successivi

provvedimenti:

- le determinazioni relative al sistema omogeneo di

tariffe per l’accreditamento transitorio, provvisorio

e definitivo,

- la composizione e le modalità di funzionamento

dell’organismo tecnico di ambito provinciale previsto

al comma 4 del più volte citato art.38;

- l’individuazione di eventuali altri servizi (tra

quelli già individuati nella DGR 772/2007) per i quali

prevedere l’applicazione degli strumenti e del

percorso previsto dall’art.23 della L.R.4/2008, e la

relativa definizione di requisiti, condizioni e

procedure per l’accreditamento;

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Dato atto della necessità di prevedere che il sistema di

accreditamento transitorio e provvisorio decorrano effettivamente

dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione

Emilia-Romagna della deliberazione relativa al sistema omogeneo di

tariffe, dal momento che la conoscenza e l’accettazione delle

tariffe rappresenta condizione per richiedere l’accreditamento, e

che pertanto sino a tale data eventuali nuovi affidamenti per i

servizi ricompresi nel sistema dell’accreditamento si

realizzeranno in base alle normative vigenti;

Dato atto che nel lavoro istruttorio per la definizione dei

requisiti per l’accreditamento definitivo, contenuti nell’allegato

D parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono

stati coinvolti a livello tecnico rappresentanze dei diversi

soggetti gestori pubblici e privati operanti nel territorio

regionale;

Dato atto che sull’applicazione dell’art. 23 della L.R. 4/2008

si è sviluppato, nell’ambito della Cabina di Regia per le

politiche sanitarie e sociali di cui alla deliberazione della

Giunta regionale n. 2187/2005, un processo di confronto e

consultazione tra la Giunta regionale e gli Enti locali, che ha

portato alla stesura di un elaborato condiviso e contenente il

“Primo provvedimento attuativo dell’art.23 della L.R. 4/2008 in

materia di accreditamento dei servizi sociosanitari”;

Vista l’intesa acquisita sul documento stesso nella Cabina di

regia per le politiche sanitarie e sociali, di cui alla DGR

2187/2005 nella seduta del 22/12/2008;

Considerato che sul documento in oggetto sono stati svolti

numerosi approfonditi momenti di confronto tecnico con le

Organizzazioni rappresentative del Terzo settore, con le

Organizzazioni dei gestori privati e con le Organizzazioni

sindacali interessate;

Dato atto del parere, ai sensi dell’articolo 38 della Legge

regionale n. 2 del 2003 e successive modifiche, della Conferenza

regionale del Terzo settore di cui all’articolo 35 della legge

regionale 21 aprile 1999, n.3, che si è espressa favorevolmente

nella seduta del 25/02/2009;

Dato atto che la Conferenza Regione-Autonomie locali nella

seduta del 02/03/2009 ha espresso ai sensi dell’art. 31, comma 2,

della legge regionale 3/1999, il proprio assenso in merito

all’intesa sul “Primo provvedimento attuativo dell’art.23 della

L.R. 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi

sociosanitari”;

Considerato che, ai sensi di quanto previsto del comma 4

dell’art. 31 della l.r. 3/1999, sono pervenute osservazioni in

merito al provvedimento sottoposto all’intesa da parte dei Sindaci

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dei Comuni di Savignano sul Rubiconde, Sogliano al Rubicone, San

Mauro Pascoli e Roncofreddo e che di conseguenza la Conferenza

Regione-Autonomie locali si è nuovamente riunita in data 31 marzo

2009 per consentire il perfezionamento definitivo dell’assenso

all’intesa;

Dato atto che alla suddetta seduta della Conferenza Regione-

Autonomie locali del 31 marzo 2009 non è stato raggiunto il numero

legale necessario per il suo valido funzionamento e che pertanto,

come risulta dalla comunicazione prot. N. NP/2009/4798 del 1°

aprile 2009 del Responsabile del Servizio Politiche di

Concertazione Istituzionale, la Giunta regionale deve provvedere

con deliberazione motivata in merito alle osservazioni pervenute,

ai sensi di quanto previsto dal già citato art. 31, comma 5, della

l.r. 3/1999;

Ritenuto pertanto, anche in considerazione dell’ampio ed

articolato percorso di condivisione del provvedimento già svolto

con gli Enti locali, di non accogliere le osservazioni presentate

dai Comuni sopra citati in merito al “Primo provvedimento

attuativo dell’art.23 della L.R. 4/2008 in materia di

accreditamento dei servizi sociosanitari”, per le ragioni e le

motivazioni di merito e di carattere giuridico di seguito

indicate:

“I Comuni di Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone,

San Mauro Pascoli e Roncofreddo hanno fatto pervenire le loro

osservazioni mediante apposite correzioni da apportare allo

schema del “Primo provvedimento attuativo dell’art.23 della L.R.

4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari” ed

in particolare al suo allegato 1.

Le osservazioni, riassumibili in 14 punti, possono essere

analizzate e motivatamente respinte o da dichiararsi superate o

non ammissibili, in quanto:

1. si richiede lo spostamento in avanti di 1 anno di tutte le

date:

Il termine del 31.12.2010 per il termine dell’avvio della

fase di accreditamento transitorio e l’avvio

dell’accreditamento definitivo è previsto da una norma di

legge (art. 23 LR 4/2008). L’eventuale spostamento può essere

disposto soltanto con una nuova norma di legge.

Tale modifica potrebbe essere accolta solo in sede di

revisione della legge 4/2008.

2. a pag. 7 del documento, punto 1.3, lett. b): si prevede che i

rapporti giuridici attualmente in essere decadano ad una data

prefissata, coincidente con il termine per la presentazione

della domanda di accreditamento transitorio. Si tratta di una

previsione incoerente con la facoltatività del percorso

dell’accreditamento transitorio e giuridicamente

insostenibile giacchè nessun provvedimento regionale potrebbe


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mai imporre la risoluzione imperativa dei contratti in essere

che devono andare avanti secondo le originarie pattuizioni,

salvo la loro rinegoziazione consensuale e condivisa in vista

degli obiettivi dell’accreditamento.

3. pag. 14 documento, punto 5.2: l’emendamento al provvedimento

appare inammissibile rispetto agli obiettivi ed ai tempi di

realizzazione dell’accreditamento. La formulazione proposta,

che vorrebbe ammettere che la domanda di accreditamento

definitivo venisse presentata da parte di più soggetti,

configge con l’esigenza di evitare la frammentazione dei

servizi e di assicurare la responsabilità unitaria della

gestione.

4. pag. 14 documento, punto 5.3.1 lett. c). Si ipotizza il

rilascio dell’accreditamento definitivo non solo a seguito

della realizzazione del percorso di adeguamento

dell’organizzazione e della gestione unitaria ma anche dietro

l’impegno a realizzarlo entro il 31 dicembre 2012. La

proposta non è accoglibile in quanto i percorsi previsti sono

già flessibili e consentono un percorso di adeguamento

triennale che può concludersi successivamente al 31.12.2010

ed addirittura giungere sino al 31.12.2013.

5. pag. 14 documento, punto 5.3.1. Viene inserita una lett. d:

autorizzazione al funzionamento provvisoria con impegno ad

ottenere quella definitiva entro il 31.12.2012. Nell’ultima

versione è stato inserito al punto 6.2 una precisazione che

nella sostanza da risposta alla esigenza posta, ossia quella

di salvaguardare anche i servizi che hanno una autorizzazione

con alcune prescrizioni: “il servizio per il quale si

richiede l’accreditamento transitorio sia in possesso di

autorizzazione al funzionamento, in corso di validità,

rilasciata dalla autorità competente, anche a seguito della

presentazione di un progetto contenente la definizione dei

tempi necessari per assicurare il rispetto pieno dei

requisiti strutturali previsti dalla normativa vigente.”

6. pag. 15, punto 5.3.2: la modifica proposta (“entro il

31.12.2012”) resta assorbita da quanto previsto al precedente

punto 4

7. pag. 15 documento, punto 5.3.4. Si richiede che il rinnovo

dell’accreditamento definitivo per gli enti pubblici che

gestiscono servizi non sia assoggettato a limitazioni. La

proposta, irragionevole, giuridicamente censurabile rispetto

ai principi di trasparenza e non discriminazione che sono

fatti propri nelle procedure dell’accreditamento, introduce

un’illogica disparità tra soggetti pubblici e privati

8. pag. 17 documento punto 6.2 in merito all’autorizzazione al

funzionamento provvisoria: vedi punto 5


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9. pag. 19 documento punto 6.3.1. lett. a) in merito

all’autorizzazione al funzionamento provvisoria: vedi punto 5

10. pag. 20 punto 6.3.3: “termine del 31 dicembre 2012”:

vedi punto 4

11. pag. 30, in fondo. Si ipotizza che tra i Comuni che

esercitano la committenza dei servizi e le Aziende di servizi

alla persona che gestiscono direttamente i servizi non venga

stipulato un apposito contratto bensì sia sufficiente la mera

determinazione di un budget o di un programma di attività. La

proposta è inammissibile in quanto le Asp vanno considerate

alla pari altri soggetti produttori, come chiarito in più

punti del provvedimento e come già stabilito nella delibera

772/2007 coerentemente alle finalità ed agli obiettivi

dell’accreditamento

12. pag. 33, lette. a) del documento. Si introduce la

possibilità per le Asp di essere titolari del provvedimento

di accreditamento anche quando per un numero non prevalente

ricorrano ad affidamenti generali ed integrati di servizi.

Tale ipotesi va rigettata in quanto, oltre a reintrodurre

surrettiziamente il percorso dell’appalto dei servizi che il

percorso dell’accreditamento ha voluto esplicitamente

sostituire con altre logiche di responsabilità e qualità

nella conduzione dei servizi, contrasta con i principi già

enunciati dalla 772/2007 ed ora meglio declinati e

disciplinati dal provvedimento attuativo dell’art. 23 in base

ai quali l’accreditamento:

a) deve essere riferito ad un “modello organizzativo”

complessivamente e unitariamente prodotto da un unico

“soggetto” (pubblico o privato che esso sia);

b) ne consegue che devono essere superate le situazioni in

cui ad una identificazione puramente figurativa di un

soggetto produttivo pubblico corrisponde la fornitura di

risorsa umana (il più rilevante “fattore produttivo”)

da parte di un “soggetto privato”, con ciò rischiando di

configurare una vera e propria “intermediazione di

manodopera”;

c) nel caso in cui la fornitura, organizzazione e direzione

del personale di un servizio sia in tutto - o in

parte assai prevalente – attribuibile ad un “soggetto

privato” spetterà a questo presentare richiesta di

accreditamento anche se, al momento, la erogazione del

servizio appare formalmente pubblica. In ogni caso la

suddetta situazione ibrida deve essere rapidamente

superata recuperando la condizione di cui alla

precedente lettera a).

13. pag. 33, lett. b) del documento sulla gestione diretta

da parte del soggetto privato. Trattasi di modifiche solo


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letterali e non sostanziali del testo, oltre che di

eliminazioni di parti che invece si ritengono essenziali per

la disciplina dell’ipotesi di accreditamento del servizio in

favore del soggetto privato. Una modifica sostanziale investe

invece il fatto che, pur se ad essere accreditato per il

servizio è il soggetto gestore privato, sarebbe comunque

l’Asp a mantenere i rapporti con gli utenti e ad introitare

le somme dei fondi pubblici per la gestione dei servizi. Si

tratta di un’ipotesi che contraddice le caratteristiche

dell’accreditamento che, qualora rilasciato in favore del

soggetto privato ed al pari di quanto avviene per i soggetti

pubblici che gestiscono direttamente i servizi, abilita il

suo titolare ad agire in nome e per conto

dell’Amministrazione competente secondo le logiche e le

conseguenze già esaustivamente disciplinate nella delibera

772/2007.

14. pagg. 34 e 35 documento: trattasi di modifiche,

inammissibili nel merito o che restano assorbite nelle

considerazioni precedenti od ancora ipotizzate e proposte

senza alcuna argomentazione posta a loro fondamento e

pertanto irricevibili”;


Acquisito il parere favorevole della Commissione assembleare

competente “Politiche per la salute e politiche sociali”, nella

seduta del 15/04/2009;

Dato atto che sul documento sottoposto alle valutazioni ed ai

pareri previsti dall’art. 38 della legge 2/2003 e successive

modificazioni sono state apportate alcune variazioni, di carattere

non sostanziale, volte a recepire le indicazioni emerse nel corso

degli approfondimenti tecnici e del confronto formale con le parti

sociali ed il Terzo settore e che pertanto il “Primo provvedimento

attuativo dell’art.23 della L.R. 4/2008 in materia di

accreditamento dei servizi sociosanitari” risulta ora composto,

formulato e definitivamente adottabile nel testo di cui

all’allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;

Ritenuto altresì di rinviare ad ulteriori propri provvedimenti

le determinazioni in ordine ad alcuni aspetti specifici

dell’accreditamento, come sopra individuati, provvedimenti che

verranno adottati osservando le forme di consultazione

rispettivamente previste dalla normativa vigente, e con il

preventivo parere della competente Commissione assembleare;

Dato atto che su tutti gli ulteriori atti di implementazione

del sistema di accreditamento, la Regione e gli Enti Locali si

sono impegnati inoltre a un percorso di confronto preventivo e di

concertazione con le Organizzazioni sindacali confederali e di

categoria, per le singole competenze, sia a livello regionale che

territoriale, così come previsto dal Protocollo d’intesa siglato

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il 31 maggio 2006 e dalla Legge Regionale n. 2 del 2003 e

successive modifiche e che tale percorso preventivo di confronto e

concertazione si svilupperà altresì con le componenti del Terzo

settore;

Considerato altresì che si ritiene opportuno prevedere entro

il 31.10.2010 una verifica congiunta tra la Regione, gli Enti

Locali e tutti gli altri soggetti coinvolti nel percorso sul grado

di realizzazione degli obiettivi e sull’impatto a livello locale

del percorso di accreditamento valutando di conseguenza eventuali

modifiche e/o integrazioni necessarie a garantire l’adeguatezza,

la sostenibilità e l’omogeneità del sistema dell’erogazione dei

servizi sociosanitari;

Ritenuto pertanto di adottare il primo provvedimento attuativo

dell’articolo 23 della L.R. 4/2008;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute

Giovanni Bissoni e dell’Assessore Politiche Sociali ed Educative,

Immigrazione, Volontariato, Associazionismo e Terzo Settore Anna

Maria Dapporto,

A voti unanimi e palesi

Delibera

1) di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, il primo

provvedimento attuativo di cui all’art.23 della L.R. 4/2008,

assumendo le determinazioni ivi previste, secondo quanto disposto

nell’Allegato 1 “Primo provvedimento attuativo dell’art.23 della

L.R. 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi

sociosanitari.”, parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;

2) di rimandare a successivi e separati propri atti, da adottarsi

con le forme di consultazione rispettivamente previste dalla

normativa vigente e con il preventivo parere della competente

Commissione assembleare, le ulteriori determinazioni connesse ad

aspetti specifici della fase successiva di messa a regime

dell’accreditamento, ed in particolare:

- le determinazioni relative al sistema omogeneo di

tariffe per l’accreditamento transitorio, provvisorio

e definitivo,

- la composizione e le modalità di funzionamento

dell’organismo tecnico di ambito provinciale previsto

al comma 4 del più volte citato art.38;

- l’individuazione di eventuali altri servizi (tra

quelli già individuati nella DGR 772/2007) per i quali

prevedere l’applicazione degli strumenti e del

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percorso previsto dall’art.23 della L.R.4/2008, e la

relativa definizione di requisiti e condizioni per

l’accreditamento;

3) di dare atto che sino alla data di pubblicazione sul Bollettino

Ufficiale della Regione Emilia-Romagna della deliberazione che

determina il sistema omogeneo di tariffe per l’accreditamento

transitorio e provvisorio eventuali nuovi affidamenti per i

servizi ricompresi nel sistema dell’accreditamento si

realizzeranno in base alle normative vigenti;

4) di riservarsi l’effettuazione entro il 31.10.2010 di una

verifica congiunta sul grado di realizzazione degli obiettivi e

sull’impatto a livello locale del percorso di accreditamento

valutando di conseguenza eventuali modifiche e/o integrazioni

necessarie a garantire l’adeguatezza, la sostenibilità e

l’omogeneità del sistema dell’erogazione dei servizi sociosanitari

con le modalità evidenziate in premessa;

5) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino

ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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ALLEGATO 1


"Primo provvedimento della Giunta regionale attuativo dell'art.

23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi

sociosanitari"



Allegato parte integrante - 1

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INDICE

1. Introduzione: l’accreditamento nei servizi socio-sanitari

1.1Premessa generale

1.2 I contenuti del provvedimento

1.3Sintesi del percorso complessivo

2. Individuazione delle tipologie delle prestazioni e dei servizi socio-sanitari il

cui esercizio è subordinato alla disciplina ed alla concessione

dell’accreditamento

2.1 Servizi a cui si applica l’accreditamento definitivo

2.2 Servizi a cui si applica l’accreditamento transitorio e/o provvisorio

3. Il ruolo del soggetto istituzionale competente per ambito territoriale alla

concessione dell’accreditamento

4. Il ruolo dell’organismo tecnico di ambito provinciale

4.1 Funzioni

4.2 Composizione e nomina

4.3 Funzionamento dell’organismo

4.4 Fase di prima attuazione dell’accreditamento

5. Disciplina dell’accreditamento definitivo

5.1Ambito di applicazione

5.2Requisiti e condizioni

5.3Procedure per la concessione dell’accreditamento definitivo

5.3.1 Presentazione delle domande e tempi per la concessione

5.3.2 Verifica della coerenza programmatica e del possesso dei requisiti

5.3.3 Rilascio dell’accreditamento definitivo

5.3.4 Durata e rinnovo

5.3.5 Decadenza e revoca

5.4 Sistema di remunerazione

5.5 Accompagnamento, monitoraggio e qualità del servizio



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6. Disciplina dell’accreditamento transitorio

6.1Ambito di applicazione

6.2Requisiti e condizioni

6.3Procedure per la concessione dell’accreditamento transitorio

6.3.1 Presentazione delle domande e tempi per la concessione

6.3.2 Verifica della coerenza programmatica e della sussistenza dei requisiti e

delle condizioni previste per l’accreditamento transitorio

6.3.3 Rilascio dell’accreditamento transitorio

6.3.4 Durata

6.3.5 Decadenza e revoca

6.4Adeguamento dei rapporti contrattuali

6.5Sistema di remunerazione

6.6Accompagnamento, monitoraggio e qualità del servizio

7. La disciplina dell’accreditamento provvisorio

7.1 Ambito di applicazione

7.2 Finalità, requisiti e condizioni

7.3 Procedure per la concessione dell’accreditamento provvisorio

7.3.1 Selezione dei soggetti gestori

7.3.2 Invito diretto

7.3.3 Rilascio dell’accreditamento provvisorio

7.3.4 Durata

7.3.5 Decadenza e revoca

7.4 Sistema di remunerazione

7.5 Accompagnamento, monitoraggio e qualità del servizio

8 Il contratto di servizio per la regolamentazione del rapporto tra soggetti

committenti e soggetti gestori dei servizi accreditati

ALLEGATI


Allegato A: La responsabilità gestionale unitaria




1.1

La responsabilità gestionale unitaria quale condizione gestionale ed organizzativa

necessaria per la concessione dell’accreditamento


1.2

Forme ed esemplificazioni della responsabilità gestionale unitaria da assicurare in

regime di accreditamento definitivo


1.3

Il programma di adeguamento dell’organizzazione e della gestione del servizio

valevole nella fase transitoria


Allegato B: Requisiti dell’assistenza domiciliare per anziani e disabili per

l’accreditamento transitorio

Allegato C: Precisazione dei requisiti di personale dei servizi per disabili per

l’accreditamento transitorio

Allegato D: Requisiti per l’accreditamento definitivo




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1. INTRODUZIONE: L’ACCREDITAMENTO NEI SERVIZI SOCIOSANITARI


1.1 PREMESSA GENERALE



In attuazione della normativa regionale vigente (articolo 38 della l.r. 2/2003, Deliberazione

della Giunta regionale n. 772/2007, articolo 23 della l.r. 4/2008, Deliberazione

dell’Assemblea legislativa 175/2008 recante il nuovo Piano Sociale e Sanitario), la Giunta

regionale è tenuta ad adottare i provvedimenti attuativi necessari per definire i criteri, le

condizioni e le procedure del sistema di accreditamento dei servizi sociali, socio-assistenziali

e socio-sanitari.

Con l’istituto dell’accreditamento, in coerenza con il principio fondamentale già espresso

dalla legislazione nazionale sullo svolgimento delle attività socio-sanitarie (art. 8-bis del

d.lgs. 502/92 e successive modificazioni), si innova il sistema regionale del

welfare e ci si

propone di assicurare una maggiore coerenza con il sistema complessivo di

regolamentazione e programmazione del sistema integrato di servizi sociali e sanitari, fatto

proprio dalla Legge Regionale n. 2 del 2003.

Da esso, infatti, prende vita un modello di accreditamento che, inserendosi organicamente

nel quadro della Legge Regionale n. 2 del 2003, ne costituisce al contempo evoluzione e

specificazione, con la finalità di garantire che l’erogazione dei servizi fornisca adeguate

risposte, sia dal punto di vista qualitativo che sotto il profilo quantitativo, ai bisogni della

popolazione.

Lo strumento dell’accreditamento non è riconducibile allo schema dell’appalto di servizi e

consiste invece in un provvedimento amministrativo discrezionale che l’Amministrazione

competente adotta al termine di un procedimento valutativo da effettuarsi in coerenza con le

decisioni adottate in sede di programmazione e alle logiche ed ai requisiti di qualità dei

servizi erogati

L’accreditamento è infatti finalizzato ad individuare i servizi e le strutture necessari per la

copertura del fabbisogno espresso nella programmazione territoriale e consente, a seguito

dell’espletamento di procedure nelle quali dovranno essere dimostrati da parte dei soggetti

gestori i requisiti di qualità nella conduzione e nell’erogazione del servizio, l’instaurazione

dei rapporti di servizio pubblico tra i soggetti titolari della committenza dei servizi sociosanitari

ed i soggetti gestori/erogatori di tali servizi, le cui relazioni vengono disciplinate

attraverso un apposito contratto di servizio.

Pertanto la programmazione territoriale è il presupposto dell’accreditamento e ne condiziona

le procedure di rilascio e lo svolgimento delle attività conseguenti.

Alla programmazione territoriale, ed agli Organismi competenti ad assumerla, spetta

esercitare un ruolo particolarmente forte ed incisivo capace di guidare lo svolgimento e

l’applicazione dell’accreditamento, indicando il fabbisogno di servizi, l’offerta necessaria, i

criteri con i quali assicurare la riorganizzazione dei servizi, gli eventuali profili aggiuntivi di

selezione dei servizi da accreditare, gli ulteriori canoni di valutazione dei soggetti gestori, la

regolamentazione dei contratti di servizio.


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Per le sue stesse caratteristiche che ne consentono il rilascio, l’accreditamento costituisce un

percorso a carattere dinamico e temporalmente delimitato, che deve prevedere valutazioni

periodiche sia in ordine alla qualità degli interventi erogati, sia relativamente alla loro

effettiva necessità in relazione al mutare dei fabbisogni e della domanda degli interventi

socio-sanitari. La permanenza in essere dell’accreditamento è legata pertanto alle esigenze

individuate dalla programmazione ed alla verifica sul mantenimento dei requisiti e delle

condizioni individuate nel medesimo provvedimento di accreditamento e dal contratto di

servizio.

L’accreditamento, quale modulo che consente l’incardinamento del servizio e/o della

struttura nei servizi pubblici di erogazione delle prestazioni socio-sanitarie, si applica ai

servizi di volta in volta individuati nei provvedimenti regionali di attuazione dell’art. 38 della

l.r. 2/2003 e dell’art. 23 della l.r. 4/2008, che vengono adottati nel rispetto dei parametri

individuati nella medesima legislazione regionale.

Pertanto, le procedure ed i requisiti dell’accreditamento si rivolgono unicamente a quella

gamma di servizi socio-sanitari caratterizzati, ai sensi dell’articolo 38 della l.r. 2/2003, da un

finanziamento pubblico prevalente, da scopi solidaristici, da bisogni di cura, e da

adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi la cui regolamentazione è

rimessa, per i profili organizzativi e gestionali, alla competenza normativa regionale.

Nella concessione dell’accreditamento, che investe i servizi socio-sanitari di cui al punto 2,

vengono altresì considerati le attività ed i servizi di supporto e strumentali all’esercizio degli

interventi socio-sanitari (la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, i servizi

alberghieri, ecc.) che sono organizzati, affidati e gestiti nelle consuete forme previste dalla

legge e vanno comunque disciplinati nell’ambito del contratto di servizio volto a

regolamentare complessivamente l’erogazione degli interventi.

Nelle procedure di accreditamento vanno ovviamente richiamati e rispettati, come peraltro

previsto dalla legge regionale 2/2003, i principi di pubblicità, trasparenza, non

discriminazione, proporzionalità, ovvero quei criteri che – fatti propri dall’ordinamento

europeo e da quello nazionale - si impongono ad ogni scelta del legislatore e

dell’amministrazione regionale e locale quando provvedano a regolamentare e ad adottare

provvedimenti che abilitino all’erogazione di servizi per conto della Pubblica

Amministrazione.

Come già previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 772/2007, l’applicazione

delle procedure di accreditamento fa salva peraltro la possibilità di accreditare un numero di

servizi superiore al fabbisogno. Ciò vale, ad esempio, per l’assistenza domiciliare, al fine di

agevolare il pluralismo dell’offerta dei servizi, di favorire un equilibrato livello di

competizione degli stessi e di tutelare gli interessi dell’utenza. In tali casi, nel contratto di

servizio dovranno essere posti limiti e modalità di remunerazione coerenti con le risorse

disponibili.

La disciplina dell’accreditamento e dei relativi requisiti viene stabilita in maniera uniforme

dal livello regionale. In sede di contratto di servizio possono invece essere definiti ulteriori

requisiti e livelli di qualità, a condizione che tale scelta:


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- non costituisca in alcun modo fattore di esclusione diretta o indiretta all’accesso al

servizio da parte dell’utente;

- sia condivisa in ambito distrettuale, perseguendo l’obiettivo di una tendenziale

omogeneità in tale ambito;

- la remunerazione aggiuntiva rispetto al sistema di tariffe definito a livello regionale

sia congrua e non ricada in alcun modo sul Fondo regionale per la non

autosufficienza.

Al fine di assicurare un avvio graduale del nuovo sistema di committenza ed erogazione dei

servizi socio-sanitari, la legislazione regionale ha previsto un percorso flessibile che si

articola su tre tipologie distinte di accreditamento e che ora vengono disciplinate con il

presente provvedimento attuativo dell’articolo 23 della l.r. 4/2008.

Le previsioni contenute nel provvedimento riguardano pertanto:


-
l’accreditamento definitivo dei servizi, disciplinato e previsto dall’art. 38 della l.r.

2/2003 e dall’art. 23 della l.r. 4/2008, che costituisce nel regime ordinario il modulo

di erogazione delle prestazioni socio-sanitarie a carico del servizio sanitario pubblico

e degli Enti locali;


-
l’accreditamento transitorio, quale percorso facoltativo introdotto dall’articolo 23

della l.r. 4/2008 per l’avvio dell’accreditamento e la trasformazione, in presenza di

determinate condizioni, dei rapporti esistenti tra Enti Locali (e/o loro forme gestionali

dei servizi) e AUSL e soggetti gestori per l’erogazione dei servizi sociosanitari,

nell’ambito di un processo graduale e progressivo di attuazione dell’accreditamento

definitivo;


-
l’accreditamento provvisorio, disciplinato ed introdotto dall’art. 23 della l.r. 4/2008,

quale modalità ordinaria per l’instaurazione, attraverso meccanismi trasparenti ad

evidenza pubblica, di nuovi rapporti (ovvero, rapporti non ancora esistenti) tra Enti

Locali e AUSL e soggetti gestori per l’erogazione dei servizi sociosanitari, che si

applicherà sia nella fase transitoria che in quella a regime.

Il presente provvedimento, che trova la sua base formale nell’articolo 23 della l.r. 4/2008, fa

peraltro ovviamente salvo e si ricollega a quanto già regolamentato nelle disposizioni nel

frattempo intervenute, con particolare riguardo a quanto previsto nella deliberazione della

Giunta regionale n. 772/2007 alla quale occorre fare integrale riferimento per quanto attiene

alle finalità, alle logiche ed ai criteri di applicazione dell’accreditamento.

Nella consapevolezza della complessità della implementazione del sistema di accreditamento

e della opportunità di seguirne attentamente la realizzazione, viene previsto un apposito

monitoraggio al fine di garantire alle parti istituzionali ed a tutti i soggetti coinvolti un

percorso di verifica condiviso. A tal fine, la Regione assicura entro la fine del 2010 una

verifica congiunta sul grado di realizzazione degli obiettivi e sull’impatto a livello locale del

percorso di accreditamento valutando di conseguenza eventuali modifiche e/o integrazioni

necessarie a garantire l’adeguatezza, la sostenibilità e l’omogeneità del sistema

dell’erogazione dei servizi socio-sanitari.


1.2 I CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO



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Con il presente provvedimento la Regione, in attuazione delle scelte assunte dalla propria

Assemblea legislativa, disciplina le condizioni e le modalità dell’accreditamento transitorio,

definitivo e provvisorio.

A tal fine, si individuano le tipologie di servizi inizialmente interessati all’applicazione del

regime dell’accreditamento e si disciplinano i compiti istituzionali spettanti al soggetto

competente alla concessione dell’accreditamento ed all’organismo tecnico di ambito

provinciale, di prossima istituzione, al quale spetta la funzione tecnica di verifica dei

requisiti di qualità.

Si disciplinano altresì le procedure da osservarsi per il rilascio dell’accreditamento

definitivo, transitorio o provvisorio ed i contenuti essenziali del contratto di servizio che

accompagna la regolamentazione del rapporto di ciascun accreditamento.

I punti 2, 3 e 4 contengono disposizioni comuni e valevoli per ogni tipologia di

accreditamento.

Con i punti e gli allegati successivi vengono disciplinate le singole tipologie di

accreditamento per quanto riguarda requisiti, criteri, procedure, tempi.

In particolare, con l’allegato A si individuano e si disciplinano le garanzie di responsabilità

gestionale unitaria e complessiva nella gestione dei servizi che sono connesse alle finalità

stesse dell’accreditamento, chiarendo alcuni concetti generali ed individuando le forme ed il

percorso con cui pervenire alla realizzazione di tale obiettivo.

L’accreditamento comporta l’accettazione del sistema omogeneo di tariffe valevoli per la

remunerazione delle prestazioni e dei servizi.

Al fine di assicurare progressivamente omogeneità ed equità nell’erogazione delle

prestazioni, con successivi atti verranno pertanto definite dapprima le determinazioni relative

al sistema omogeneo di tariffe valevoli per l’accreditamento transitorio e provvisorio ed a

seguire quelle relative all’accreditamento definitivo.

Al momento dell’adozione dei provvedimenti relativi al sistema omogeneo di tariffe,

valevoli rispettivamente per l’accreditamento transitorio, provvisorio e definitivo, le

procedure di accreditamento potranno trovare definitiva applicazione.


1.3 SINTESI DEL PERCORSO COMPLESSIVO



Il percorso stabilito dalla legge 4/2008 ed attuato dal presente provvedimento con le

procedure più specificatamente disciplinate ai punti 5, 6, 7 può essere riassunto come segue:

ACCREDITAMENTO TRANSITORIO

a) A decorrere dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna

Regione della deliberazione che determina il sistema omogeneo di tariffe per

l’accreditamento transitorio e provvisorio, i servizi socio-sanitari erogati nelle aree di

interesse a carico delle Aziende Usl e/o degli Enti locali (anche in base a rapporti instaurati

con le loro forme gestionali) potranno essere accreditati transitoriamente laddove rispettino

le condizioni ed i requisiti previsti dalla normativa; la concessione dell’accreditamento

transitorio comporta la trasformazione dei contratti al momento in essere.

b) L’accreditamento transitorio costituisce tuttavia una facoltà e non un obbligo imposto

dalla normativa regionale e pertanto il rapporto originariamente instauratosi per l’erogazione

dei medesimi servizi socio-sanitari a carico delle Aziende Usl e/o degli Enti locali potrà

proseguire, sino alla sua scadenza legale, con le regole pattizie attualmente vigenti e che si


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sono formulate per effetto degli affidamenti e della regolamentazione dei rapporti originari.

L’erogazione dei servizi assicurata in base a rapporti che sono proseguiti con le attuali regole

e che non sono stati trasformati in accreditamenti transitori, potrà essere garantita , dopo la

scadenza legale dei preesistenti rapporti, unicamente con le procedure e le condizioni

previste per l’accreditamento provvisorio.

Alla luce di quanto disposto dall’articolo 23, comma 3, ultimo periodo, la cessazione del

regime di accreditamento transitorio deve avvenire entro il 31 dicembre 2010. Pertanto, la

concessione di provvedimenti di accreditamento transitorio dovrà avvenire entro e non oltre

tale data.

ACCREDITAMENTO DEFINITIVO

c) Il regime dell’accreditamento definitivo si applica a partire dal 1° gennaio 2011.

A decorrere da tale data, non potranno essere più rilasciati provvedimenti di accreditamento

transitorio dei servizi ed i provvedimenti già concessi di cui alla precedente lettera a)

potranno essere trasformati in accreditamenti definitivi, con applicazione, pertanto, dei

requisiti e del sistema di remunerazione previsti e disciplinati per l’accreditamento

definitivo.

La trasformazione dei rapporti di accreditamento transitorio in accreditamenti definitivi

dovrà avvenire, in presenza di verifica positiva della coerenza con il fabbisogno indicato

dalla programmazione e della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla

normativa, in un periodo massimo di tre anni, decorrenti dalla data di avvio dell’applicazione

del regime di accreditamento definitivo e quindi entro e non oltre il 31 dicembre 2013.

ACCREDITAMENTO PROVVISORIO

d) A decorrere dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna

della deliberazione che determina il sistema omogeneo di tariffe per l’accreditamento

transitorio e provvisorio, per l’attivazione di nuovi servizi e per la stipulazione di nuovi

rapporti di servizio pubblico, la relativa individuazione dovrà avvenire mediante lo

strumento ed il percorso dell’accreditamento provvisorio, che sino al 31 dicembre 2010 verrà

rilasciato con l’applicazione dei requisiti previsti per l’accreditamento transitorio

A partire dal 31 dicembre 2010, per le nuove esigenze di cui alla lettera d), gli accreditamenti

provvisori saranno rilasciati con riferimento ai requisiti per l’accreditamento definitivo.

In entrambi i casi, i rapporti attivati per mezzo dell’accreditamento provvisorio potranno

essere trasformati, in presenza di una verifica positiva, in accreditamenti definitivi.


2. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DELLE PRESTAZIONI E DEI

SERVIZI SOCIO-SANITARI IL CUI ESERCIZIO E’ SUBORDINATO ALLA

DISCIPLINA ED ALLA CONCESSIONE DELL’ACCREDITAMENTO


2.1 SERVIZI A CUI SI APPLICA L’ACCREDITAMENTO DEFINITIVO



Per quanto attiene ai servizi e alle strutture socio-sanitarie per i quali è possibile concedere

l’accreditamento definitivo si fa riferimento a quanto già definito con la Deliberazione della

Giunta regionale 772/2007, che nel dare prima attuazione all’articolo 38 della l.r. 2/2003, ha

individuato i servizi il cui esercizio è subordinato all’accreditamento.


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Nell’ambito e nel rispetto dell’elenco dei servizi formulato dalla suddetta DGR 772/2007,

tenuto conto di quanto ora previsto dall’art. 23 della LR 4/2008, l’accreditamento definitivo

viene inizialmente disciplinato in merito a requisiti, condizioni e procedure per i seguenti

servizi:

- assistenza domiciliare

- casa-residenza per anziani non autosufficienti (che ricomprende le tipologie casa protetta e

RSA)

- centro diurno assistenziale per anziani

- centro socio-riabilitativo residenziale per disabili

- centro socio-riabilitativo semiresidenziale per disabili.

Le procedure di concessione dell’accreditamento definitivo per tali servizi sono disciplinate

al punto 5. I requisiti e le condizioni gestionali ed organizzative che si applicano a far data

dal 1° gennaio 2011 a tali servizi ai fini del rilascio dell’accreditamento definitivo sono

altresì disciplinati negli allegati A (Responsabilità gestionale unitaria) e D (Requisiti per

l’accreditamento definitivo) del presente documento. I requisiti per l’accreditamento

definitivo (allegato D) valgono anche per l’accreditamento provvisorio successivamente al 1°

gennaio 2011.

Con successivi provvedimenti la Giunta regionale provvederà a definire, in attuazione

dell’articolo 38 della l.r. 2/2003 e dell’art. 23 della l.r. 4/2008, i requisiti, le condizioni e le

procedure per l’accreditamento definitivo degli altri servizi già individuati nella citata

deliberazione della GR 772/2007.


2.2 SERVIZI A CUI SI APPLICA L’ACCREDITAMENTO TRANSITORIO E/O

PROVVISORIO



Ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, comma 1, della l.r. 4/2008, l’accreditamento

transitorio e provvisorio viene altresì ora disciplinato, nell’ambito di un processo graduale e

progressivo di attuazione dell’accreditamento definitivo, in merito a requisiti, condizioni,

procedure e tariffe per i seguenti servizi:

- assistenza domiciliare

- casa-residenza per anziani non autosufficienti (che ricomprende le tipologie casa protetta e

RSA)

- centro diurno assistenziale per anziani

- centro socio-riabilitativo residenziale per disabili

- centro socio-riabilitativo semiresidenziale per disabili.

Le procedure di concessione dell’accreditamento transitorio e provvisorio per tali servizi

sono disciplinate rispettivamente ai punti 6 e 7. I requisiti e le condizioni gestionali ed

organizzative che si applicano a tali servizi ai fini del rilascio dell’accreditamento transitorio

e, limitatamente al periodo sino al 31 dicembre 2010, provvisorio sono altresì meglio

disciplinati nei successivi paragrafi 6.2 e 7.2 e negli allegati A (Responsabilità gestionale

unitaria), B (Requisiti dell’assistenza domiciliare per anziani e disabili per l’accreditamento

transitorio) e C (Precisazione dei requisiti di personale dei servizi per disabili) del presente

documento.


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Con successivi provvedimenti, la Giunta regionale provvederà a definire gli ulteriori

requisiti, condizioni e tariffe valevoli per l’accreditamento transitorio e provvisorio degli altri

servizi, pur sempre nell’ambito di quelli già individuati con la deliberazione GR 772/2007.


3. IL RUOLO DEL SOGGETTO ISTITUZIONALE COMPETENTE PER

AMBITO TERRITORIALE ALLA CONCESSIONE

DELL’ACCREDITAMENTO



L’articolo 38 della legge 2/2003 e successive modificazioni ha previsto che

all’accreditamento “provvedono i Comuni referenti per l’ambito distrettuale”; l’art. 23 della

l.r. 4/2008 ribadisce che l’accreditamento è concesso dai “soggetti istituzionali competenti

per l’ambito distrettuale”.

L’accreditamento ha dunque una valenza “distrettuale” e si muove nel rispetto dei

presupposti e dei vincoli adottati dalla programmazione esercitata e valevole in tale ambito.

E’dunque l’organismo competente in materia socio-sanitaria e sociale per l’ambito

distrettuale (il Comitato di distretto, l’Organismo competente per la forma associativa o il

singolo Comune) che effettua le valutazioni fondamentali di tipo discrezionale preordinate

all’accreditamento dei servizi e delle strutture socio-sanitari e che compie, avvalendosi dei

soggetti pubblici e privati che sono coinvolti nella programmazione e nella definizione degli

assetti gestionali, le necessarie letture sulla situazione attuale dei servizi, anche in riferimento

alla frammentazione gestionale ed alla necessità di individuare assetti idonei e coerenti con il

percorso dell’accreditamento.

I relativi provvedimenti devono essere poi formalmente posti in essere dai soggetti, dotati di

personalità giuridica e della possibilità di esercitare funzioni amministrative, capaci di

esprimere all’esterno le valutazioni compiute in sede di ambito distrettuale.

Occorre pertanto individuare quale sia il soggetto istituzionalmente competente che provvede

all’accreditamento per conto delle esigenze dell’ambito distrettuale e per fare ciò bisogna

aver riguardo a quanto stabilito dal Piano Regionale Sociale e Sanitario 2008-2010,

approvato con Delibera dell’Assemblea Legislativa n. 175 del 22 maggio 2008, che – sulla

base di quanto disposto dall’art. 7 della l.r. 4/2008 - prevede che i soggetti istituzionali

competenti per l’ambito distrettuale sono quelli individuati in ogni territorio per l’esercizio

delle funzioni di programmazione e committenza tra le seguenti Istituzioni:

- il Comune capofila individuato dai Comuni dell’ambito distrettuale per mezzo di una

convenzione stipulata ai sensi dell’art.30 del T.U. Dlgs 267/2000;

- una delle forme associative, costituite per l’ambito distrettuale e dotate di personalità

giuridica, disciplinate dalla normativa vigente (il Capo V del Titolo II del Testo unico sugli

enti locali contenuto nel D.Lgs 267/2000, la l.r. 11/2001 e da ultimo la l.r. 10/2008);

- il Comune, qualora il territorio comunale coincida con l’ambito distrettuale.

Al fine di provvedere all’accreditamento dei servizi che rispondono ad esigenze di un ambito

sovradistrettuale:

- l’organismo competente in materia socio-sanitaria per l’ambito distrettuale, così come

sopra definito, nel quale ha sede il servizio, acquisisce preventivamente le valutazioni


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preordinate all’accreditamento del medesimo servizio da parte degli organismi competenti

degli altri ambiti distrettuali interessati;

- il soggetto istituzionale competente, individuato nelle forme sopra citate, svolge di

conseguenza le procedure preordinate all’accreditamento, tenendo conto delle esigenze

manifestate anche da altri ambiti distrettuali e di quanto rappresentato dai rispettivi

organismi di riferimento.

Il soggetto istituzionale competente provvede alla concessione dell’accreditamento nel

rispetto delle procedure disciplinate ai successivi punti 5, 6 e 7 e garantendo criteri di non

discriminazione, pubblicità, trasparenza, nonché assicurando la comunicazione pubblica

delle procedure.

Pertanto:

- il percorso decisionale, e per l’accreditamento provvisorio anche l’intenzione di

accreditare, deve garantire adeguate forme di comunicazione ai diversi soggetti

interessati;

- le decisioni finali devono essere motivate e nell’ambito del procedimento

amministrativo relativo all’accreditamento occorre garantire l’applicazione degli

istituti di partecipazione previsti dalla normativa vigente per i soggetti interessati al

procedimento;

- nella procedura deve essere assicurata imparzialità di valutazione e la piena parità di

trattamento rispetto ai criteri di valutazione predeterminati, con particolare riguardo

all’accreditamento provvisorio quando risulta necessario effettuare una selezione tra

più aspiranti all’accreditamento del servizio;

- le procedure di accreditamento provvisorio dei servizi devono garantire che le

domande presentate dai soggetti gestori siano basate sulla preventiva conoscenza

degli schemi di contratto di servizio da stipularsi successivamente per la

regolamentazione del rapporto di accreditamento. In particolare, dovranno essere

predeterminati ed adeguatamente evidenziati le condizioni particolari e gli eventuali

impegni ed oneri economici richiesti al soggetto gestore nella fornitura dei servizi

strumentali e di supporto ed eventualmente nell’uso dell’immobile ove si svolge il

servizio, laddove questo venga messo a disposizione da parte di un ente pubblico.

Il soggetto istituzionale competente organizza lo svolgimento della funzione amministrativa

in materia di accreditamento in conformità al proprio Statuto ed alla propria organizzazione

assicurando:

- la comunicazione alla Regione del responsabile del procedimento amministrativo,

delle modalità di presentazione delle domande e dei provvedimenti di accreditamento;

- nel caso di gestione diretta di servizi, la individuazione di una responsabilità tecnica

del procedimento amministrativo relativa all’accreditamento diversa da quella del/i

responsabile/i della gestione dei servizi.

Al fine di assicurare la necessaria comunicazione pubblica, su apposito sito web predisposto

a cura di ogni soggetto istituzionalmente competente è data adeguata informazione sulle

attività poste in essere dalle rispettive Istituzioni per quanto riguarda le attività di

accreditamento dei servizi, con particolare riferimento:


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- alle informazioni relative al soggetto istituzionalmente competente per ogni ambito

territoriale;

- al responsabile del procedimento individuato da ogni soggetto istituzionalmente

competente;

- ai provvedimenti di concessione dell’accreditamento;

- per quanto attiene in particolare all’accreditamento provvisorio, alle manifestazioni di

volontà assunte al fine dell’attivazione di nuovi rapporti per l’erogazione di

prestazioni socio-sanitarie.

Al fine di assicurare la necessaria trasparenza, la Regione garantisce, di concerto con i

Soggetti istituzionalmente competenti, la disponibilità e la possibilità di consultare nel sito

web regionale le informazioni ed i dati relativi ai servizi ed ai soggetti gestori accreditati.

Nel caso in cui, in un ambito distrettuale, muti il soggetto istituzionale competente alla

concessione dell’accreditamento, nelle relative funzioni deve essere comunque assicurata la

continuità della funzione amministrativa.


4. IL RUOLO DELL’ORGANISMO TECNICO DI AMBITO PROVINCIALE



L’organismo tecnico di ambito provinciale è il soggetto che, ferme restando le valutazioni

effettuate esclusivamente dagli Organismi di cui al punto 3 in ordine al fabbisogno dei

servizi ed alla coerenza con la programmazione, svolge i compiti tecnici di verifica in merito

al rispetto dei requisiti valevoli per la concessione dell’accreditamento.

Occorre pertanto distinguere le funzioni proprie dell’Organismo tecnico di ambito

provinciale, come sopra definite, da quelle proprie dell’Ufficio di Piano di cui al punto 3.1.1

della deliberazione dell’Assemblea Legislativa 175/2008 recante il Piano Sociale e Sanitario

2008-2010 (di seguito denominato anche più brevemente Ufficio di Piano o UDP), funzioni

che sono svolte relativamente alla verifica della coerenza dei servizi e delle strutture da

accreditare con la programmazione territoriale.

Il ruolo di tale organismo è stato previsto dal comma 4 dell’art 38 della L.R. 2/2003, con il

quale viene sancito che l’accreditamento è rilasciato nell'ambito del fabbisogno di servizi

indicato dalla programmazione regionale e territoriale, “

acquisito il parere di un apposito

organismo tecnico di ambito provinciale, la cui composizione e modalità di funzionamento

sono stabilite con il provvedimento di cui al comma 3.



A sua volta la deliberazione di Giunta regionale n. 772/2007 ha previsto il rinvio ad ulteriori

provvedimenti attuativi del sistema di accreditamento, comprensivi anche della definizione

dell’organismo tecnico di ambito provinciale.

Con il presente provvedimento, pertanto, vengono fissati i principi fondamentali che

attengono alla composizione ed al funzionamento dell’organismo tecnico di ambito

provinciale, rinviando ad un successivo provvedimento della Giunta regionale la definizione

di ulteriori aspetti attuativi.


4.1 FUNZIONI



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All’organismo tecnico di ambito provinciale spettano le funzioni di:


a)
istruttoria tecnica di verifica del possesso dei requisiti previsti per l’accreditamento

transitorio, provvisorio e definitivo;


b)
monitoraggio e vigilanza sul mantenimento dei requisiti previsti per l’accreditamento

transitorio, provvisorio e definitivo.

L’organismo tecnico provinciale svolge le proprie funzioni mediante articolazioni distrettuali

ed assicurando che a livello provinciale venga mantenuto il coordinamento, il monitoraggio e

l’omogeneizzazione del sistema di applicazione e verifica dei requisiti.


4.2 COMPOSIZIONE E NOMINA



L’attività dell’organismo tecnico è svolta assicurando l’assenza di conflitti di interessi nello

svolgimento operativo delle proprie funzioni istruttorie e di vigilanza ed in particolare la non

partecipazione alle attività da parte dei tecnici, pubblici o privati, in servizi nei quali

svolgono personalmente ruoli gestionali.

Per le stesse motivazioni, l’organismo tecnico di ambito provinciale è composto da tecnici

esperti nella gestione dei servizi sociosanitari di soggetti gestori pubblici e privati e delle

AUSL in numero adeguato alla articolazione del territorio ed al numero di servizi da

accreditare, e può prevedere la collaborazione, l’utilizzazione e lo scambio con figure

tecniche che operano anche in territori limitrofi.

Con deliberazione della Giunta regionale sono in particolare individuate:

- le competenze e le esperienze professionali necessarie per poter essere individuato

come esperto e quindi partecipare al percorso formativo;

- le professionalità che debbono essere presenti sia a livello di ambito provinciale che

distrettuale;

- i contenuti del percorso formativo e le modalità di aggiornamento.

L’Ufficio di Presidenza della Conferenza territoriale sociale e sanitaria, previo

coinvolgimento dei Presidenti dei Comitati di distretto che eventualmente non ne facciano

parte e dei soggetti privati che gestiscono strutture e servizi nel territorio di riferimento,

individua un gruppo di esperti che propone alla Provincia per l’adozione dell’atto formale di

nomina dell’organismo. In ogni caso, nella composizione dell’Organismo tecnico e delle sue

articolazioni distrettuali deve essere garantita la maggioranza dei componenti esperti

appartenenti ai soggetti pubblici.

La Regione, attraverso l’Agenzia regionale sociale e sanitaria, promuove un percorso di

formazione e accompagnamento degli esperti che partecipano all’organismo tecnico di

ambito provinciale ed alle sue articolazioni di ambito distrettuale.

Il percorso di formazione è requisito indispensabile per esercitare le funzioni di esperto

nell’ambito dell’organismo tecnico a tutti i livelli.


4.3 FUNZIONAMENTO DELL’ORGANISMO



I criteri per il funzionamento dell’Organismo tecnico sono definiti con una successiva

deliberazione della Giunta Regionale nel rispetto dei seguenti principi:


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• assicurare che la responsabilità del coordinamento dell’organismo tecnico, in tutti i

suoi livelli di funzionamento, venga garantita da uno degli esperti degli enti pubblici;

• prevedere l’integrazione delle attività di verifica dell’organismo tecnico in merito

all’accreditamento con le attività di monitoraggio, accompagnamento e controllo

svolte dal soggetto pubblico che sottoscrive il contratto di servizio quale espressione

della funzione di committenza, garantendo l’opportuno coinvolgimento informativo

dell’Ufficio di Piano;

• prevedere che la partecipazione all’organismo tecnico rientra, anche relativamente ai

componenti espressione di soggetti privati, nell’ambito dei compiti istituzionali ed

aziendali e che per tale attività non sono da prevedersi compensi;

• prevedere una dotazione adeguata di esperti in modo da garantire la operatività su

base distrettuale dell’organismo tecnico;

• prevedere la conclusione dell’istruttoria con un verbale da trasmettere al soggetto

istituzionale competente;

• prevedere un regolamento per il funzionamento dell’organismo con la previsione

anche di una organizzazione amministrativa di supporto.


4.4 FASE DI PRIMA ATTUAZIONE DELL’ACCREDITAMENTO



Sino alla costituzione dell’organismo tecnico, la funzione istruttoria è assicurata:

- per l’accreditamento transitorio, dall’Ufficio di Piano, che la esercita attraverso una

verifica documentale;

- per l’accreditamento provvisorio, dall’Ufficio di Piano che si avvale a tal fine dei

tecnici della Commissione istituita ai sensi della DGR 564/2000, nel rispetto del

principio dell’assenza di conflitto di interessi.

Similmente, sino alla costituzione dell’organismo tecnico, la funzione di vigilanza sul

mantenimento dei requisiti previsti per l’accreditamento è assicurata dall’Ufficio di Piano,

che si avvale dei tecnici della Commissione istituita ai sensi della DGR 564/2000, nel

rispetto del principio dell’assenza di conflitto di interessi.


5. DISCIPLINA DELL’ACCREDITAMENTO DEFINITIVO


5.1 AMBITO DI APPLICAZIONE



L’accreditamento definitivo può essere concesso per i servizi già accreditati in via transitoria

o provvisoria, nonché per i servizi già accreditati definitivamente in sede di primo ed unico

rinnovo. Pertanto, possono presentare domanda di accreditamento definitivo i soggetti

gestori dei relativi servizi che sono stati accreditati transitoriamente o provvisoriamente o

definitivamente ai sensi della normativa regionale.

Il soggetto istituzionale competente alla concessione dell’accreditamento di cui al punto 3

provvede alle procedure di accreditamento definitivo prioritariamente nei confronti dei

servizi transitoriamente accreditati.

Nel caso in cui l’accreditamento transitorio di un servizio sia stato rilasciato, in presenza di

forme organizzative miste ed ai sensi di quanto disposto dal punto 6, congiuntamente in


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favore di più soggetti che intervengono nella gestione e nella erogazione del medesimo

servizio, la domanda di accreditamento definitivo deve essere presentata dal soggetto gestore

individuato come unico soggetto responsabile della gestione unitaria e complessiva del

servizio nel programma di adeguamento di cui al successivo punto 6 e nel rispetto delle

forme previste dall’allegato A.


5.2 REQUISITI E CONDIZIONI



I requisiti ed i criteri per ottenere l’accreditamento definitivo per i servizi indicati nel punto

2.1 sono quelli previsti nell’allegato D al presente documento (Requisiti per l’accreditamento

definitivo).

Tali requisiti debbono risultare presenti nell’erogazione dei servizi accreditati

definitivamente e pienamente dimostrabili pertanto dai soggetti gestori dei servizi a

decorrere dalla concessione dell’accreditamento definitivo.

In particolare, il soggetto gestore dei servizi accreditati definitivamente è tenuto ad

assicurare che le attività assistenziali e di cura (comprensive dell’assistenza infermieristica e

riabilitativa per i servizi semiresidenziali e residenziali) siano organizzate, gestite e svolte in

modo unitario e integrato assicurandone la esclusiva e completa responsabilità, garantendo

altresì che l’organizzazione e l’erogazione dei servizi alberghieri e di supporto, in qualsiasi

forma prodotti, sia integrata con le attività assistenziali e di cura e persegua l’obiettivo del

benessere complessivo dell’utente.

Le modalità e le forme con le quali può essere assicurata, in sede di accreditamento

definitivo, la responsabilità gestionale unitaria sono in particolare quelle individuate

nell’allegato A, punti 1.1 e 1.2, al presente documento.


5.3 PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DELL’ACCREDITAMENTO

DEFINITIVO

5.3.1 Presentazione delle domande e tempi per la concessione



I soggetti gestori dei servizi accreditati transitoriamente possono presentare domanda di

accreditamento definitivo ai soggetti istituzionali competenti per l’ambito distrettuale di cui

al punto 3 entro tre mesi dalla scadenza del provvedimento di accreditamento transitorio.

I soggetti gestori dei servizi accreditati provvisoriamente possono presentare domanda di

accreditamento definitivo negli ultimi tre mesi del periodo di validità dell’accreditamento

provvisorio. In ogni caso l’accreditamento definitivo è concesso dopo un periodo di almeno

sei mesi di accreditamento provvisorio.

La concessione o il diniego dell’accreditamento definitivo deve avvenire entro 6 mesi dalla

data di presentazione della domanda. Sino al momento del rilascio e/o del diniego

dell’accreditamento definitivo, il rapporto prosegue con le modalità dell’accreditamento

transitorio o provvisorio e con le condizioni ad esso applicabili.


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Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) attestazione del rispetto dei requisiti previsti per l’accreditamento definitivo;

b) dichiarazione di accettazione del sistema di remunerazione a tariffa delle prestazioni, che

sarà definito dalla Regione Emilia-Romagna in attuazione dell’art. 23 della l.r. 4/2008;

c) per i servizi accreditati transitoriamente, attestazione della completa realizzazione del

percorso di adeguamento dell’organizzazione e della gestione del servizio previsto al

successivo punto 6 e di cui all’allegato A, punto 1.3;

d) idonea attestazione della garanzia della responsabilità gestionale unitaria ed in particolare

della gestione dei servizi in modo unitario, integrato e complessivo delle attività assistenziali

e di cura (comprensive dell’assistenza infermieristica e riabilitativa per i servizi

semiresidenziali e residenziali), mediante individuazione di una delle forme previste

dall’allegato A, punto 1.2, e dei relativi schemi contrattuali inerenti i rapporti di servizio;

e) documentazione che attesti l'assenza delle cause di esclusione dalla capacità di contrarre

con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006 e successive

modificazioni ed integrazioni.

Con successiva determinazione del Direttore generale Sanità e Politiche sociali, la Regione

individua uno schema tipo di riferimento valevole per la domanda di accreditamento

definitivo.


5.3.2 Verifica della coerenza programmatica e del possesso dei requisiti



A seguito della presentazione della domanda di accreditamento definitivo, il soggetto

istituzionale competente, sulla base dell’istruttoria e delle valutazioni effettuate dell’Ufficio

di Piano, verifica ed attesta la coerenza della proposta di accreditamento definitivo con il

fabbisogno indicato nella programmazione territoriale contenuta nel Piano di zona

distrettuale per la salute ed il benessere sociale.

Verificata la coerenza programmatica, l’organismo tecnico di ambito provinciale di cui al

punto 4 svolge l’istruttoria tecnica sul rispetto dei requisiti previsti nonché sui positivi

risultati dell’attività svolta, erogata e percepita, per i servizi già accreditati transitoriamente o

provvisoriamente.

Per i servizi transitoriamente accreditati, il monitoraggio e la verifica dell’avvenuta

riorganizzazione e della realizzazione del programma di adeguamento che garantisca

l’assunzione della responsabilità gestionale unitaria alle condizioni e nelle forme indicate

all’allegato A, viene svolta dall’Ufficio di Piano.


5.3.3. Concessione dell’accreditamento definitivo



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L’accreditamento definitivo è rilasciato dal soggetto istituzionale competente per l’ambito

distrettuale.

L’atto di rilascio dell’accreditamento definitivo indica la struttura o il servizio accreditato e

il soggetto in favore del quale è rilasciato l’accreditamento per la gestione di tale servizio o

struttura.

Il soggetto istituzionale competente per l’ambito distrettuale, oltre a quanto già indicato al

precedente punto 3, assicura l’aggiornamento dell’elenco di servizi accreditati

definitivamente e dei relativi gestori per ogni tipologia di servizio.

Al fine di semplificare le procedure e garantire omogeneità di applicazione in ambito

regionale, la Regione Emilia-Romagna definisce, con determinazione del Direttore generale

Sanità e politiche sociali, uno schema-tipo, di carattere non vincolante, valevole per il

rilascio dell’accreditamento definitivo.


5.3.4 Durata e rinnovo



Nel provvedimento di accreditamento definitivo è indicata la decorrenza e la validità dello

stesso, al massimo di durata quinquennale, fatte salve diverse valutazioni del soggetto

istituzionale competente che comunque dovranno prevedere un durata minima triennale.

Il rinnovo dell’accreditamento definitivo può essere concesso per una sola volta dal soggetto

istituzionalmente competente sulla base di una domanda presentata dal soggetto gestore del

servizio accreditato entro sei mesi dal termine della scadenza del provvedimento di

accreditamento.

Il rinnovo viene concesso previa verifica, con le modalità di cui al punto 5.3.2, del

mantenimento della coerenza programmatica, dei requisiti nonché dei positivi risultati

dell’attività svolta, erogata e percepita.

Nel caso in cui alla prima scadenza dell’accreditamento definitivo, si dia luogo a mutamenti

della forma gestionale ed organizzativa od intervengano cambiamenti sul soggetto gestore

del servizio accreditato, si procede con le modalità previste per l’accreditamento provvisorio

di cui al punto 7.

Nell’ipotesi in cui siano stati previsti e stipulati, per la gestione dei servizi, piani di

ammortamento e rapporti finanziari la cui durata superi il periodo dell’accreditamento e del

suo rinnovo, il soggetto istituzionale competente può motivatamente e specificatamente

prevedere che l’accreditamento venga rilasciato per una durata più lunga, comunque non

superiore alla durata del contratto stesso e fino ad un massimo di trenta anni.


5.3.5 Decadenza e revoca



L’accreditamento definitivo può essere temporaneamente sospeso o definitivamente revocato

con motivato provvedimento dallo stesso soggetto competente al rilascio, sulla base della

valutazione dell’Organismo tecnico di ambito provinciale di cui al punto 4, nei seguenti casi:

- venir meno dei requisiti previsti per la concessione dell’accreditamento;


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- gravi e/o ripetute inadempienze degli obblighi assunti con il contratto di servizio;

- mancato rispetto delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva e degli

obblighi in materia di sicurezza del lavoro.

Le cause di sospensione e/o revoca dell’accreditamento sono specificatamente individuate

nel provvedimento di concessione di cui al punto 5.3.3 e vengono riportate ed integrate nel

contratto di servizio di cui al punto 8.

Nei casi sopra previsti, l’adozione dei provvedimenti di sospensione e di revoca

dell’accreditamento dovrà essere necessariamente preceduta, salvo che il venir meno dei

requisiti e delle condizioni previste non pregiudichi la sicurezza degli assistiti e dei

lavoratori, da una diffida emanata dal soggetto competente e contenente la prescrizione a

provvedere, entro un congruo termine, ai necessari adeguamenti.


5.4 SISTEMA DI REMUNERAZIONE



Il sistema omogeneo di tariffe valevoli per la remunerazione dei servizi e delle strutture

definitivamente accreditate saranno definite con successivo provvedimento della Giunta

regionale in attuazione della legislazione vigente.


5.5 ACCOMPAGNAMENTO, MONITORAGGIO E QUALITA’ DEL SERVIZIO



Durante il periodo di validità dell’accreditamento definitivo l’attività di monitoraggio,

vigilanza e controllo è assicurata, con un approccio di promozione e collaborazione al fine

del miglioramento della qualità del servizio, attraverso diversi strumenti:

- relazione annuale, predisposta dal soggetto gestore di ogni servizio, che evidenzi gli

obiettivi raggiunti e la valutazione del posizionamento del servizio rispetto ad alcuni

indicatori di risultato, individuati come base minima a livello regionale;

- verifiche (almeno due nel periodo del quinquennio ed almeno una nel triennio)

dell’organismo tecnico articolato su base distrettuale;

- sistema di rilevazione e valutazione dei reclami, degli eventi avversi e/o degli

incidenti e di eventuali risultanze di inappropriatezza dell’attività svolta desunte dai

sistemi di monitoraggio delle attività.

Le attività di monitoraggio e vigilanza in merito all’accreditamento sono svolte in modo

integrato e coordinato con le attività di monitoraggio e verifica assicurate dal/i soggetto/i

sottoscrittore/i dei contratti di servizio, assicurando la collaborazione e lo scambio di

informazioni con gli organismi tecnici che esercitano la vigilanza prevista dalla normativa

sull’autorizzazione al funzionamento.

L’attività di monitoraggio e vigilanza può essere svolta in qualsiasi momento durante il

periodo di validità dell’accreditamento.


6. DISCIPLINA DELL’ACCREDITAMENTO TRANSITORIO


6.1 AMBITO DI APPLICAZIONE



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L’accreditamento transitorio può essere concesso per l’erogazione e la gestione dei servizi

socio-sanitari, pubblici o privati, individuati nelle tipologie di cui al precedente punto 2, per i

quali alla data di pubblicazione della deliberazione che determina il sistema omogeneo di

tariffe per l’accreditamento transitorio e provvisorio sul Bollettino ufficiale della Regione

Emilia-Romagna siano in essere rapporti (quali convenzioni, contratti di appalti di servizio,

concessioni di servizio, altre tipologie di accordi per l’esecuzione dei servizi) con il Servizio

sanitario regionale, con gli Enti locali e con le Aziende di servizio alla persona, nonché per i

servizi per i quali verranno instaurati rapporti con il Servizio sanitario regionale, con gli Enti

Locali e con le Aziende di servizio alla persona a seguito di procedure di gara già attivate

alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna della

deliberazione che determina il sistema omogeneo di tariffe per l’accreditamento transitorio e

provvisorio.

Nell’ambito di applicazione di cui al presente punto, sono ricompresi i rapporti già instaurati

tra soggetti gestori dei servizi socio-sanitari ed il Servizio sanitario regionale, gli Enti locali e

le Aziende di servizio alla persona ed ancora in essere alla data di pubblicazione sul

Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna della deliberazione che determina il

sistema omogeneo di tariffe per l’accreditamento transitorio e provvisorio per effetto di

proroghe e/o rinnovi adottati anche in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione della

Giunta Regionale n. 772/2007 ed espressamente esercitati da parte delle Amministrazioni

competenti.

Per quanto riguarda i servizi residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili elencati al

precedente punto 2 (casa-residenza per anziani non autosufficienti, centro diurno

assistenziale per anziani, centro socio-riabilitativo residenziale per disabili, centro socioriabilitativo

semiresidenziale per disabili), l’accreditamento transitorio può essere concesso

esclusivamente per i servizi che abbiano rapporti in essere con il Servizio Sanitario

regionale, in base alle normative regionali vigenti, alla data di pubblicazione della

deliberazione che determina il sistema omogeneo di tariffe per l’accreditamento transitorio e

provvisorio.


6.2 REQUISITI E CONDIZIONI



Al fine del rilascio dell’accreditamento transitorio, ai sensi di quanto disposto dai commi 1 e

2 dell’art. 23 della l.r. 4/2008, è necessario che:

a) il servizio per il quale si richiede l’accreditamento transitorio sia in possesso di

autorizzazione al funzionamento, in corso di validità, rilasciata dalla autorità competente,

anche a seguito della presentazione di un progetto contenente la definizione dei tempi

necessari per assicurare il rispetto pieno dei requisiti strutturali previsti dalla normativa

vigente. Per quanto riguarda le strutture residenziali per anziani non autosufficienti, per

poter essere accreditate come casa-residenza per anziani non autosufficienti è necessaria

l’autorizzazione al funzionamento come casa protetta o RSA.

La condizione di cui alla presente lettera non è necessaria per il servizio di assistenza

domiciliare e per altri servizi che eventualmente verranno individuati con atti successivi

integrando l’elenco di cui al punto 2 per i quali la normativa regionale non abbia individuato

i requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento;


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b) venga verificata, con le modalità previste nel successivo punto 6.3.2, la permanenza della

necessità e della coerenza del servizio rispetto al fabbisogno indicato nella programmazione

territoriale;

c) sia assicurata l’organizzazione, la gestione e lo svolgimento delle attività assistenziali e di

cura (comprensive dell’assistenza infermieristica e riabilitativa per i servizi semiresidenziali

e residenziali) in modo unitario e integrato con individuazione di una esclusiva e completa

responsabilità, garantendo altresì che l’organizzazione e l’erogazione dei servizi alberghieri e

di supporto, in qualsiasi forma prodotti, sia integrata con le attività assistenziali e di cura e

persegua l’obiettivo del benessere complessivo dell’utente o venga altresì presentato,

secondo le modalità indicate nel presente provvedimento, un programma di adeguamento

dell’organizzazione e della gestione del servizio o dei servizi per il quale si chiede

l’accreditamento al fine di pervenire, al momento della cessazione dell’accreditamento

transitorio, alla responsabilità gestionale unitaria e complessiva ed al superamento della

frammentazione nella erogazione dei servizi alla persona.

Inoltre, in relazione alla specifica tipologia di servizio per la quale si richiede

l’accreditamento transitorio, devono essere assicurate le seguenti condizioni:

d) per l’assistenza domiciliare devono essere garantiti i requisiti indicati nell’allegato B al

presente provvedimento che sostituisce, relativamente alla qualificazione del personale,

quanto indicato nella Deliberazione della Giunta regionale n. 1206/2007;

e) per la casa/residenza per anziani non autosufficienti (ex Casa protetta/RSA) e per il centro

diurno assistenziale per anziani devono essere garantiti i requisiti indicati nella Deliberazione

della Giunta regionale n. 1378/1979 e successive modificazioni ed integrazioni e la

valutazione semestrale degli ospiti sulla base della Determinazione del Direttore generale

Politiche sociali dell’11 agosto 1999, n. 7108;

f) per il centro socio-riabilitativo diurno ed il centro socio-riabilitativo residenziale per

disabili devono essere garantiti i requisiti previsti dalla Deliberazione della Giunta regionale

n. 564/2000, come più dettagliatamente precisato nell’allegato C al presente provvedimento

ed assicurata la valutazione del bisogno assistenziale degli utenti sulla base di un apposito

strumento tecnico da individuarsi con successiva determinazione del Direttore Generale

Sanità e Politiche sociali;

g) il personale assistenziale di base deve essere in possesso della qualifica di OSS o di

addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico all’assistenza per almeno il 40% (e

comunque almeno il 30% deve essere in possesso della qualifica di OSS) per l’assistenza

domiciliare, per almeno il 50% (e comunque almeno il 40% deve essere in possesso della

qualifica di OSS) per gli altri servizi.

A partire dal 1° gennaio 2010 le percentuali di cui in precedenza passano al 50 % (e

comunque almeno il 40% deve essere in possesso della qualifica di OSS) per l’assistenza

domiciliare, e al 60% (e comunque almeno il 50% deve essere in possesso della qualifica di

OSS) per gli altri servizi.

A partire dal 1 gennaio 2011 le percentuali di cui in precedenza passano per tutti i servizi al

75% e comunque almeno il 65% deve essere in possesso della qualifica di OSS.


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A partire dal 1 gennaio 2012 le percentuali di cui in precedenza sono elevate rispettivamente

all’80 ed al 70%.

Entro il 31.12.2013 le percentuali di cui in precedenza sono elevate rispettivamente all’85 ed

all’80%.

Per l’assistenza domiciliare le percentuali di cui sopra possono essere ridotte per i servizi

operanti in ambiti distrettuali di piccole dimensioni e/o montani, in relazione alla ridotta

numerosità degli operatori. In ogni caso deve essere assicurato un percorso che consenta di

giungere al termine del periodo dell’accreditamento transitorio con la dotazione di operatori

con qualifica previsto. In tale percorso, ovviamente, non è consentito ridurre la percentuale

di OSS con qualifica presenti al momento del rilascio dell’accreditamento transitorio.

Inoltre, deve essere assicurato un programma che preveda dall’avvio dell’accreditamento

transitorio la partecipazione a percorsi di formazione sul lavoro per l’acquisizione della

qualifica di OSS di tutto il personale in servizio addetto all’assistenza di base privo di ogni

qualifica.

h) al personale in servizio deve essere assicurato il trattamento previsto dalla contrattazione

collettiva nazionale ed integrativa di lavoro e la piena contribuzione previdenziale ed

assicurativa secondo quanto previsto dalle normative vigenti.


6.3 PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DELL’ACCREDITAMENTO

TRANSITORIO

6.3.1 Presentazione della domanda e tempi per la concessione



Possono presentare domanda di accreditamento transitorio i soggetti gestori dei servizi sociosanitari

che ricadano nell’ambito di applicazione disciplinato al precedente punto 6.1 e che

dimostrino il possesso dei requisiti e delle condizioni di cui al punto 6.2.

In considerazione di quanto disposto dall’art. 23, comma 3, della l.r. 4/2008, il termine entro

il quale possono essere rilasciati provvedimenti di accreditamento transitorio è stabilito al 31

dicembre 2010.

Pertanto, al fine di garantire adeguati tempi di svolgimento dell’istruttoria, la richiesta di

accreditamento transitorio può essere presentata dal soggetto e/o dai soggetti gestori del

servizio ai soggetti istituzionali competenti per l’ambito distrettuale a partire dalla data di

pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna della deliberazione che

determina il sistema omogeneo di tariffe per l’accreditamento transitorio e provvisorio sino a

3 mesi prima di tale scadenza e quindi sino al 30 settembre 2010.

Nel caso in cui la gestione dei servizi venga attualmente assicurata da più soggetti, la

richiesta di accreditamento transitorio può essere presentata congiuntamente dai diversi

soggetti gestori per il servizio stesso, purchè provvedano a sottoscrivere il programma di

adeguamento di cui alla successiva lettera g).

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) autorizzazione al funzionamento per il servizio per il quale si richiede l’accreditamento

transitorio, se prevista dalla normativa vigente;


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b) dichiarazione di accettazione del sistema di remunerazione delle prestazioni sulla base

delle tariffe predeterminate di cui al successivo punto 6.5;

c) per l’assistenza domiciliare per anziani e disabili, autocertificazione con allegata relazione

tecnico-gestionale che attesti il rispetto delle condizioni previste al precedente punto 6.2,

lettera d);

d) per il centro diurno per anziani e la casa-residenza per anziani non autosufficienti

autocertificazione che attesti il rispetto dei requisiti previsti dalla DGR 1378/1999 e

successive modificazioni e integrazioni;

e) per il centro socio-riabilitativo diurno e il centro socio-riabilitativo residenziale per

disabili autocertificazione che attesti il rispetto dei requisiti previsti dalla DGR 564/2000,

come precisato nell’allegato C al presente provvedimento;

f) l’indicazione delle forme dei rapporti già in essere e delle modalità di esercizio dei servizi

di cui al punto 6.1, che legittimano – unitamente alle altre condizioni previste dal presente

provvedimento - il rilascio dell’accreditamento transitorio;

g) programma di adeguamento dell’organizzazione e della gestione del servizio o dei servizi

per il quale si chiede l’accreditamento transitorio al fine di pervenire, al momento della

cessazione dell’accreditamento transitorio, alla responsabilità gestionale unitaria e

complessiva ed al superamento della frammentazione nella erogazione dei servizi alla

persona.

Il programma di adeguamento dell’organizzazione e della gestione del servizio deve

rispettare le condizioni indicate nell’allegato A e deve essere finalizzato in particolare a

realizzare una delle forme di cui al punto 1.2 dell’allegato medesimo, prevedendo altresì il

coordinamento con i servizi di supporto all’attività istituzionale e l’adeguamento degli

schemi contrattuali in vista del raggiungimento delle finalità dell’accreditamento definitivo.

A tal fine, il programma di adeguamento e superamento della frammentazione

nell’erogazione dei servizi potrà anche prevedere il ricorso da parte dei soggetti privati che in

precedenza già intervenivano nell’erogazione dei servizi alle formule giuridiche ammissibili

secondo l’ordinamento (quali ad esempio le Associazioni temporanee di imprese, i Consorzi,

ecc.) che garantiscano l’assunzione di una responsabilità gestionale unitaria, la creazione di

un unico referente per il soggetto committente e relazioni stabili e coordinate, coerenti con le

finalità dell’accreditamento.

Il soggetto istituzionale competente determina, in sede di rilascio dell’accreditamento

transitorio, i casi ed i limiti nel rispetto dei quali il programma di adeguamento può essere

eventualmente modificato e/o integrato nel corso del periodo relativo alla sua applicazione,

con la finalità comunque di pervenire all’individuazione di un soggetto gestore in tempi

congrui e idonei a garantire la concreta attuazione del programma di adeguamento e

l’effettivo esercizio della responsabilità unitaria nella conduzione dei servizi nei tempi

massimi previsti.

h) documentazione che attesta il rispetto delle percentuali di OSS con qualifica o di addetto

all’assistenza di base o di operatore tecnico all’assistenza, il programma di partecipazione a


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percorsi di formazione sul lavoro per l’acquisizione della qualifica di OSS di tutto il

personale in servizio privo di ogni qualifica, il rispetto del trattamento previsto dal contratto

collettivo di lavoro e della piena contribuzione previdenziale ed assicurativa, nel rispetto di

quanto disposto dal precedente punto 6.2, lettere g) e h);

i) documentazione che attesti l'assenza delle cause di esclusione dalla capacità di contrarre

con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006 e successive

modificazioni ed integrazioni.


6.3.2 Verifica della coerenza programmatica e della sussistenza dei requisiti e delle

condizioni previste per l’accreditamento transitorio



Il soggetto istituzionale competente per l’ambito distrettuale, sulla base delle valutazioni

dell’Ufficio di Piano, verifica ed attesta la permanenza della coerenza con il fabbisogno

indicato nella programmazione territoriale contenuta nel Piano di zona distrettuale per la

salute ed il benessere sociale del servizio o delle strutture per le quali è richiesto

l’accreditamento transitorio.

L’ufficio di Piano svolge altresì la verifica tecnica sulla sussistenza dei presupposti, della

documentazione, dei requisiti e delle condizioni di cui ai punti 6.1, 6.2 e 6.3.1 e procede in

particolare alla valutazione del programma di adeguamento dell’organizzazione e della

gestione del servizio, anche con riferimento alle sue fasi intermedie di realizzazione.

L’Ufficio di Piano svolge in particolare compiti di verifica in merito all’effettivo rispetto dei

requisiti previsti dai punti precedenti, che vengono documentati e/o autocertificati da parte

del soggetto gestore.

Per l’istruttoria e la verifica sui requisiti tecnici previsti per l’accreditamento transitorio,

l’Ufficio di Piano, sino alla costituzione dell’Organismo tecnico di ambito provinciale, si

avvale anche delle competenze tecniche e professionali presenti nei Comuni, nelle Aziende

di Servizio alla Persona e nelle AUSL, nel rispetto dei principi e delle indicazioni in

precedenza individuate per la composizione dell’organismo tecnico di ambito provinciale.


6.3.3 Rilascio dell’accreditamento transitorio



La concessione o il diniego dell’accreditamento transitorio deve avvenire da parte del

soggetto istituzionale competente per l’ambito distrettuale entro 3 mesi dalla data di

presentazione della domanda.

L’atto di rilascio dell’accreditamento transitorio indica la struttura o il servizio accreditato

transitoriamente ed il soggetto gestore in favore del quale è rilasciato l’accreditamento per la

gestione di tale servizio o struttura.

In presenza di forme organizzative miste che vedono attualmente la congiunta fornitura dei

fattori produttivi relativi all’attività assistenziale e di cura da parte di più soggetti e di

conseguente domanda di accreditamento transitorio presentata per la stessa struttura o

servizio da più soggetti, l’accreditamento può essere transitoriamente concesso ai soggetti

richiedenti, precisando che entro il termine previsto dal programma di adeguamento


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dell’organizzazione e della gestione del servizio deve essere assicurata l’individuazione di un

unico soggetto gestore responsabile della gestione unitaria e complessiva del servizio o della

struttura accreditata transitoriamente secondo le modalità ed alle condizioni previste

dall’allegato A al presente provvedimento.

Il soggetto istituzionale competente per l’ambito distrettuale, oltre a quanto già indicato al

precedente punto 3, assicura l’aggiornamento dell’elenco di servizi accreditati

transitoriamente e dei relativi gestori per ogni tipologia di servizio.

Al fine di semplificare le procedure e garantire omogeneità di applicazione, la Regione

predispone uno schema-tipo, di carattere non vincolante, valevole per il rilascio

dell’accreditamento transitorio, approvato con determina del Direttore generale Sanità e

politiche sociali.


6.3.4 Durata



Nel provvedimento di accreditamento transitorio è indicata la decorrenza e la durata dello

stesso.

La durata del rapporto di accreditamento transitorio, necessaria per la realizzazione del

programma di adeguamento finalizzato ad assicurare le condizioni di responsabilità

gestionale unitaria e complessiva nell’erogazione dei servizi, non potrà comunque essere

superiore al periodo entro il quale deve avvenire la trasformazione dei provvedimenti di

accreditamento transitorio in accreditamenti definitivi e quindi al 31 dicembre 2013.

Entro la scadenza del provvedimento di accreditamento transitorio, dovrà pertanto essere

presentata, a pena di decadenza, la domanda di rilascio dell’accreditamento definitivo,

secondo i termini e le procedure previste al precedente punto 5.3.1.

Sino al momento del rilascio e/o del diniego dell’accreditamento definitivo, il rapporto

prosegue con le modalità dell’accreditamento transitorio e con le condizioni ad esso

applicabili.


6.3.5 Decadenza e revoca



L’accreditamento transitorio può essere temporaneamente sospeso o definitivamente

revocato con motivato provvedimento dallo stesso soggetto competente al rilascio, sulla base

della valutazione dell’Organismo tecnico di ambito provinciale di cui al punto 4, nei seguenti

casi:

- venir meno dei requisiti previsti per la concessione dell’accreditamento;

- gravi e/o ripetute inadempienze degli obblighi assunti con il contratto di servizio;

- mancato rispetto delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva e degli

obblighi in materia di sicurezza del lavoro.

Le cause di sospensione e/o revoca dell’accreditamento sono specificatamente individuate

nel provvedimento di concessione di cui al punto 6.3.3 e vengono riportate ed integrate nel

contratto di servizio di cui al punto 8.


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Nei casi sopra previsti, l’adozione dei provvedimenti di sospensione e di revoca

dell’accreditamento dovrà essere necessariamente preceduta, salvo che il venir meno dei

requisiti e delle condizioni previste non pregiudichi la sicurezza degli assistiti e dei

lavoratori, da una diffida emanata dal soggetto competente e contenente la prescrizione a

provvedere, entro un congruo termine, ai necessari adeguamenti.


6.4 ADEGUAMENTO DEI RAPPORTI CONTRATTUALI



A seguito della concessione dell’accreditamento transitorio, i contratti tra Enti Locali,

Aziende sanitarie, Aziende di servizio alla persona ed i soggetti gestori dei servizi

transitoriamente accreditati che hanno per oggetto la fornitura parziale o totale dei servizi di

cui al punto 2 sono consensualmente adeguati e trasformati in contratti di servizio, come

disciplinati al successivo punto 8, che definiscono le relazioni per il periodo coincidente con

il regime dell’accreditamento transitorio per quanto riguarda la regolamentazione

complessiva degli interventi, gli obiettivi e le caratteristiche quali-quantitative dei servizi da

assicurare e il loro sistema di remunerazione.

I rapporti contrattuali vengono ridisciplinati anche in coerenza con quanto previsto dal

programma di adeguamento di riorganizzazione e gestione al fine di consentire il

raggiungimento degli obiettivi previsti nel medesimo programma.


6.5 SISTEMA DI REMUNERAZIONE



Il sistema omogeneo di tariffe valevoli per la remunerazione dei servizi e delle strutture

transitoriamente accreditate saranno definite con successivo provvedimento della Giunta

regionale in attuazione della legislazione vigente.


6.6 ACCOMPAGNAMENTO, MONITORAGGIO E QUALITA’ DEL SERVIZIO



Durante il periodo di validità dell’accreditamento transitorio l’attività di monitoraggio,

vigilanza e controllo è assicurata, con un approccio di promozione e collaborazione al fine

del miglioramento della qualità del servizio, attraverso diversi strumenti:

- relazione annuale di ogni servizio che evidenzi gli obiettivi raggiunti e la valutazione

del posizionamento del servizio rispetto al programma di adeguamento per il

raggiungimento della responsabilità gestionale unitaria;

- verifiche dell’Organismo tecnico e delle sue articolazioni distrettuali e, sino alla sua

costituzione, dell’Ufficio di Piano, coadiuvato dalla Commissione istituita ai sensi

della DGR 564/2000.

Le attività di monitoraggio e vigilanza in merito all’accreditamento sono svolte in modo

integrato e coordinato con le attività di monitoraggio e verifica assicurate dal soggetto/i

sottoscrittore/i dei contratti di servizio, assicurando la collaborazione e lo scambio di

informazioni con gli organismi tecnici che assicurano la vigilanza prevista dalla normativa

sull’autorizzazione al funzionamento.


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L’attività di monitoraggio e vigilanza può essere svolta in qualsiasi momento durante il

periodo di validità dell’accreditamento transitorio.


7. LA DISCIPLINA DELL’ACCREDITAMENTO PROVVISORIO


7.1 AMBITO DI APPLICAZIONE



Fatte salve le fattispecie che ricadono nella disciplina dell’accreditamento transitorio di cui al

precedente punto 6, a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della

Regione Emilia-Romagna della deliberazione che determina il sistema omogeneo di tariffe

per l’accreditamento transitorio e provvisorio, l’attivazione di nuovi rapporti di servizio

pubblico necessari all’erogazione delle prestazioni e dei servizi socio-sanitari indicati nel

punto 2 avviene esclusivamente mediante l’accreditamento provvisorio.


7.2 FINALITA’, REQUISITI E CONDIZIONI



L’accreditamento provvisorio permette la realizzazione di un periodo nel quale il soggetto

gestore del servizio provvisoriamente accreditato può dare concretamente prova del rispetto

dei requisiti previsti e della capacità gestionale in vista dell’accreditamento definitivo del

servizio.

Nella concessione dell’ accreditamento provvisorio si applicano:

a) sino al 31 dicembre 2010, i requisiti, gli standard e le tariffe di riferimento valevoli per

l’accreditamento transitorio e regolamentate ai sensi del precedente punto 6.

I soggetti gestori dei servizi accreditati provvisoriamente nel periodo di vigenza

dell’accreditamento transitorio di cui alla presente lettera devono ottenere il provvedimento

di accreditamento definitivo secondo le modalità previste nel punto 5 del presente

provvedimento;

b) a partire dal 1° gennaio 2011, i requisiti, gli standard e le tariffe di riferimento valevoli per

l’accreditamento definitivo.

In entrambi i casi di cui alle lettere a) e b), il soggetto gestore del servizio accreditato

provvisoriamente deve comunque garantire che le attività assistenziali e di cura

(comprensive dell’assistenza infermieristica e riabilitativa per i servizi semiresidenziali e

residenziali) siano organizzate, gestite e svolte in modo unitario e integrato assicurandone la

esclusiva e completa responsabilità, garantendo altresì che l’organizzazione e l’erogazione

dei servizi alberghieri e di supporto, in qualsiasi forma prodotti, sia integrata con le attività

assistenziali e di cura e persegua l’obiettivo del benessere complessivo dell’utente.

In particolare, l’accreditamento provvisorio può essere concesso unicamente qualora la

responsabilità gestionale unitaria venga garantita sin da subito nelle forme di cui punto 1.2

dell’allegato A.


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7.3 PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DELL’ACCREDITAMENTO

PROVVISORIO



Il soggetto istituzionalmente competente per l’ambito distrettuale individua, previa istruttoria

dell’Ufficio di Piano, il fabbisogno di accreditamento di strutture e/o servizi sulla base delle

scelte programmatiche contenute nel Piano di zona distrettuale per la salute e il benessere

sociale e ne dà adeguata informazione ai soggetti interessati, assicurando il riconoscimento

prioritario del ruolo delle strutture e dei soggetti gestori pubblici esistenti.

In relazione alla tipologia dei servizi da accreditare, il soggetto istituzionalmente competente

per l’ambito distrettuale procede all’individuazione del soggetto gestore del servizio secondo

due possibili modalità, previa adeguata motivazione e con predeterminazione dei criteri

selettivi, garantendo in ogni caso il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità.


7.3.1 Selezione dei soggetti gestori



Ad iniziativa del soggetto istituzionale competente per l’ambito distrettuale di cui al punto 3,

viene formulato – mediante atto amministrativo generale od altro atto idoneo - ed

adeguatamente pubblicizzato, un avviso che indica la tipologia del servizio da accreditare ed

i requisiti richiesti per la gestione del servizio.

L’avviso contiene altresì le condizioni previste nel contratto di servizio da stipularsi ai sensi

di quanto previsto dal punto 8 per la regolamentazione del rapporto di accreditamento e

l’erogazione del servizio.

Entro il termine stabilito nel medesimo avviso, i soggetti che dimostrino interesse alla

gestione del servizio da accreditare provvisoriamente presentano apposita manifestazione di

interesse finalizzata ad ottenere un invito alla selezione ristretta per la gestione del servizio

da accreditarsi provvisoriamente.

Il soggetto istituzionalmente competente, tramite l’Ufficio di Piano:

- effettua gli inviti in favore di almeno 5 soggetti che abbiano presentato

manifestazione di interesse, qualora sussistano in tale numero soggetti qualificati che

possono candidarsi alla gestione del servizio da accreditare in quanto in possesso di

caratteristiche e capacità idonee a garantire una adeguata gestione del servizio;

- compie la selezione attraverso lo svolgimento di una gara informale, nel rispetto dei

principi in materia di concessione di servizi. In tal caso, la selezione ristretta potrà

osservare i sistemi ed i criteri di cui al d.p.c.m. 30 marzo 2001 recante l’“Atto di

indirizzo e coordinamento in materia di affidamento dei servizi alla persona”.

Nel caso in cui l’avviso pubblico non abbia dato luogo ad una pluralità di manifestazioni di

interesse, il soggetto istituzionalmente competente procede attraverso un invito ed una

trattativa diretta con un soggetto gestore appositamente individuato.

Il soggetto istituzionalmente competente per l’ambito distrettuale assicura nella selezione dei

soggetti gestori dei servizi da accreditare quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta

Regionale n. 772/2007, tenendo conto del rispetto degli ulteriori canoni di valutazione dei

soggetti gestori: trasparenza, socialità, radicamento territoriale, capacità organizzativa,


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efficienza imprenditoriale, promozione della qualità del lavoro, applicazione della

contrattazione di 1° e 2° livello, assicurando il pieno riconoscimento del ruolo e della

rilevanza sociale della cooperazione sociale come previsto dall’art. 20 della L.R. 2/2003.

A tal fine i canoni di valutazione dei soggetti gestori sono appositamente predeterminati ed

individuati nell’avviso generale e nell’invito alla partecipazione alla selezione ristretta.

I soggetti invitati presentano, nel rispetto dei termini fissati, la proposta di accreditamento

provvisorio, allegando la documentazione indicata nell’invito, che dovrà prevedere almeno i

seguenti contenuti:

- impegno ad ottenere l’autorizzazione al funzionamento o a subentrare nel caso di

autorizzazione già esistente, assicurando, per il periodo dell’accreditamento, gli

interventi di manutenzione sui beni mobili ed immobili necessari. Tale condizione

non è necessaria per il servizio di assistenza domiciliare e per altri servizi che

eventualmente verranno individuati con atti successivi integrando l’elenco di cui al

punto 2 del presente provvedimento, per i quali la normativa regionale non ha

individuato i requisiti e gli standard per il rilascio dell’autorizzazione al

funzionamento, sino alla data di approvazione dei requisiti per l’autorizzazione al

funzionamento;

- progetto gestionale attestante il rispetto dei requisiti previsti per l’accreditamento

transitorio sino al 31.12.2010;

- progetto gestionale e attestazione del rispetto dei requisiti per l’accreditamento

definitivo, per la documentazione presentata dopo il 31.12.2010;

- attestazione ed indicazione delle forme con cui viene assicurata l’esclusiva e completa

responsabilità in ordine alla organizzazione e gestione in modo unitario e integrato

del servizio, ivi compresa l’organizzazione e la gestione dei servizi strumentali e di

supporto;

- dichiarazione di accettazione del sistema di remunerazione a tariffa definito dalla

Regione Emilia-Romagna


-
documentazione che attesti l'assenza delle cause di esclusione dalla capacità di

contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006 e

successive modificazioni ed integrazioni.

Il soggetto istituzionalmente competente procede con le modalità previste al presente punto

7.3.1 quando un soggetto pubblico è proprietario di una struttura nella quale si prevede di

erogare un servizio e si intende individuare un soggetto gestore del servizio da accreditare

provvisoriamente. Nel caso in cui il soggetto pubblico preveda un corrispettivo per l’uso di

immobili e dei mezzi necessari alla gestione del servizio, tale condizione dovrà essere

predeterminata e specificatamente indicata sia nell’avviso che nella successiva lettera di

invito e non potrà costituire elemento di selezione del soggetto gestore.


7.3.2 Invito diretto



In deroga alle procedure previste dal precedente punto 7.3.1, il soggetto istituzionalmente

competente provvede motivatamente attraverso uno o più inviti diretti all’individuazione del

soggetto gestore, qualora:


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a)


il servizio da accreditare provvisoriamente possa essere garantito attraverso l’utilizzo dei

servizi e delle strutture di proprietà pubblica già disponibili e gestite direttamente da parte di

un Ente e ricorrano i presupposti e le condizioni previsti per l’applicazione dell’istituto

dell’affidamento diretto comunemente denominato “

in house providing”; tale condizione si

presume ricorrente quando il/i soggetto/i gestore/i ha/hanno la disponibilità della struttura

nella quale viene garantito il servizio per il quale si è evidenziata la necessità di

accreditamento provvisorio e si tratta di gestione diretta nelle forme di cui alla lettera a) del

punto 1.2 dell’allegato A;


b)


la programmazione abbia evidenziato univocamente e con chiarezza, in riferimento alle

caratteristiche del servizi ed alla loro localizzazione, la non esistenza di una pluralità di

soggetti gestori che possano candidarsi alla gestione del servizio da accreditare.

Il soggetto invitato presenta, nel rispetto dei termini fissati, proposta di accreditamento

provvisorio allegando la documentazione indicata nell’invito, che dovrà prevedere almeno i

seguenti contenuti:

- attestazione della disponibilità dei locali e dei mezzi necessari all’espletamento del

servizio e della loro idoneità e rispondenza ai requisiti previsti per l’accreditamento;

- attestazione del possesso dell’autorizzazione al funzionamento. Tale condizione non

è necessaria per il servizio di assistenza domiciliare e per altri servizi che

eventualmente verranno individuati con atti successivi integrando l’elenco di cui al

punto 2 del presente provvedimento, per i quali la normativa regionale non ha

individuato i requisiti e gli standard per il rilascio dell’autorizzazione al

funzionamento, sino alla data di approvazione dei requisiti per l’autorizzazione al

funzionamento;

- attestazione ed indicazione delle forme con cui viene assicurata l’esclusiva e completa

responsabilità in ordine alle organizzazione e gestione in modo unitario e integrato

del servizio, ivi compresa l’organizzazione e la gestione dei servizi strumentali e di

supporto;

- progetto gestionale attestante il rispetto dei requisiti previsti per l’accreditamento

transitorio sino al 31.12.2010;

- progetto gestionale e attestazione del rispetto dei requisiti per l’accreditamento

definitivo, per la documentazione presentata dopo il 31.12.2010;

- dichiarazione di accettazione del sistema di remunerazione a tariffa definito dalla

Regione Emilia-Romagna.


7.3.3 Rilascio dell’accreditamento provvisorio



Entro 3 mesi dal termine fissato per la presentazione della documentazione, il soggetto

istituzionalmente competente per l’ambito distrettuale, sulla base dell’istruttoria tecnica

svolta dall’Organismo tecnico di ambito provinciale sulla sussistenza dei requisiti ed in

particolare sulla presenza delle condizioni che assicurino la responsabilità gestionale unitaria

in una delle forme di cui alle lettere a) e b) del punto 1.2 dell’allegato A:

- valuta le proposte di accreditamento provvisorio presentate dai soggetti invitati, anche

con riferimento alla qualità ed alla solidità del soggetto proponente, tenendo conto

prioritariamente di eventuali elementi migliorativi rispetto ai requisiti e standard

previsti per l’accreditamento, secondo le condizioni predeterminate nell’invito

medesimo;


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- individua il soggetto gestore al quale viene rilasciato l’accreditamento provvisorio per

la gestione del servizio, ne motiva la scelta ed assicura adeguata informazione a tutti i

soggetti invitati alla procedura.

Sino alla costituzione dell’Organismo tecnico di ambito provinciale, l’istruttoria tecnica sulla

presenza dei requisiti e delle condizioni applicabili in sede di accreditamento provvisorio

viene svolta dall’Ufficio di Piano in collaborazione con i tecnici della Commissione istituita

ai sensi della DGR 564/2000.

Al fine di semplificare le procedure e garantire omogeneità di applicazione in ambito

regionale, la Regione Emilia-Romagna definisce, con determinazione del Direttore generale

Sanità e politiche sociali, uno schema-tipo, di carattere non vincolante, valevole per il

rilascio dell’accreditamento provvisorio.


7.3.4 Durata



L’accreditamento provvisorio è rilasciato per un periodo minimo di 6 mesi e massimo di un

anno, al termine del quale può essere trasformato in accreditamento definitivo secondo le

modalità già individuate al precedente punto 5, previa valutazione del rispetto dei requisiti di

accreditamento validi al momento della trasformazione.

Nella fase della concessione dei rapporti di accreditamento transitorio, il termine di validità

dell’accreditamento provvisorio coincide con la scadenza del 31 dicembre 2010, salvo il caso

in cui il periodo di 6 o 12 mesi scada successivamente a tale data.


7.3.5 Decadenza e revoca



L’accreditamento provvisorio può essere temporaneamente sospeso o definitivamente

revocato con motivato provvedimento dallo stesso soggetto competente al rilascio, sulla base

della valutazione dell’Organismo tecnico di ambito provinciale di cui al punto 4, nei seguenti

casi:

- venir meno dei requisiti previsti per la concessione dell’accreditamento;

- gravi e/o ripetute inadempienze degli obblighi assunti con il contratto di servizio;

- mancato rispetto delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva e degli

obblighi in materia di sicurezza del lavoro.

Le cause di sospensione e/o revoca dell’accreditamento sono specificatamente individuate

nel provvedimento di concessione di cui al punto 7.3.3 e vengono riportate ed integrate nel

contratto di servizio di cui al punto 8.

Nei casi sopra previsti, l’adozione dei provvedimenti di sospensione e di revoca

dell’accreditamento dovrà essere necessariamente preceduta, salvo che il venir meno dei

requisiti e delle condizioni previste non pregiudichi la sicurezza degli assistiti e dei

lavoratori, da una diffida emanata dal soggetto competente e contenente la prescrizione a

provvedere, entro un congruo termine, ai necessari adeguamenti.


7.4 SISTEMA DI REMUNERAZIONE



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Il sistema omogeneo di tariffe valevoli per la remunerazione dei servizi e delle strutture

provvisoriamente accreditate saranno definite con successivo provvedimento della Giunta

regionale in attuazione della legislazione vigente.


7.5 ACCOMPAGNAMENTO, MONITORAGGIO E QUALITA’ DEL SERVIZIO



Durante il periodo di validità dell’accreditamento provvisorio l’attività di monitoraggio,

vigilanza e controllo è assicurata, con un approccio di promozione e collaborazione al fine

del miglioramento della qualità del servizio, attraverso diversi strumenti:

- relazione annuale di ogni servizio che evidenzi gli obiettivi raggiunti e la valutazione

del posizionamento del servizio rispetto ad alcuni indicatori di risultato, individuati

come base minima a livello regionale;

- verifiche dell’organismo tecnico e delle sue articolazioni su base distrettuale.

Le attività di monitoraggio e vigilanza in merito all’accreditamento sono svolte in moto

integrato e coordinato con le attività di monitoraggio e verifica assicurate dal/i soggetto/i

sottoscrittore/i dei contratti di servizio, assicurando la collaborazione e lo scambio di

informazioni con gli organismi tecnici che assicurano la vigilanza prevista dalla normativa

sull’autorizzazione al funzionamento.

L’attività di monitoraggio e vigilanza può essere svolta in qualsiasi momento durante il

periodo di validità dell’accreditamento provvisorio.


8. IL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL

RAPPORTO TRA SOGGETTI COMMITTENTI E SOGGETTI GESTORI

DEI SERVIZI ACCREDITATI



La regolamentazione dell’accreditamento comprende, oltre al possesso dei requisiti di

qualità, gli obblighi che assume il soggetto gestore del servizio accreditato (definitivamente,

transitoriamente, provvisoriamente) relativamente a:

- l’accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti,

secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di

valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;

- l’accettazione di tariffe predeterminate;

- l’assunzione di un debito informativo verso le Amministrazioni competenti;

- l’accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a

rete, così come precisato dalla L.r. 2/2003;

L’accreditamento rappresenta infatti un percorso a carattere dinamico, che deve prevedere

valutazioni periodiche sia in ordine alla qualità degli interventi erogati, sia relativamente alla

loro effettiva necessità in relazione al mutare dei fabbisogni e della domanda degli interventi

socio-sanitari.

Per la regolamentazione di tali profili, a seguito della concessione dell’accreditamento, i

soggetti committenti ed il soggetto gestore del servizio accreditato, individuato attraverso le

procedure previste nei precedenti punti 5, 6 e 7, sottoscrivono un contratto di servizio.


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Il contratto di servizio è sottoscritto con il soggetto gestore del servizio accreditato da:

- il soggetto istituzionale competente per l’ambito distrettuale di cui al precedente

punto 3 che svolge le funzioni di concessione dell’accreditamento;

- il Comune ove ha sede il servizio e/o la struttura;

- l’Azienda Usl per la parte relativa alle prestazioni di ambito sanitario,

- e, per i servizi finanziati dal FRNA, il soggetto appositamente individuato in ambito

distrettuale per la gestione del fondo medesimo.

Il contratto di servizio è sottoscritto con i soggetti committenti anche dalle Aziende di servizi

alla persona qualora gestiscano direttamente servizi accreditati.

Tale contratto di servizio, a seguito di quanto previsto dall’art. 38 l.r. 2/2003 e dall’art 23

della l.r. 4/2008, sostituisce - esclusivamente per quanto attiene ai servizi accreditati - quello

già previsto per le Aziende di servizio alla persona dalla Deliberazione del Consiglio

regionale n. 624/2004 e si rende necessario alla luce della nuova disciplina

dell’accreditamento, con la finalità di regolamentare il rapporto tra i soggetti committenti e le

ASP che gestiscono servizi, al pari di quanto avviene per gli altri soggetti gestori privati.

Nel caso di servizi non gestiti direttamente dalle ASP, ferma restando la non delegabilità

delle funzioni di programmazione, la ASP può essere delegata, alla sottoscrizione del

contratto di servizio per la regolamentazione del rapporto di accreditamento con il soggetto

privato gestore dei servizi accreditati, sulla base di appositi indirizzi formulati dalle

Amministrazioni competenti che esprimono la committenza ed assicurano le risorse.

In tale caso, gli indirizzi che vengono formulati alle Asp devono in particolare provvedere a

disciplinare le condizioni e individuare le forme dell’apporto che può essere fornito dalle

Asp ai soggetti privati gestori dei servizi accreditati ed in particolare formulare le opportune

garanzie affinché sia assicurata la congruità tra i servizi messi a disposizione da parte

dell’Asp e la quota riconosciuta in loro favore, in coerenza con le modalità di remunerazione

stabilite a livello regionale.

Nel caso di servizi che rispondono ad esigenze di un ambito sovradistrettuale accreditati

secondo la procedura indicata al precedente punto 3, sulla base delle valutazioni congiunte

degli organismi competenti in materia socio-sanitaria degli ambiti distrettuali interessati, il

contratto di servizio può essere sottoscritto dai soggetti competenti di tutti gli ambiti

distrettuali interessati che assumono gli impegni relativi alla parte di rispettiva competenza in

relazione alla quantità dei servizi destinati al proprio ambito distrettuale; in alternativa il

rapporto di regolamentazione potrà essere determinato con contratti di servizio separati.

Il contratto di servizio di regolamentazione del rapporto di accreditamento tra soggetto

committente (o da questo appositamente delegato) e soggetto gestore del servizio accreditato

deve in particolare indicare:

- la tipologia di servizio, tra quelli individuati al precedente punto 2;

- il periodo di riferimento;

- le caratteristiche qualitative e i volumi di attività relative al periodo di validità del

contratto stesso, nei limiti massimi di quanto indicato nei provvedimenti di

accreditamento transitorio, provvisorio e definitivo;


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- gli eventuali impegni nell’uso dell’immobile ove si svolge il servizio, laddove questo

venga messo a disposizione da parte dell’ente pubblico;

- le tariffe;

- la contribuzione richiesta all’utente;

- le modalità di integrazione della contribuzione dell’utente da parte dei Comuni, in

caso di indigenza;

- le modalità e gli strumenti di monitoraggio, verifica, controllo e promozione della

qualità e le procedure per il ripristino delle condizioni di buon andamento nella

gestione del servizio e di tutela degli utenti nel caso di eventuali inadempienze da

parte del soggetto gestore del servizio accreditato;

- le cause che comportano la temporanea sospensione o la decadenza

dell’accreditamento definitivo, transitorio, provvisorio e le conseguenti modalità di

risoluzione del contratto di servizio;

- le modalità di relazione del soggetto gestore con gli utenti, ai fini della sottoscrizione

degli impegni e della riscossione della contribuzione posta a loro carico.

Il contratto di servizio può altresì prevedere servizi e requisiti aggiuntivi nell’erogazione

delle prestazioni in coerenza con quanto stabilito in sede di concessione dell’accreditamento,

nonché, a fronte di tali servizi/requisiti aggiuntivi, tariffe maggiorate di remunerazione delle

prestazioni rese dal soggetto gestore. Tale scelta, come indicato in premessa, può tuttavia

avvenire a condizione che:

- non costituisca in alcun modo fattore di esclusione diretta o indiretta all’accesso al

servizio da parte dell’utente;

- sia condivisa in ambito distrettuale, perseguendo l’obiettivo di una tendenziale

omogeneità in tale ambito;

- la remunerazione aggiuntiva rispetto al sistema di tariffe definito a livello regionale

sia congrua e non ricada in alcun modo sul Fondo regionale per la non

autosufficienza.

Di norma il contratto di servizio ha durata coincidente con la durata dell’accreditamento,

prevedendo che alcuni aspetti vengono aggiornati annualmente (ad esempio le caratteristiche

quali/quantitative e i volumi di attività, le tariffe e la contribuzione richiesta all’utente, le

modalità di integrazione della contribuzione dell’utente da parte dei Comuni, in caso di

indigenza).

Per quanto riguarda l’accreditamento transitorio, inoltre, il contratto di servizio:

- contiene il programma di adeguamento gestionale, ivi compresa la determinazione

delle modalità con le quali, nel percorso di riorganizzazione volto a realizzare le

forme della responsabilità gestionale unitaria di cui all’allegato A, vengono

disciplinate le forme di collaborazione tra i soggetti già presenti nella gestione dei

servizi ed inerenti lo svolgimento delle attività e dei servizi accessori, strumentali e di

supporto all’attività istituzionale, anche attraverso la trasformazione, il trasferimento

e/o la rinegoziazione dei contratti in essere per lo svolgimento di tali servizi; in

particolare, dovranno essere evidenziati gli eventuali impegni nell’uso dell’immobile

ove si svolge il servizio, laddove questo venga messo a disposizione da parte dell’ente

pubblico;


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- identifica i tempi e gli obiettivi di avvicinamento graduale all’accreditamento

definitivo;

- prevede le modalità di trasferimento dell’autorizzazione al funzionamento in capo al

soggetto gestore del servizio accreditato, al fine di unificare la titolarità dei due

provvedimenti;

- individua gli strumenti di monitoraggio e verifica, prevedendo le verifiche e gli

adempimenti da parte del soggetto gestore nel percorso di adeguamento;

- definisce le modalità di determinazione condivisa della contribuzione posta a carico

degli utenti, nel rispetto del tetto massimo indicato nella determinazione delle tariffe.

La durata dei contratti di servizio per servizi accreditati transitoriamente coincide con il

periodo di accreditamento transitorio.

Nel caso di gestione diretta di un servizio da parte di un Comune o di una Unione di Comuni

all’accreditamento (transitorio, provvisorio o definitivo) non conseguirà la stipulazione di un

contratto di servizio, bensì la determinazione di un programma di attività e di un budget

annuale degli interventi da effettuarsi.


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Allegato A


La responsabilità gestionale unitaria


1.1 La responsabilità gestionale unitaria quale condizione gestionale ed organizzativa

necessaria per la concessione dell’accreditamento



Come già previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 772/2007, l’accreditamento

del servizio viene rilasciato al soggetto gestore che provvede effettivamente all’erogazione

delle prestazioni e che dispone delle relative risorse.

Pertanto, spetta al soggetto che gestisce l’organizzazione ed assume la direzione del

personale che assicura le attività assistenziali e di cura di un servizio, presentare richiesta di

accreditamento, con ciò provvedendosi a superare le situazioni in cui vi è una forma ibrida di

gestione del personale che svolge le funzioni assistenziali.

Tra le condizioni necessarie per l’accreditamento vi è il superamento di situazioni, talvolta

ora presenti, in cui si verifica una frammentazione gestionale dei servizi.

L’accreditamento, infatti, deve essere riferito ad un “modello organizzativo”

complessivamente e unitariamente prodotto da un unico “soggetto” (pubblico o privato che

esso sia), in modo che venga garantita una responsabilità gestionale unitaria e complessiva e

quindi:


-
la responsabilità dell’intero processo assistenziale;

- la disponibilità delle risorse umane e la dipendenza funzionale degli operatori;

- l’organizzazione complessiva del servizio e la sua responsabilità generale, ivi

compresi i servizi di supporto comunque forniti;

- l’unitarietà del modello organizzativo di gestione del caso e degli strumenti per la

pianificazione dell’assistenza nelle diverse fasi (valutazione dei bisogni,

pianificazione e monitoraggio degli interventi e valutazione degli esiti degli

interventi).

Per assicurare la responsabilità gestionale unitaria il soggetto gestore deve in particolare

garantire che le attività assistenziali e di cura (comprensive dell’assistenza infermieristica e

riabilitativa per i servizi semiresidenziali e residenziali) siano organizzate, gestite e svolte in

modo unitario e integrato assicurandone la esclusiva e completa responsabilità, garantendo

altresì che l’organizzazione e l’erogazione dei servizi alberghieri e di supporto, in qualsiasi

forma prodotti, sia integrata con le attività assistenziali e di cura e persegua l’obiettivo del

benessere complessivo dell’utente.

La responsabilità gestionale unitaria è assicurata innanzitutto attraverso rapporti di lavoro di

dipendenza instaurati direttamente con il soggetto gestore del servizio accreditato, ma anche

mediante il ricorso a tutti gli altri istituti e strumenti previsti dalla legislazione vigente e dai

contratti di lavoro, purché sia pur sempre riconducibile al soggetto gestore del servizio

accreditato la dipendenza funzionale degli operatori coinvolti nel percorso assistenziale e

l’organizzazione complessiva del servizio.


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In particolare, si precisa che l’assistenza infermieristica e riabilitativa, ferma restando la

responsabilità gestionale unitaria del soggetto gestore, potrà anche essere assicurata,

mediante l’applicazione degli istituti previsti dalla normativa vigente, attraverso

l’utilizzazione di personale dipendente delle Aziende sanitarie presso i soggetti gestori dei

servizi accreditati, sulla base di quanto concordato tra Comitato di Distretto e Direttore di

Distretto in relazione al contesto e allo sviluppo storico dei servizi, anche tenendo conto

delle condizioni del mercato del lavoro. Anche in questo caso, la dipendenza funzionale

degli operatori deve essere necessariamente posta in capo al soggetto gestore del servizio

accreditato.

Nel caso di condizioni gestionali particolari, nelle quali è attualmente garantita la presenza di

personale dipendente di un soggetto pubblico, anche al fine di non disperdere le competenze

e le professionalità consolidate, può essere utilizzato quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. n.

165 del 2001 e/o le norme contrattuali in tema di mobilità e comando, previo consenso degli

operatori coinvolti.


1.2 Forme ed esemplificazioni della responsabilità gestionale unitaria da assicurare in

regime di accreditamento definitivo



In presenza di differenti assetti organizzativi e gestionali che caratterizzano attualmente

l’erogazione dei servizi e delle strutture socio-sanitari, è opportuno chiarire quale siano le

forme con le quali può essere garantita la responsabilità gestionale unitaria e pertanto quali

siano le forme e le condizioni che il soggetto gestore del servizio si deve far carico di

realizzare per ottenere la concessione dell’accreditamento dello specifico servizio o della

struttura di cui assuma la relativa gestione.

La realtà operativa dimostra che vi sono già casi nei quali può essere chiaramente garantita la

responsabilità gestionale unitaria e che, pacificamente, si risolvono nella concessione

dell’accreditamento in favore del soggetto gestore che già oggi gestisce completamente il

servizio: è l’ipotesi del soggetto gestore, pubblico o privato, che ha la disponibilità del bene

strumentale e delle risorse umane o di un soggetto gestore privato già titolare di un appalto di

servizio completo e integrato.

A fianco di tali ipotesi, sussistono tuttavia assetti “misti” e rapporti contrattuali che non

ricomprendono la gestione complessiva dei servizi e dove invece convivono servizi parziali

attribuiti in modo parcellare a soggetti produttori diversi.

Per consentire la riorganizzazione ed il conseguente accreditamento dei servizi che

attualmente versano in tale situazione, è stato previsto – per la fase dell’accreditamento

transitorio - il programma di adeguamento che, con i contenuti ed i requisiti previsti al

successivo punto 1.3, dovrà consentire l’identificazione di un soggetto gestore unico in grado

di assicurare la gestione unitaria e complessiva nella produzione dei servizi ed una unica

responsabilità tra quelli attualmente presenti.

Le forme con le quali deve essere assicurata la responsabilità gestionale unitaria in sede di

accreditamento definitivo e provvisorio, alle quali deve inoltre essere indirizzato il


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programma di adeguamento valevole per la fase dell’accreditamento transitorio sono

pertanto quelle individuate alle successive lettere a) e b).

Va comunque precisato che l’accreditamento può essere riferito anche ad una unità

organizzativa, assistenziale e strutturale autonoma.

Tale evenienza si realizza, per esempio, nel caso di strutture residenziali di grandi

dimensioni che possono comprendere al proprio interno unità organizzative, assistenziali e

strutturali autonome chiaramente identificabili come tali, con la esclusione dei locali per

servizi di supporto e strumentali (quali ad esempio cucina, lavanderia, etc) che possono

essere comuni.


a) La gestione diretta da parte dell’Asp o di altro ente pubblico



Nel caso in cui la gestione dei servizi venga assicurata direttamente ed interamente da parte

di un ente pubblico (Comune, Azienda di servizi alla persona, ecc.), mediante proprie risorse

umane e strumentali o comunque con le forme che ne garantiscano legittimamente la

disponibilità funzionale, lo stesso Ente potrà assicurare la responsabilità gestionale unitaria e

ad esso spetterà l’accreditamento per il servizio e la struttura che provvede a gestire con tali

modalità.

Tale caso si concretizza quanto l’Azienda di servizi alla persona od altro ente pubblico

disponga dei beni strumentali (strutture, etc.) e delle risorse umane, garantisca la

responsabilità complessiva ed il coordinamento con servizi di strumentali e di supporto,

l’integrazione con la rete dei servizi sociali e sanitari e la gestione dei rapporti con gli utenti

e con il gestore del FRNA.

In presenza di tali condizioni, l’accreditamento del servizio viene rilasciato in capo al gestore

pubblico, il quale provvede a sottoscrivere il contratto di servizio di cui al precedente punto 8

o altra forma di definizione delle quantità e delle forme di remunerazione, introita le somme

dal FRNA e dal Fondo Sanitario Regionale (FSR), gestisce la fase di accesso (impegni),

introita le somme dagli utenti ed eventualmente dal Comune per gli indigenti.


b) La gestione diretta da parte del soggetto gestore privato



Nel caso in cui la gestione dei servizi sia assunta interamente, per effetto di un preesistente

appalto di servizi integrato e completo od anche in seguito ad una fase di riorganizzazione

gestionale, da soggetti privati, e venga svolta all’interno di immobili di propria disponibilità

od anche nell’ambito di immobili appartenenti ad enti pubblici, sarà il medesimo soggetto

gestore privato a farsi carico della responsabilità gestionale unitaria ed ottenere pertanto il

rilascio dell’accreditamento definitivo per l’erogazione del relativo servizio.

Tale caso si concretizza quando il soggetto gestore privato disponga pertanto dei beni

strumentali (strutture, etc.) e delle risorse umane, garantisca la responsabilità complessiva ed

il coordinamento con servizi strumentali e di supporto (anche per effetto di modalità

progressive di transizione), si faccia carico dell’integrazione con la rete dei servizi sociali e

sanitari e della gestione dei rapporti con gli utenti e con il gestore del FRNA.

In presenza di tali condizioni, l’accreditamento del servizio viene rilasciato in capo al gestore

privato, il quale provvede a sottoscrivere il contratto servizio per la regolamentazione del

rapporto di accreditamento, introita le somme dal FRNA e dal FSR, gestisce la fase di

accesso (gli impegni), introita le somme dagli utenti ed eventualmente dai Comuni per gli

indigenti.


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Tale ipotesi si applica anche quando più soggetti privati diano vita alle forme di

aggregazione previste dalla legge (ATI, Consorzi, ec.) capaci di assumere una responsabilità

gestionale unitaria, di costituire un unico referente per il soggetto committente e di evitare

ipotesi di frammentazione del servizio. In questo caso, alla disponibilità delle risorse umane

ed alla dipendenza giuridico/funzionale degli operatori, richieste al soggetto gestore unico

secondo quanto previsto dal punto 1.1, potranno adempiere le imprese socie, dei cui

adempimenti in proposito sarà comunque responsabile il soggetto aggregato, che non

necessariamente, dunque, deve disporre di personale proprio.

Nel caso, in particolare, in cui il gestore del servizio accreditato provveda ad erogare le

prestazioni all’interno di un immobile di proprietà pubblica, il contratto di servizio di cui al

punto 8 dovrà essere accompagnato da un contratto di regolamentazione dell’uso

dell’immobile pubblico, che potrà prevedere la disciplina degli oneri di messa a norma e di

manutenzione in capo al soggetto gestore privato e la previsione di altri servizi messi a

disposizione.

Per concretizzare tale ipotesi, sarà possibile infatti prevedere che l’Azienda di servizi alla

persona (od altro soggetto pubblico) metta a disposizione alcune ulteriori proprie risorse,

anche per i servizi strumentali o di supporto.

In tal senso, sempre con il contratto di servizio, dovranno essere definite, in relazione alle

specificità di ogni singolo caso, le forme di collaborazione tra il soggetto pubblico e quello

privato che provvede alla gestione del servizio, con particolare riguardo alla disponibilità

delle attività amministrative e di altri servizi posti in essere da parte dell’ente pubblico,

definendo le opportune ed eventuali forme di transizione e prevedendone le modalità di

remunerazione in conformità con il sistema omogeneo di tariffe definito dalla Regione.

Nel caso di

gestioni “miste” in cui per l’erogazione dei servizi siano presenti risorse plurime

pubbliche e private, la fase di riorganizzazione ed il programma di adeguamento dovranno

essere opportunamente e prioritariamente finalizzate a realizzare una delle fattispecie di cui

alle lettere precedenti.

Oltre ai casi di cui alle precedenti lettere a) e b), nel processo di accreditamento vanno

valutate alcune ulteriori

situazioni o modelli particolari.

In primo luogo, si è infatti ipotizzato il ricorso da parte delle Aziende di servizio alla Persona

alla costituzione di società miste pubblico-private per la conduzione e l’erogazione dei

servizi.

A tale soluzione, che la normativa nazionale e regionale prevede nei limiti e nel rispetto di

alcune condizioni e procedure, si potrà opportunamente ricorrere solo dopo aver valutato

preventivamente le possibili alternative indicate nel presente provvedimento, comunque

garantendo modalità di selezione ad evidenza pubblica nella scelta del soggetto privato e

valutando l’impatto della costituzione di tali modelli sui costi gestionali dell’Azienda e sul

sistema di responsabilità amministrativa in caso di cattivo andamento economico-finanziario

delle società medesime.

In secondo luogo, i soggetti localmente competenti ad esprimere le valutazioni in ordine

all’accreditamento dei servizi potranno altresì assumere decisioni differenziate rispetto alle

condizioni ordinarie previste per il rilascio dell’accreditamento, relativamente a quelle


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ipotesi di soggetti privati non profit (ad esempio, le Fondazioni, derivanti anche dal processo

di trasformazione delle Ipab) che da tempo operano nel settore dei servizi socio-assistenziali

e socio-sanitari mettendo a disposizione ingenti risorse patrimoniali e garantendo

l’erogazione dei servizi mediante l’apporto operativo di ulteriori soggetti privati.

In tali casi, ove appare difficile ricorrere a forme di aggregazione strutturali, per la diversità

dei soggetti coinvolti nel processo di riorganizzazione, e non si intende disperdere un

consolidato patrimonio di esperienza e di sussidiarietà sociale, si ritiene possibile che

l’accreditamento venga concesso in via eccezionale alle Istituzioni già titolari di rapporti

convenzionali con gli Enti locali e/o le Ausl, purché queste, pur avvalendosi dell’ulteriore

apporto operativo di soggetti privati, garantiscano che l’erogazione dei servizi socio-sanitari

avvenga nel rispetto dei criteri e requisiti dell’accreditamento ed assicurino direttamente la

responsabilità generale dei servizi, i rapporti con gli utenti, i rapporti con i soggetti

committenti ed i gestori del FSR e del FRNA, disponendo di un adeguato sistema

informativo e di vigilanza, con ciò assumendosi la responsabilità sulla qualità dell’assistenza.

Anche in tali casi, comunque, il soggetto gestore del servizio accreditato dovrà assicurare, in

sede di acquisizione delle risorse necessarie, che non si verifichi la frammentazione nella

produzione dei servizi e che, nel rispetto dei principi posti a fondamento dell’accreditamento,

sia garantita l’organizzazione e la gestione unitaria della produzione.


1.3 Il programma di adeguamento dell’organizzazione e della gestione del servizio

valevole nella fase transitoria



Il programma di adeguamento dell’organizzazione e della gestione del servizio valevole

nella fase transitoria viene richiesto quale condizione essenziale per la concessione

dell’accreditamento transitorio ed è finalizzato a realizzare gli obiettivi e le condizioni

individuate al precedente punto 1.1 e in una delle forme di cui al precedente punto 1.2

Alla conclusione del percorso di adeguamento, la esclusiva e completa responsabilità della

gestione deve essere ascrivibile in particolare ad un unico soggetto, che sarà l’interlocutore

unico delle Amministrazioni pubbliche, il soggetto gestore del servizio accreditato

definitivamente ed il sottoscrittore del contratto di servizio previsto al punto 8.

Al fine della concessione dell’accreditamento transitorio, il programma di adeguamento

dell’organizzazione e della gestione del servizio, con riferimento al superamento del

frazionamento delle responsabilità gestionali, deve contenere:

a) l’analisi della situazione di partenza con riferimento all’organizzazione dei servizi ed

agli operatori;

b) l’individuazione delle forme, tra quelle indicate al precedente paragrafo 1.2, per

assicurare a regime la responsabilità gestionale unitaria;

c) il percorso per il raggiungimento della responsabilità gestionale unitaria nella

erogazione del servizio, con definizione di obiettivi intermedi e dei relativi tempi di

conclusione comunque entro la data di presentazione della domanda di

accreditamento definitivo;

d) la determinazione delle modalità con le quali, nel percorso di riorganizzazione volto a

realizzare le forme della responsabilità gestionale unitaria, vengono disciplinate le

forme di collaborazione tra i soggetti presenti nella gestione dei servizi ed inerenti lo


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svolgimento delle attività e dei servizi accessori, strumentali e di supporto all’attività

istituzionale, anche attraverso la trasformazione, il trasferimento e/o la rinegoziazione

dei contratti in essere per lo svolgimento di tali servizi; in particolare, dovranno essere

evidenziati gli eventuali impegni nell’uso dell’immobile ove si svolge il servizio,

laddove questo venga messo a disposizione da parte dell’ente pubblico;

e) le modifiche organizzative (ed i relativi tempi di implementazione) che anticipino,

ove possibile, la identificazione della responsabilità gestionale unitaria per nuclei o

sub articolazioni del servizio;

f) il programma (tempi e modalità) per assicurare la qualificazione del personale OSS

nel rispetto degli obiettivi quantitativi e temporali indicati nel presente

provvedimento;

g) l’individuazione delle modalità per assicurare, entro la data di presentazione della

domanda di accreditamento definitivo, l’unificazione della titolarità

dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento in capo al soggetto

gestore accreditato.

h) gli strumenti di verifica dell’effettivo svolgimento del percorso, prevedendo la

presentazione di relazioni almeno annuali dettagliate sullo stato di attuazione del

percorso.


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Allegato B

Requisiti dell’assistenza domiciliare per anziani e disabili per l’accreditamento

transitorio



Il servizio si rivolge a persone non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti di vario

grado, disabili gravi o persone a rischio di non autosufficienza con bisogni assistenziali e

socio-educativi di diversa intensità assistibili a domicilio con gli opportuni interventi di

supporto e loro familiari, in collaborazione con le assistenti familiari se presenti.

Il servizio garantisce l’erogazione, in base al programma assistenziale individualizzato o del

programma educativo individualizzato elaborato dai Servizi territoriali competenti, di diverse

tipologie di prestazioni, fornite in modo flessibile ed integrato tra professionisti e discipline

differenti:

A) Presa in carico tramite supervisione, consulenza e affiancamento, delle persone

assistite a domicilio direttamente da familiari e con l’aiuto di assistenti familiari e garantendo

anche la funzione di tutoring sia per i familiari che per le assistenti familiari.

B) Presa in carico complessiva e svolgimento delle prestazioni di carattere socioassistenziale

previste nel piano individualizzato di assistenza tra quelle relative a:

Cura personale (ad esempio aiuto nell’igiene personale, nel vestirsi, nella

somministrazione del cibo, il monitoraggio dei disturbi comportamentali ed interventi di

supporto e stimolazione delle funzioni cognitive, etc.)

Supporto sociale nella vita quotidiana, nel mantenimento della propria indipendenza e

nelle proprie relazioni, nella promozione alla partecipazione ad attività sociali, anche

favorendo la partecipazione ai gruppi di auto-aiuto e a momenti di supporto ed incontro quali i

Caffè Alzheimer o iniziative simili;

Supporto educativo, emotivo e psicologico, compresa la mediazione nelle relazioni

interpersonali e nell’approccio ad ambienti diversi dalla casa, interventi educativi finalizzati

all’acquisizione e/o al mantenimento delle abilità personali e sociali e favorisce;

Eventuale supporto nella gestione pratica della vita quotidiana.

C) piena integrazione con gli interventi e le prestazioni di carattere sanitario (medico,

infermieristico e riabilitativo) di competenza del Dipartimento di cure primarie.

Il soggetto gestore deve assicurare l’attuazione delle modalità di collaborazione ed

integrazione con le AUSL (in particolare gli accordi e protocolli con l’Ausl riguardo alla

modalità di relazione e collaborazione con il Dipartimento di cure primarie ed i Medici di

medicina generale su base distrettuale), favorendo una organizzazione del servizio di

assistenza domiciliare con sub articolazione operativa coincidente con gli ambiti di intervento

dei Nuclei di cure primarie, sulla base di quanto concordato tra Comuni ed AUSL.

Devono operare nel servizio, secondo specifica programmazione e dotazione in relazione a

quanto previsto dai Piani di assistenza individuale o dai Piani educativi individuali, le seguenti

figure professionali:

- l’operatore socio-sanitario (OSS);

- l’educatore professionale per interventi di carattere socio-educativo a sostegno

dell’autonomia relazionale delle persone con disabilità,


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- personale amministrativo.

Deve essere garantita la funzione tecnico-direttiva e di coordinamento del servizio.

La dotazione di personale deve essere idonea a garantire, con modalità flessibile, la presa in

carico degli utenti, assicurando tempestività ed adeguatezza dell’intervento.

Deve essere individuato un responsabile operativo per ogni piano individualizzato e deve

essere favorita la continuità degli operatori che seguono un caso.

Deve essere assicurata, in relazione ai bisogni delle persone e del nucleo familiare e di quanto

previsto nei Piano di assistenza individualizzato (PAI) o nel Piano educativo individualizzato

(PEI), l’operatività del servizio nell’arco di almeno 12 ore giornaliere, per tutti i giorni della

settimana, anche nell’arco delle 24 ore se necessario.

Devono essere garantite, anche mediante il ricorso ad un servizio esterno, la preparazione e

fornitura giornaliera (festivi compresi) di pasti a domicilio, qualora previsto dal PAI o dal PEI,

con la possibilità di scelta tra menù diversi, la garanzia di menù personalizzati anche per

esigenze dietetiche particolari e la preventiva adozione di soluzioni atte a garantire il servizio

anche in caso di emergenze.

Nel caso il servizio di fornitura del pasto venga fornito da un soggetto diverso dal soggetto

gestore del servizio di assistenza domiciliare, il soggetto gestore è tenuto ad assicurare

l’integrazione con le attività assistenziali e di cura, perseguendo l’obiettivo del benessere

complessivo dell’anziano.

Il soggetto gestore deve avere una sede operativa del servizio nell’ambito distrettuale nel quale

è stato accreditato. La sede deve essere chiaramente identificabile grazie alla presenza di

segnaletica adeguata ed accessibile.

I locali devono essere adeguati alle funzioni che vi vengono svolte e a norma rispetto ai

requisiti di sicurezza.

Il soggetto gestore definisce e rende noti orari, giorni di apertura e reperibilità telefonica.

Il soggetto gestore deve assicurare e documentare il coinvolgimento, da parte degli operatori

del servizio, dei familiari e/o dell’assistente privato nel processo di cura, con la definizione e il

coordinamento dei rispettivi compiti e la programmazione dell’attività di supervisione,

affiancamento e tutoring dei caregiver.

Il soggetto gestore documenta, attraverso un accordo condiviso, la collaborazione con i

soggetti istituzionali competenti per assicurare la tempestiva, appropriata e personalizzata

fruizione dell’assistenza protesica (di cui al D.M. 332/99 e succ. mod. e int.), favorendo il

benessere complessivo delle persone e dei loro caregiver.

Il soggetto gestore concorre all’individuazione dei bisogni manutentivi degli ausili specifici in

dotazione all’utente e supporta l’utente stesso ed i familiari nell’attivazione dei relativi

interventi da parte dei soggetti tenuti ad assicurare la manutenzione.

Il soggetto gestore assicura l’assolvimento degli obblighi informativi individuati per il servizio

di assistenza domiciliare dalla Regione.


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Il soggetto gestore da evidenza della condivisione con i Comuni ed il Dipartimento di cure

Primarie, su base distrettuale, di protocolli e percorsi assistenziali.

Il PAI e il PEI sono definiti dai servizi territoriali competenti che gestiscono l’accesso alla rete

dei servizi, in quanto espressione della committenza, assicurando la partecipazione dell’utente

e dei suoi familiari.

Il soggetto gestore assicura la partecipazione alla predisposizione ed all’aggiornamento del

PAI o del PEI e la sua completa attuazione.

Il PAI e il PEI sono strumenti integrati e comprensivi di indicazioni relative ai tempi

(sincronia, complementarietà, frequenze, grado complessivo di copertura

giornaliera/settimanale) e alla intensità (professionalità, attività, modalità di erogazione,

verifiche).

Il PAI e il PEI dovranno inoltre includere l’individuazione degli obiettivi specifici

dell’intervento sull’utente e di obiettivi specifici sul caregiver oltre agli strumenti utilizzati per

il passaggio delle informazioni tra gli operatori che seguono il medesimo utente.

Nel caso di contemporaneo intervento socio-assistenziale e sanitario, il programma individuale

di assistenza deve essere unico e integrato così come gli strumenti informativi (cartella sociosanitaria)

e di comunicazione tra gli operatori e con la famiglia ed individuato un unico

responsabile del caso, al quale si rapportano tutti i servizi .

In tal caso deve essere anche assicurata la collaborazione e l’integrazione per gli interventi

previsti dal programma dimissione protette, le cui modalità sono definite a livello di ambito

distrettuale tra Comuni ed AUSL.

Il soggetto gestore assicura il monitoraggio del percorso assistenziale e segnala

tempestivamente al Responsabile del Caso il cambiamento delle condizioni della persona

assistita.

Devono essere definiti e documentati i processi e protocolli operativi in relazione a:

- modalità di accoglienza (attivazione del servizio e primo accesso);

- presa in carico: definizione procedura per il rispetto dei tempi massimi in caso di

dimissione da struttura;

- dimissione dal servizio (personalizzata e progettata con la rete dei servizi e la famiglia);

- miglioramento della qualità della vita e dell’assistenza dei pazienti affetti da demenza in

attuazione delle indicazioni tecniche regionali del Piano regionale demenze;

- idonee azioni per limitare l’impatto di ondate di calore.

Devono essere stabilite procedure per la definizione dei carichi di lavoro con l’individuazione

dei tempi per il lavoro diretto presso il domicilio, per il lavoro di preparazione e il lavoro di

coordinamento, per il raggiungimento da parte degli operatori del domicilio degli assistiti.

Il soggetto gestore garantisce:

- l’organizzazione del lavoro secondo il metodo del lavoro in equipe, garantendo la

programmazione e la verifica del lavoro in momenti comuni;

- la formazione e l’aggiornamento degli operatori secondo un programma annuale;

- la fornitura delle divise e dei presidi per la sicurezza e del materiale di consumo

necessario per le attività al domicilio;

- adeguate coperture assicurative;

- la disponibilità dei mezzi, idonei ed in numero e tipologia adeguati alle caratteristiche del

territorio, per il raggiungimento del luogo di vita dell’utente da parte degli operatori;


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- la disponibilità, anche in accordo con gli enti e le organizzazioni di volontariato che

assicurano il trasporto sociale, di adeguate modalità di trasporto per promuovere la

partecipazione alla vita sociale e di relazione degli assistiti a domicilio;

- adeguati mezzi di comunicazione con gli operatori in servizio;

- l’attività amministrativa di supporto all’erogazione del servizio.


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Allegato C

Precisazione dei requisiti di personale dei servizi per disabili per l’accreditamento

transitorio



Per il centro socio riabilitativo diurno il requisito di personale previsto dalla normativa

vigente (DGR 564/2000) è da intendersi come segue:

Il soggetto gestore assicura una presenza adeguata di operatori in relazione alle condizioni

degli utenti, agli interventi e alle attività previste nei piani personalizzati, al loro numero, in

particolare:

- deve essere assicurata la presenza durante la fascia diurna di almeno 1 operatore ogni 5

utenti per le persone con disabilità moderata, 1 operatore ogni 3 utenti per le persone con

disabilità severa e di almeno 1 operatori ogni 2 utenti per le persone con disabilità completa

.

In caso il centro diurno accolga disabili con gravi disturbi del comportamento deve essere

garantito uno specifico piano personalizzato psico-educativo ed assistenziale con obiettivi e

tempi definiti e verifiche periodiche, con un adeguamento del personale educativo ed

assistenziale in relazione al piano personalizzato stesso ed attenzione ai fattori ambientali e

relazionali che influiscono su tali bisogni.

Il rapporto tra personale assistenziale ed educativo è graduato e definito in relazione all’età

ed al prevalere dei bisogni di assistenza e/o di autonomia relazionale degli utenti come

individuati nel PAI o nel PEI.

Per quanto riguarda il centro socio-riabilitativo residenziale il requisito di personale previsto

dalla normativa vigente (DGR 564/2000) è da intendersi come segue:

Il soggetto gestore assicura una presenza adeguata di operatori in relazione alle condizioni

degli utenti, agli interventi e alle attività previste nei piani personalizzati, al loro numero, in

particolare:

deve essere assicurata la presenza minima di 1 operatore per l’assistenza notturna da

adeguarsi in aumento in relazione al numero degli utenti, ai PAI o ai PEI, alla

organizzazione degli spazi di vita ed alla disponibilità di supporti tecnologici, garantendo

comunque adeguate modalità di copertura della presenza degli operatori in caso di

emergenze;

deve essere assicurata la presenza durante le attività di almeno 1 operatori ogni 5 utenti

per le persone con disabilità moderata, 1 operatore ogni 3 utenti per le persone con

disabilità severa e di almeno 1 operatore ogni 2 utenti per le persone con disabilità

completa.

In caso il centro residenziale accolga disabili con gravi disturbi del comportamento deve

essere garantito uno specifico piano personalizzato psico-educativo ed assistenziale con

obiettivi e tempi definiti e verifiche periodiche, con un adeguamento del personale educativo

ed assistenziale in relazione al piano personalizzato stesso ed attenzione ai fattori ambientali

e relazionali che influiscono su tali bisogni.

Il rapporto tra personale assistenziale ed educativo è graduato e definito in relazione all’età

ed al prevalere dei bisogni di assistenza e/o di autonomia relazionale degli utenti come

individuati nei PAI o nei PEI.


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Allegato D


REQUISITI PER

L’ACCREDITAMENTO DEFINITIVO


INDICE


Premessa metodologica

D 1. Requisiti generali (RG)

D 2. Requisiti specifici

D.2.1 Assistenza domiciliare (SPAD)

D 2.2 Centro diurno per anziani (SPCDA)

D 2.3 Casa – residenza per anziani non autosufficienti (SPRA)

D.2.4 Centro socio-riabilitativo diurno per persone con disabilità (SPCDD)

D 2.5 Centro socio-riabilitativo residenziale per persone con disabilità

(SPRD)


ALLEGATI REQUISITI ACCREDITAMENTO DEFINITIVO

Allegato DA: PERSONALE – Ruoli Lavorativi Coordinatore responsabile dei

servizi e/o strutture per anziani e disabili e del Responsabile di nucleo

delle attività assistenziali

Allegato DB: PERSONALE – Rapporto operatori utenti e titoli per l’accesso alle

qualifiche previste

Allegato DC: Elementi essenziali per il programma di miglioramento della qualità

della vita e dell’assistenza alle persone con demenza.

Allegato DD: Requisiti specifici per “inserimenti individuali di persone con

gravissima disabilità acquisita ai sensi della DGR 2068/04 in strutture

residenziali per anziani e disabili”

Allegato DE: Requisiti specifici per “Strutture e nuclei residenziali dedicati alle

persone con gravissima disabilità acquisita ai sensi della DGR

2068/04”

Allegato DF: Requisiti specifici per “centri diurni dedicati per demenze”

Allegato DG: Requisiti specifici per “Nuclei dedicati alle demenze per assistenza

residenziale temporaea”

Allegato DH: Requisiti aggiuntivi per l’accoglienza temporanea di sollievo


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Premessa metodologica


I requisiti per l’accreditamento sono organizzati in requisiti generali e requisiti specifici.

I requisiti generali si riferiscono a tutti i servizi e a tutte le tipologie, sia a quelle individuate

nella prima fase con il presente atto in attuazione dell’art. 23 della LR 4/2008 sia a quelle che

verranno individuate con successivi atti.

I requisiti specifici si riferiscono alle singole tipologie di servizio.

Per ottenere l’accreditamento ogni servizio dovrà garantire i requisiti generali e quelli specifici

della tipologia per la quale è richiesto l’accreditamento.

I requisiti sono organizzati in dieci aree, che di seguito vengono richiamate con una

esplicitazione dei contenuti di ciascun area.

Al fine di rendere evidente i risultati ed i benefici per gli utenti dei servizi, all’interno di ogni

area sono stati richiamati alcuni risultati attesi dal punto di vista degli utenti e che debbono

orientare nella sostanza il rispetto e l’assolvimento dei requisiti.

Le dieci aree:

1. Politica e pianificazione strategica:

Esplicita la mission e gli obiettivi strategici del

soggetto gestore e del servizio con particolare riferimento ai servizi offerti, alle tipologie di

destinatari, e alle relazioni con la comunità locale e con la rete dei servizi.

Risultati attesi dagli utenti


Il servizio è organizzato/la casa è condotta in modo responsabile verso la comunità e nel

miglior interesse degli ospiti

Gli ospiti beneficiano dell’approccio etico e di leadership del servizio/della casa.

2. Pianificazione operativa del servizio:

Definisce un progetto gestionale complessivo e

declina le risorse disponibili e le scelte organizzative e assistenziali del servizio, con

particolare riferimento al personale e alle relazioni con i servizi sociali e sanitari territoriali.

Risultati attesi dagli utenti


I bisogni degli ospiti/utenti trovano risposte in una casa/servizio pensato coerentemente, gestito

e organizzato in modo ordinato e trasparente. La casa/il servizio è condotto da una persona

adatta al compito, di buon carattere e capace di far fronte pienamente alle proprie

responsabilità e compiti.

Il numero e il mix di competenze dello staff e le relazioni sistematiche che questo instaura con

i servizi del territorio sono un’ulteriore garanzia di risposta appropriata ai bisogni.

3. Comunicazione,trasparenza,partecipazione:

si assicura comunicazione, trasparenza e

partecipazione nelle relazioni interne ed esterne al servizio e al soggetto che lo gestisce, per

garantire l’integrazione nella comunità locale, la libertà di scelta e la tutela dei diritti degli

utenti, dei loro familiari e degli operatori.

Risultati attesi dagli utenti


I potenziali utilizzatori e familiari degli ospiti/utenti hanno le informazioni necessarie per fare

una scelta informata e possono accertarsi personalmente della qualità dei servizi resi (Carta dei

servizi).

Gli ospiti/utenti mantengono contatti con la famiglia, amici, rappresentanti e la comunità locale

come vogliono (libertà di visita).

Ciascun ospite/utente ha un piano assistenziale o piano educativo documentato che esplicita i

termini e le condizioni della vita nella residenza/del servizio reso (PAI o PEI).

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Gli utenti, i familiari e amici sono sicuri che i loro bisogni, osservazioni e reclami saranno

ascoltati, presi seriamente in considerazione e saranno effettuate conseguenti ed appropriate

azioni.

Gli ospiti contribuiscono a definire le routine della casa/del servizio che corrispondono alle

loro aspettative e preferenze.

4. Struttura:

Si assicura l’accessibilità, la sicurezza e l’adeguatezza della struttura, degli spazi

e degli arredi in relazione ai servizi offerti e alla tipologia di utenza.

Risultati attesi dagli utenti


Gli ospiti vivono in ambienti a loro adatti, sicuri e ben mantenuti. Il centro/la casa è pulita,

accogliente, piacevole e igienica.

Gli ospiti hanno accesso a risorse comuni confortevoli e ai servizi.

Gli ospiti vivono in camere da letto confortevoli ed arredate anche con loro beni, adatte ai loro

bisogni ed esigenze, dotate di bagni e luoghi per lavarsi confortevoli e sufficienti.

5. Attrezzature (arredi, ausili e apparecchiature):

Si garantisce la presenza, la sicurezza e

l’adeguatezza delle attrezzature in relazione ai servizi offerti, ai processi produttivi e alla

tipologia di utenza.

Risultati attesi dagli utenti


Gli ospiti hanno a disposizione le attrezzature generali e specialistiche necessarie a

massimizzare la propria indipendenza.

6. Formazione e sviluppo risorse umane:

Si assicura una politica complessiva di

qualificazione del personale e del lavoro – selezione, accompagnamento, formazione

permanente, sviluppo, integrazione interprofessionale - per garantire la qualità del servizio e la

tutela dei diritti delle persone.

Risultati attesi dagli utenti


Le politiche e la pratica di reclutamento della struttura/servizio assicurano che la casa/il

servizio è condotto avendo presenti la natura e le caratteristiche dell’assistenza e cura

complessiva da rendere agli ospiti/utenti.

Gli ospiti/utenti sono in mani sicure in ogni momento. Il personale è formato e competente in

riferimento al lavoro che fa.

Lo staff è appropriatamente supervisionato.

7. Sistema Informativo:

Si adotta un sistema informativo e di documentazione sui principali

processi assistenziali e gestionali in relazione agli obblighi informativi interni ed esterni, e per

la verifica e il miglioramento.

Risultati attesi dagli utenti


A ciascun ospite/utente è garantita la compilazione e l’aggiornamento della cartella

sociosanitaria.

Il trattamento degli ospiti/utenti è regolato anche da meccanismi amministrativi che

definiscono i rapporti tra la casa/il servizio e la Regione/il Comune che sostengono gli oneri

finanziari e rappresentano la comunità.

8. Processi e procedure generali

Sono definiti i principali processi assistenziali ed

organizzativi e le procedure che garantiscono equità nell’accesso, personalizzazione,

appropriatezza e continuità del percorso assistenziale, partecipazione di utenti e familiari.

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Risultati attesi dagli utenti


Nessun ospite entra in una casa/accede a un servizio senza aver avuto una valutazione dei

propri bisogni e la garanzia che essi saranno corrisposti.

La salute, la cura personale e sociale, il benessere dell’ospite/utente sono assicurate mediante il

piano assistenziale individuale.

Agli ospiti/utenti sono assicurate qualità e continuità nel percorso assistenziale

Gli ospiti ricevono una dieta completa, bilanciata e gradevole, in un contesto e in orari ad essi

convenienti.

Gli ospiti, laddove appropriato, sono responsabili dell’assunzione dei propri farmaci e sono

protetti da procedure di servizio nel momento in cui li assumono.

Gli ospiti/utenti sono aiutati ad esercitare le proprie facoltà di scelta e controllo sulla propria

vita. I diritti degli ospiti sono tutelati. Gli ospiti/utenti sono protetti dagli abusi. Gli ospiti sono

garantiti che al momento della loro morte saranno trattati (loro e i loro familiari) con sensibilità

e rispetto.

Coloro che utilizzano i ricoveri di sollievo sono aiutati a massimizzare la propria indipendenza

e a rientrare a domicilio.

9. Verifica dei risultati:

Vengono adottati metodi e strumenti per la valutazione continua del

raggiungimento degli obiettivi assistenziali e organizzativi, per garantire e documentare

l'appropriatezza, l’efficacia e l’efficienza del servizio.

Risultati attesi dagli utenti


Gli ospiti/utenti sono salvaguardati dalle procedure di autovalutazione e rendicontazione cui la

casa/il servizio è tenuto nei confronti dei pazienti/familiari, il gestore, la comunità..

10 Miglioramento:

Sono garantiti metodi e strumenti per il miglioramento continuo della

qualità e lo sviluppo del sistema, anche tramite la partecipazione di utenti, familiari ed

operatori.

Risultati attesi dagli utenti


La casa/il servizio rimedia a disservizi, garantisce azioni di prevenzione su potenziali eventi

avversi e migliora continuamente il livello di servizio, coinvolgendo gli utilizzatori.

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D.1 REQUISITI GENERALI (RG)

RG 1 POLITICA E PIANIFICAZIONE STRATEGICA



1.1 E’ assicurata la coerenza con le scelte della programmazione socio-sanitaria

dell’ambito o degli ambiti distrettuali di riferimento.

1.2 Il soggetto gestore assicura, sulla base delle indicazioni contenute nella

programmazione territoriale e dei servizi invianti, l’adattamento delle scelte

gestionali ed organizzative, al fine di rispondere all’evoluzione dei bisogni

presenti nell’ambito o negli ambiti territoriali di riferimento.

1.3 È redatto il documento della politica del servizio (mandato specifico, visione,

obiettivi generali a lungo periodo), in riferimento agli indirizzi contenuti nei

documenti costitutivi del servizio.

1.4 Il soggetto gestore del servizio deve redigere un documento di

programmazione pluriennale in cui vengono indicati:

-
gli obiettivi di medio-lungo periodo, coerenti con gli obiettivi generali;

-
le strategie gestionali che si intendono perseguire, con particolare

riferimento alla gestione delle risorse umane in funzione della continuità

assistenziale;

-
le modalità di verifica dei risultati con particolare riferimento alla

personalizzazione dell’assistenza.

1.5 Sono assicurati l’informazione ed il coinvolgimento del personale nella

politica del servizio.

1.6 E’ assegnata la responsabilità per il conseguimento di obiettivi per la qualità.

1.7 E’ assicurato il rispetto delle credenze sociali, culturali, religiose di ogni

utente.

RG 2 PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO



2.1 Il soggetto gestore:

-
redige l’organigramma, definendo i livelli di responsabilità organizzativa

e professionale del servizio;

-
dichiara il personale assegnato in riferimento a:

-
numero

-
titolo di studio/ qualifica

-
tipo di contratto nazionale ed eventuale contrattazione integrativa

-
situazione contributiva

-
ore settimanali in struttura

-
assicura che tutto il personale sia competente, qualificato, con padronanza

della lingua italiana, per svolgere le attività proprie della qualifica/ruolo

lavorativo

-
assicura orari flessibili e differenziati in relazione alle abitudini ed

esigenze degli ospiti per le diverse attività assistenziali: bagni, pasti, riposo

pomeridiano e notturno, e per l’abbigliamento in relazione al cambio di

stagioni

-
garantisce un’alimentazione variata, rispettosa della tradizione, appetibile,

con possibilità di scelta

-
assicura che le attività svolte siano programmate e realizzate per la tutela

e la promozione del benessere psicofisico e relazionale dell’utente

-
è dotato di un piano organizzativo delle attività

-
adotta la cartella sociosanitaria secondo le indicazioni regionali

-
prevede adeguate modalità identificative dell’operatore (compreso

cartellino identificativo con foto e qualifica per ogni operatore)

-
assicura la fornitura ed il lavaggio delle divise degli operatori

50

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-
assicura la fornitura ed il lavaggio delle divise degli addetti ai servizi

alberghieri e manutentivi, se erogati direttamente

- descrive le modalità di integrazione tra le figure professionali e i volontari

ed i tirocinanti eventualmente presenti

- pianifica, organizza e garantisce i seguenti servizi di supporto: alberghieri,

di trasporto, amministrativi, pulizia degli arredi, delle attrezzature e degli

ausili, nel rispetto dei bisogni e dei ritmi di vita degli utenti, assicurando

l’integrazione con le attività di cura.

2.2 Il soggetto gestore assicura le attività assistenziali e di cura in modo unitario,

integrato e complessivo, ne è unico responsabile, garantendo che anche

l’organizzazione e l’erogazione dei servizi alberghieri e di supporto, in

qualsiasi forma prodotti, sia integrata con le attività assistenziali e di cura e

persegua l’obiettivo del benessere complessivo dell’utente.

2.3 Sono definiti funzioni e ruoli tecnico – professionali con l’assegnazione delle

rispettive responsabilità (funzionigramma).

2.4 Sono documentati la specifica formazione ed un curriculum professionale

adeguato, anche in ambito organizzativo e manageriale
, del

coordinatore/responsabile del servizio, tali da assicurare l’espletamento dei

contenuti del ruolo lavorativo e delle competenze tecnico-professionali

indicati nell’Allegato DA.

2.5 Sono documentati la specifica formazione e un curriculum professionale

adeguato, anche in ambito organizzativo, del responsabile di nucleo.

2.6 Sono altresì documentate attività finalizzate al mantenimento delle

competenze di cui ai precedenti punti 2.4 e 2.5.

2.7 Devono esistere processi per gestire e contrastare l’instabilità del rapporto di

lavoro, in particolare per contrastare le cause di assenza ed il turn over e deve

essere assicurato il monitoraggio delle assenze e del turn over.

2.8 Devono essere definite, sulla base della disciplina di cui agli accordi collettivi

in vigore, regole e strategie per eventuali necessità di ricollocazione del

personale in caso di inidoneità alle mansioni.

2.9 Il soggetto gestore garantisce, dandone evidenza nei piani organizzativi,

un’organizzazione del lavoro centrata sulla progettazione e verifica del

Progetto individuale e sullo svolgimento di incontri sistematici e periodici di

confronto, verifica e integrazione interprofessionale (lavoro di équipe) anche

sui singoli casi, dai quali risultino le questioni affrontate e le decisioni prese.

2.10 Il soggetto gestore garantisce l’identificazione delle interfacce e la

definizione dei punti di coordinamento e controllo delle attività.

In particolare debbono essere descritte:

-
le modalità di integrazione con i servizi sanitari, socio-sanitari e sociali

del territorio al fine di garantire la continuità del percorso assistenziale

-
le modalità di integrazione con le altre risorse formali ed informali del

territorio.

2.11 Si dispone di un piano annuale del servizio comprendente:

-
obiettivi specifici

-
definizione e allocazione delle risorse economiche, umane,

tecnologiche (esempio budget)

-
ambiti e modalità di verifica e di miglioramento

-
standard di servizio

- piani organizzativi.

2.12 Il piano organizzativo deve garantire che la biancheria personale degli ospiti

sia collocata all’interno dell’armadio personale dell’ospite, sia effettuato il

51

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monitoraggio del fabbisogno d’indumenti, anche tenendo conto delle

variazioni stagionali (cambi abiti estivi/invernali), la garanzia dell’attività di

rammendo e di riparazione degli indumenti degli ospiti (valevole per le

strutture residenziali)

2.13 Il soggetto gestore garantisce il lavaggio della biancheria necessaria per il

rifacimento letti, teli da bagno e biancheria personale degli ospiti, sia intima

che da esterno. I cambi della biancheria piana dei letti degli ospiti deve essere

effettuata tenendo conto delle necessità di ogni singolo utente ed almeno una

volta alla settimana. [per servizi residenziali e semiresidenziali]

2.14 Deve essere disponibile una programmazione giornaliera delle attività, ivi

compresi lo schema di distribuzione programmata degli orari di lavoro (turni

per ogni profilo professionale nell’arco delle 12 o 24 ore o nell’arco

dell’orario di apertura), i piani per le sostituzioni, per la rotazione, le ferie e i

permessi del personale, la modalità e gli strumenti adottati per il passaggio

delle consegne e la copertura delle presenze e delle assenze.

2.15 Il piano organizzativo del servizio di pulizia deve prevedere le operazioni da

eseguire con frequenza giornaliera, settimanale, trimestrale e semestrale,

tenendo conto delle esigenze di vita degli utenti. La sequenza giornaliera

deve prevedere sia l’attività di detersione sia quella di disinfezione. Devono

essere conservate le schede tecniche dei prodotti utilizzati e deve essere

previsto all’interno del servizio un locale adibito a deposito dei prodotti di

pulizia con accesso sicuro e controllato. [per servizi residenziali e

semiresidenziali]

2.16 Deve essere assicurata e documentata la presenza di procedure che diano

evidenza di idonee azioni per garantire il benessere microclimatico degli

ospiti. Lo strumento predisposto, con declinazione delle responsabilità e delle

risorse in campo, deve contenere:

-
Indicazioni utili ad organizzare gli interventi di base nel periodo estivo ed

invernale;

-
Indicazioni utili in caso di emergenze climatiche.

2.17 Deve essere sostenuta e coordinata l’attività dei volontari, compresi quelli del

servizio civile, per renderla coerente ed integrata con le modalità

organizzative del servizio.

2.18 Deve essere data attuazione al Dgls. 81/2008, garantendo l’attuazione degli

specifici adempimenti.

R

G

3 COMUNICAZIONE, TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE



3.1 Il soggetto gestore:

-
redige, diffonde ed aggiorna la Carta dei Servizi;

-
stabilisce regole di comportamento per l'accesso alla struttura e regole di

vita comunitaria, tali da assicurare la libertà di visita, il contatto e la

continuità di relazioni tra utenti e familiari, tra utenti e contesto originario

di vita, tenendo conto delle esigenze di tutti gli utenti del servizio e della

sicurezza [valevole solo per i servizi diurni e residenziali];

-
rende disponibili per la vigilanza i registri aggiornati degli ospiti, delle

presenze e dei turni degli operatori [valevole solo per i servizi diurni e

residenziali] ;

-
definisce e rende note le modalità strutturate di comunicazione con

l’utente e i familiari;

-
coinvolge l’utente e i suoi familiari nella definizione, attuazione e verifica

del progetto individuale e documenta tale coinvolgimento nella cartella

52

pagina 63 di 116


sociosanitaria individuale;

-
concorda con l’utente, o coi familiari in caso di incapacità dell’utente, le

modalità di gestione degli oggetti personali e del denaro a disposizione

dell’utente per le piccole necessità personali, tali da garantire la

trasparenza [valevole solo per i servizi diurni e residenziali];

-
definisce l’entità dell’eventuale deposito cauzionale e la relativa gestione

finanziaria [valevole solo per i servizi diurni e residenziali] ;

-
assicura adeguate modalità e strumenti di comunicazione degli utenti con

l’esterno [valevole solo per i servizi diurni e residenziali].

3.2 Il soggetto gestore del servizio assicura una solidità patrimoniale correlata

all’entità del servizio che il soggetto intende offrire. Al fine di dimostrare

l’affidabilità patrimoniale correlata all’entità del servizio che il soggetto

intende offrire, dovrà essere documentato (tramite autocertificazione) che il

patrimonio netto sia positivo (> 0 ). In caso di mancato rispetto della soglia

minima indicata, si dovranno fornire garanzie di impegno da parte dei

soci/associati, a ricostituire il patrimonio netto all’interno di tale soglia

minima.

3.3 Il soggetto gestore del servizio garantisce una capacità gestionale che assicuri

uno svolgimento efficace ed efficiente del servizio che il soggetto intende

offrire e la sua continuità. A tal fine dovranno essere documentate le seguenti

condizioni (tramite autocertificazione):

-
esistenza di un sistema informativo-contabile che garantisca

l’assolvimento degli obblighi amministrativo-contabili e fiscali;

-
regolarità fiscale nell’adempimento di tutti gli obblighi dichiarativi e

l’assenza negli ultimi 5 anni di violazioni in materia fiscale sanzionate

dagli appositi organi di controllo, ad eccezione di quelle per le quali si è

proceduto a presentare regolare ricorso;

-
iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed

Agricoltura se dovuta;

-
esistenza di adeguate Polizze assicurative, in particolare contro il rischio

delle responsabilità civili per danni a cose o a persone connessi all’attività

svolta.

3.4 Il soggetto gestore assicura con iniziative e strumenti formalizzati e

documentati la partecipazione di tutti i soggetti portatori d’interesse, in

particolare ai percorsi di valutazione della qualità, anche attraverso le

associazioni di rappresentanza.

3.5 Il soggetto gestore favorisce la partecipazione attiva di utenti e familiari

anche tramite la condivisione della definizione delle attività quotidiane del

servizio, nonché il loro coinvolgimento nei percorsi di valutazione della

qualità.

3.6 Deve essere assicurata la partecipazione da parte degli operatori e della

committenza alla programmazione e verifica delle attività.

3.7 E’ documentato un utilizzo dinamico della Carta dei Servizi per quanto

riguarda le funzioni di tutela dei diritti, di gestione dei reclami e di verifica

della qualità dei servizi, di attuazione dei progetti di miglioramento, anche

con riferimento agli impegni del servizio su specifici indicatori di benessere

della persona: es.: cura di sé, relazioni tra utenti e operatori.

3.8 E’ documentato l’utilizzo di modalità e strumenti per l'informazione, l’ascolto

e la partecipazione degli utenti e dei familiari (ad esempio questionari di

soddisfazione, attività di gruppo finalizzate alle verifiche del servizio,

verifiche esterne di cittadini e familiari).

53

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3.9 Sono organizzate occasioni di socializzazione interne ed esterne che

coinvolgono utenti, operatori e famiglie, anche valorizzando l’apporto/aiuto

volontario dei familiari.

3.10 Sono organizzati momenti sistematici di coordinamento, di integrazione e di

diffusione interni alla organizzazione (ad esempio riunioni di struttura in

occasione della definizione degli obiettivi, della valutazione dei risultati,

diffusione di documenti, ecc.).

3.11 Il piano individuale, redatto con un linguaggio ed un formato facilmente

leggibile e comprensibile, è sottoscritto dall’utente e/o dai familiari, o in caso

di necessità dai legali rappresentanti o dall’amministratore di sostegno.

3.12 L'autonomia e la libera scelta degli utenti sono rispettate come espressione di

identità e libertà personale e sono definite le relative modalità operative (es.:

scelte di alimentazione e di vestiario, uscite, etc).

RG 4 STRUTTURA


[valido solo per le strutture residenziali e diurne]

4.1 Devono essere assicurati i requisiti strutturali stabiliti per legge e il possesso

della autorizzazione al funzionamento, per le tipologie di servizio per le quali

è prevista.

4.2 Devono essere assicurate adeguate condizioni di benessere microclimatico

degli utenti (comprensive di temperatura, regolazione dell’umidità e ricambio

d’aria) nel periodo invernale ed estivo .

4.3 Deve essere garantita un’autovalutazione delle performance energetiche

della struttura, basate su criteri e parametri territoriali, urbanistici, strutturali

ed impiantistici, tenendo conto delle interazioni tra edificio e fattori climatici.

4.4 Le autovalutazioni devono contenere un’analisi oggettiva delle condizioni

della struttura rispetto al rischio di disagio termico.

Elementi essenziali su cui si basa l’autovalutazione delle performance

energetiche della struttura sono:

-
Valutazione della zona dal punto di vista climatico (altimetria,

zonizzazione, ecc);

-
Relazione tra area edificata e non edificata;

-
Caratteristiche dell’edificio (coibentazione, caratteristiche architettoniche

interne ed esterne);

-
Dotazioni impiantistiche e/o tecnologiche (sistemi di raffrescamento, ecc);

-
Attuali sistemi di rilevazione interna temperatura, umidità, ricambio di

aria.

4.5 Deve essere definito un piano che identifichi gli interventi e le soluzioni

correlate alle diverse situazioni dei singoli edifici in grado di garantire il

benessere microclimatico degli ospiti.

4.6 Deve essere assicurato un sistema, di riscaldamento invernale e di

rinfrescamento estivo, con possibilità di regolazione differenziata della

temperatura per ambiente, di controllo per l'umidità e il ricambio di aria,

tenendo conto delle caratteristiche e preferenze dei singoli utenti.

RG 5 ATTREZZATURE (ARREDI, AUSILI E APPARECCHIATURE)



[valido solo per le strutture residenziali e diurne]


5.1 Devono essere presenti arredi adeguati alla tipologia degli utenti che ne

favoriscano l’autonomia.

5.2 In relazione ai bisogni e alle specifiche condizioni di ogni utente, Il soggetto

gestore deve assicurare la disponibilità degli ausili, dei dispositivi medicosanitari

e delle apparecchiature elettromedicali necessarie al soddisfacimento

dei bisogni degli utenti secondo quanto previsto nei Piani di assistenza

individuali.

54

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5.3 E’ documentata la programmazione degli acquisti e la manutenzione delle

attrezzature.

5.4 Il personale contribuisce alla gestione delle attrezzature, tramite il corretto

utilizzo (addestramento), la pulizia e la manutenzione legate all'uso

quotidiano, l’ attivazione delle procedure per la manutenzione correttiva.

RG 6 FORMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE



6.1 Sono esplicitate le modalità attraverso le quali il servizio seleziona il

personale, in particolare:

-
definizione di caratteristiche personali e professionali per l’accesso;

-
definizione di regole per l’accesso;

-
presenza di strumenti formalizzati per l’accesso (domanda di lavoro,

scheda colloquio, scheda di valutazione, reportistica relativa al loro

utilizzo).

6.2 In particolare, i criteri di selezione del personale devono basarsi sulla verifica

del possesso di caratteristiche idonee alla tipologia di utenza del servizio nel

rispetto dei requisiti di accesso prescritti
.

6.3 Sono definiti i percorsi per l’inserimento del personale.

6.4 È definito il piano di affiancamento.

6.5 E’ prevista la valutazione conclusiva della idoneità al ruolo.

6.6 E’ individuato il responsabile della formazione.

6.7 È redatto il piano annuale della formazione/aggiornamento, comprensivo

della formazione all’uso delle nuove tecnologie e per la sicurezza.

Il piano è orientato a:

1) favorire l’approccio all’integrazione socio-sanitaria e interprofessionale;

2) sviluppare progetti mirati a risolvere le criticità e a migliorare il livello

qualitativo del servizio erogato.

I contenuti del piano comprendono:

-
percorsi di approfondimento tecnico-professionale;

-
percorsi di approfondimento sulla metodologia del lavoro sociale,

sull’integrazione multiprofessionale e sul lavoro in equipe;

-
progetti di riqualificazione del personale;

- opportunità di aggiornamento e formazione dei volontari, anche in

collaborazione con i Centri servizio volontariato.

Il piano deve assicurare la copertura del fabbisogno formativo di tutti gli

operatori in un arco di tempo pluriennale.

La formazione deve essere documentata in modo tale da rendere

riconoscibili i percorsi e i risultati della formazione, e ove possibile i crediti

formativi.

Deve essere assicurato un programma annuale di formazione continua ed

aggiornamento, che interessi tutti gli operatori per almeno 15 ore annuali.

Per il personale sanitario, deve essere prevista l’acquisizione dei necessari

crediti formativi secondo Educazione Continua in Medicina.

6.8 E’ documentata la partecipazione del personale alla definizione del bisogno

formativo.

6.9 E’ documentata la condivisione delle conoscenze acquisite.

6.10 E’ documentata la disponibilità di accesso alle fonti di informazione tecnico –

scientifiche.

6.11 Devono essere garantite forme di supervisione per gli operatori.

6.12 Deve essere assicurata la regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa,

inerente ai rapporti di lavoro dipendente e assimilati. Per regolarità

55

pagina 66 di 116


contributiva deve intendersi la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti

previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché l’osservanza di tutti gli altri

obblighi previsti dalla normativa vigente.

6.13 Devono inoltre essere rispettati tutti gli adempimenti che il datore di lavoro,

in qualità di sostituto d’imposta, deve assolvere relativamente ai rapporti di

lavoro dipendente e assimilati e l’assenza negli ultimi 5 anni di violazioni

sanzionate dagli appositi organi di controllo, ad eccezione di quelle per le

quali si è proceduto a presentare regolare ricorso.

6.14 Il soggetto gestore del servizio garantisce azioni di attrazione del personale:

-
azioni formalizzate e documentate di comunicazione esterna e marketing

sociale;

-
contatti e azioni formalizzate e documentate con enti di formazione,

scuole, università, agenzie per l’impiego;

-
tirocini all’interno dell’organizzazione;

6.15 Il soggetto gestore del servizio assicura azioni di fidelizzazione del personale:

-
definizione di politiche incentivanti per il personale

-
azioni per lo sviluppo dell’identità sociale e la condivisione della mission

6.16 Devono essere utilizzati strumenti che permettano di monitorare e migliorare

il livello di motivazione e il clima organizzativo (anche attraverso strumenti

per misurare la soddisfazione degli operatori, l’adesione ai cambiamenti

organizzativi, la flessibilità) e di prevenire il burn out del personale.

Devono inoltre essere definiti i tempi e le modalità di utilizzo di tali

strumenti.

RG 7 SISTEMA INFORMATIVO



7.1 Esiste una procedura per la gestione della documentazione (classificazione

dei documenti, responsabilità e regole di approvazione, diffusione,

rintracciabilità).

7.2 E’ documentata la conoscenza da parte del personale del sistema informativo

in uso e la partecipazione alla raccolta e all’ analisi dei dati.

7.3 Devono essere adottati in via ordinaria strumenti di analisi e rendicontazione

sui costi di produzione.

RG 8 PROCESSI E PROCEDURE GENERALI



8.1 Devono esistere procedure/istruzioni operative per lo svolgimento delle

principali attività connesse all’assistenza:

-
accesso (con definizione delle modalità di attivazione del servizio, di

accoglienza e di primo accesso),

-
presa in carico,

-
passaggio in cura,

-
igiene personale,

-
igiene, antisepsi, disinfezione, sterilizzazione,

-
misure idonee per la gestione del rischio di trasmissione degli agenti

infettivi,

-
dimissione personalizzata e progettata con la rete dei servizi e i familiari,

assicurando quanto necessario per garantire la continuità assistenziale,

-
decesso

-
modalità di comunicazione e relazione con l’utente e con i familiari

-
idonee azioni per limitare l’impatto di ondate di calore,

-

verifica dello stato di benessere dell’utente in relazione alla globalità dei

bisogni e al contesto di vita.

8.2 Devono esistere procedure/istruzioni operative per lo svolgimento delle

56

pagina 67 di 116


principali attività di supporto: servizi alberghieri, di trasporto, amministrativi,

pulizia degli arredi, delle attrezzature e degli ausili.

8.3 Deve esistere la procedura per la gestione della cartella socio sanitaria.

8.4 Deve esistere la procedura per la definizione, attuazione, valutazione e

riformulazione periodica (almeno semestrale) per ogni utente del Piano di

assistenza individuale (PAI) o del Piano educativo individualizzato (PEI).

La procedura di definizione e adeguamento del PAI e del PEI deve

comprendere:

-
la valutazione multidimensionale e multi professionale integrata

dell’utente con strumenti riconosciuti in ambito scientifico;

-
l’individuazione degli obiettivi specifici d’intervento;

-
l’individuazione dell’operatore/trice referente del PAI del PEI;

- l’informazione e il coinvolgimento dell’utente e/o dei suoi familiari nella

definizione del PAI e del PEI;

- la formalizzazione del PAI e del PEI, con la descrizione delle attività

specifiche, dei tempi indicativi di realizzazione, della frequenza e della

titolarità degli interventi;

-
la realizzazione di attività di verifica sul PAI e del PEI (procedure, tempi

e strumenti);

-
la ridefinizione degli obiettivi sulla base dei risultati della valutazione.

8.5 Il PAI o il PEI e la periodicità della sua revisione devono essere definiti in

accordo e in continuità con il progetto di vita e di cura predisposto dai servizi

sanitari e sociali che inviano l’utente.

8.6 E’ documentato il rispetto delle procedure per l'accesso e la dimissione del

servizio (es. eleggibilità, liste di attesa, accesso in urgenza/emergenza,

sollievo) concordate con i servizi territoriali competenti.

8.7 Il soggetto gestore deve assicurare che gli utenti siano protetti da ogni forma

di abuso. A questo fine:

-
definisce procedure per la garanzia dei diritti degli utenti (informazione,

consenso, privacy, protezione dallo sfruttamento di qualsiasi tipo, da

negligenza, da discriminazioni, da trattamenti non rispettosi della dignità

personale).

-
definisce la procedura per la gestione dei reclami.

8.8 Devono esistere procedure/istruzioni operative per assicurare la prevenzione e

il controllo dei problemi sanitari più frequenti (comprese infezioni, piaghe da

decubito, emergenze).

8.9 Per ogni processo assistenziale indicato nei requisiti specifici per ogni

tipologia di servizio devono essere definite:

-
le finalità;

-
le responsabilità;

-
le azioni/attività/fasi;

-
i riferimenti interni (regolamenti, carta dei servizi, etc.) o esterni

(normative, etc.);

- la documentazione di supporto (strumenti, moduli, etc.).

8.10 Devono essere assicurate azioni ed interventi finalizzati alla prevenzione

delle cadute.

8.11 Deve esistere la procedura per assicurare, in funzione della tipologia del

servizio, la gestione delle varie 'emergenze’ (organizzativa, tecnologica,

ambientale, da problemi assistenziali).

8.12 Deve esistere la procedura per la sostituzione del personale.

57

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8.13 Deve esistere la procedura per la gestione dei farmaci, differenziata in base

alla tipologia del servizio.

8.14 Deve essere assicurato il rilascio della dichiarazione annua relativa alle spese

per l’assistenza specifica e medica generica in tempi utili per la fruizione

delle agevolazioni fiscali in sede di dichiarazione dei redditi.

8.15 Devono esistere procedure per gli interventi di manutenzione preventiva e

correttiva delle strutture e degli impianti [valevole solo per i servizi diurni e

residenziali].

8.16 Il soggetto gestore, nel rispetto della normativa vigente, definisce le modalità

attraverso le quali favorisce e supporta l’esercizio dei diritti legali degli utenti

(facoltà di esercizio delle disposizioni testamentarie, consenso informato sulle

prestazioni sanitarie, aspetti pensionistici e previdenziali, provvidenze

economiche e ausili, etc.) anche in collaborazione con i familiari.

8.17 Sono redatte procedure per la selezione e valutazione dei fornitori di beni e

servizi prodotti all’esterno.

8.18 Sono redatte procedure per la sicurezza e la gestione dei rischi connessi alle

caratteristiche specifiche dell’utenza e del servizio, relativi agli utenti e al

personale.

8.19 Sono assicurate le procedure per garantire un’adeguata individuazione del

fabbisogno e degli approvvigionamenti di farmaci e presidi, e la corretta

modalità di conservazione, distribuzione e somministrazione di farmaci e

presidi.

8.20 Il fabbisogno alimentare e le diete degli utenti sono definite in collaborazione

con esperti nutrizionisti, variate in relazione alla disponibilità stagionale degli

alimenti, garantendo la possibilità - in relazione alle eventuali specifiche

esigenze dietetiche degli utenti - di somministrare diete personalizzate. Deve

essere assicurata la distribuzione degli alimenti in caso di sciopero o

emergenza dovuta ad altri fattori (mancanza d’acqua, etc).

8.21 La variazione delle diete in relazione alla disponibilità stagionale degli

alimenti deve privilegiare l’uso di alimenti freschi.

8.22 Deve essere garantito un protocollo e le relazioni con i servizi competenti per

la gestione del dolore.

8.23 Deve essere assicurata la disinfestazione dei locali.

8.24 Le procedure/istruzioni operative adottate devono essere documentate e

conosciute dal personale.

RG 9 VERIFICA DEI RISULTATI



9.1 Sono state individuate le responsabilità per la verifica dei risultati.

9.2 Esiste un piano di verifica annuale del servizio comprendente:

-
valutazione documentata del raggiungimento degli obiettivi generali e

specifici del servizio;

-
valutazione documentata dell’attività annuale pianificata con indicatori di

qualità riguardanti risorse umane e strumentali, impegni della Carta dei

Servizi, soddisfazione degli utenti e reclami, clima organizzativo, aderenza

alle procedure per la appropriatezza/continuità assistenziale

-
valutazione documentata dei risultati dei Progetti individuali (valutazione

dell’efficacia) e della qualità tecnica del servizio, con metodi adeguati;

-
valutazione documentata della gestione economica annuale (rapporto

entrate/uscite).

9.3 I risultati sono portati a conoscenza e discussi con utenti, familiari, operatori e

committenza.

58

pagina 69 di 116


9.4 Il soggetto gestore assicura un sistema di rilevazione e valutazione dei

reclami e di eventuali risultanze di inappropriatezza dell’attività svolta

desunte dai sistemi di monitoraggio delle attività.

RG 10 MIGLIORAMENTO



10.1

Sono state individuate le responsabilità per il miglioramento.

10.2

Esiste un processo documentato per lo sviluppo di azioni correttive,

preventive e di miglioramento che tengano conto delle valutazioni espresse

dagli utenti e dai loro familiari.

10.3

La realizzazione e la valutazione dei progetti di miglioramento è formalizzata

e documentata.

10.4

I risultati conseguiti sono documentati e diffusi alle parti interessate.

59

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D.2 REQUISITI SPECIFICI

D.2.1 – REQUISITI SPECIFICI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE (SPAD)

SPAD 2 PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO


2.1 Devono operare nel servizio secondo specifica programmazione le seguenti figure

professionali:

-
l’operatore socio-sanitario (OSS), secondo le modalità previste nell’allegato

DB;

-
il coordinatore del servizio con specifica professionalità sociale;

-
l’educatore, secondo le modalità previste nell’allegato DB, per interventi di

carattere socio-educativo a sostegno dell’autonomia relazionale delle persone

con disabilità,

-
personale amministrativo.

2.2 Il soggetto gestore documenta le modalità di collaborazione ed integrazione con le

AUSL (in particolare gli accordi e protocolli con l’Ausl riguardo alla modalità di

relazione e collaborazione con il Dipartimento di cure primarie su base distrettuale

e i Medici di Medicina generale) e le modalità di erogazione della consulenza

medico specialistica e riabilitativa rivolta agli utenti del servizio, favorendo una

organizzazione del servizio di assistenza domiciliare con sub articolazione

operativa coincidente con gli ambiti di intervento dei Nuclei di cure primarie, sulla

base di quanto concordato tra Comuni ed AUSL.

Deve esistere una verifica periodica delle adempienze previste dagli accordi.

2.3 E’ documentata la consulenza del fisioterapista agli OSS per l’esecuzione di

semplici attività di mantenimento delle attività residue e di riattivazione

strettamente connesse alle attività quotidiane (vestirsi, svestirsi, deambulare,

sedersi, alzarsi) al fine di assicurare con continuità un programma di attività

motoria personalizzata.

2.4 Il soggetto gestore assicura la partecipazione alla predisposizione ed

all’aggiornamento del PAI o del PEI che sono definiti dai servizi territoriali

competenti per l’accesso alla rete dei servizi,
in quanto espressione della

committenza,
assicurando la partecipazione dell’utente e dei suoi familiari.

Il soggetto gestore
garantisce la completa attuazione del PAI/PEI.

2.5 E’ individuato un responsabile operativo per ogni piano individualizzato e si

favorisce la continuità degli operatori che seguono un caso.

2.6 Deve essere assicurata, in relazione ai bisogni delle persone e del nucleo familiare e

di quanto previsto nei Piani di Assistenza Individualizzati (PAI) o nei Piani

Educativi Individualizzati (PEI), l’operatività del servizio nell’arco di almeno 12

ore giornaliere, per tutti i giorni della settimana, anche nell’arco delle 24 ore se

necessario.

2.7 Devono essere garantite, anche mediante il ricorso ad un servizio esterno, la

preparazione e fornitura giornaliera (festivi compresi) di pasti a domicilio, qualora

previsto dal PAI o dal PEI, con la possibilità di scelta tra menù diversi, la garanzia

di menù personalizzati anche per esigenze dietetiche particolari e la preventiva

adozione di soluzioni atte a garantire il servizio anche in caso di emergenze.

Nel caso in cui il servizio di fornitura del pasto venga fornito da un soggetto

diverso dal soggetto gestore del servizio di assistenza domiciliare, il soggetto

gestore è tenuto ad assicurarne l’integrazione con le attività assistenziali e di cura,

perseguendo l’obiettivo del benessere complessivo della persona.

2.8 Alle persone con demenza e gravi disturbi del comportamento deve essere garantito

60

pagina 71 di 116


uno specifico piano personalizzato, nell’ambito del “Programma di miglioramento

della qualità della vita e dell’assistenza dei pazienti affetti da demenza”, che il

servizio deve adottare, secondo le indicazioni contenute nell’allegato DC.

SPAD 3 COMUNICAZIONE, TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE


3.1 Il soggetto gestore definisce e rende noti orari, giorni di apertura e reperibilità

telefonica

3.2 Sono esplicitate le modalità di attivazione del servizio, i tempi e i costi.

3.3 Con l’utente preso in carico, è formalizzato un “contratto” assistenziale in cui si

definiscono: i contenuti del piano individualizzato di assistenza o del piano

educativo individualizzato, le modalità di coinvolgimento dei familiari e/o

dell’assistente familiare (ove presente), la copertura assicurativa, gli aspetti

economici, l’impegno a rispettare i tempi concordati e a comunicare variazioni

dell’orario dell’intervento o eventuali sospensioni del servizio.

3.4 Il soggetto gestore deve assicurare e documentare il coinvolgimento, da parte degli

operatori del servizio, dei familiari e/o dell’assistente privato nel processo di cura,

con la definizione e il coordinamento dei rispettivi compiti e la programmazione

dell’attività di supervisione, affiancamento e tutoring dei caregiver.

3.5 Il soggetto gestore promuove strategie di interazione con la comunità locale,

favorendo la creazione di reti con il terzo settore e con gli altri soggetti del sistema.

3.6 Il soggetto gestore documenta, attraverso un accordo condiviso, la collaborazione

con i soggetti istituzionali competenti per assicurare la tempestiva, appropriata e

personalizzata fruizione dell’assistenza protesica (di cui al D.M. 332/99 e succ. mod.

e int.), favorendo il benessere complessivo delle persone e dei loro caregiver.

Il soggetto gestore concorre all’individuazione dei bisogni manutentivi degli ausili

specifici in dotazione all’utente e supporta l’utente stesso ed i familiari

nell’attivazione dei relativi interventi da parte dei soggetti tenuti ad assicurarne la

manutenzione.

3.7 L’ente gestore documenta le procedure attivate affinché, nell’ambito della

valutazione multidimensionale, sulla base delle condizioni dell’abitazione, qualora

si ravvisi la necessità di interventi per l’adattamento domestico in relazione alle

condizioni individuali di chi riceve l’assistenza e le cure e di chi le assicura, sia

garantita l’attivazione del Centro Provinciale per l’adattamento dell’ambiente

domestico (CAAD) per le consulenze tecniche e l’eventuale proposta di contributi

economici, secondo le modalità definite in ambito distrettuale, anche al fine di

assicurare suggerimenti per le soluzioni possibili affinché gli arredi, gli ausili e le

attrezzature abbiano le caratteristiche e siano collocati in modo tale da garantire un

ambiente familiare e sicuro.

SPAD 4 STRUTTURA


4.1 La sede del servizio deve essere chiaramente identificabile grazie alla presenza di

segnaletica adeguata.

I locali devono essere adeguati alle funzioni che vi vengono svolte e a norma

rispetto ai requisiti di sicurezza.

Deve essere previsto uno spazio dedicato alla ricezione del pubblico totalmente

accessibile e che tuteli la privacy degli utenti.

SPAD 5 ATTREZZATURE ( ARREDI, AUSILI E APPARECCHIATURE)


5.1 Il soggetto gestore assicura la disponibilità e le condizioni di buon utilizzo:

- delle divise, dei presidi per la sicurezza e del materiale di consumo necessario

per le attività al domicilio;

- dei mezzi idonei in numero e tipologia, adeguati alle caratteristiche del

territorio, per il raggiungimento del luogo di vita dell’utente da parte degli

operatori;

61

pagina 72 di 116


- di adeguate modalità di trasporto per promuovere la partecipazione alla vita

sociale e di relazione degli assistiti a domicilio, anche in accordo con gli enti e

le organizzazioni di volontariato che assicurano il trasporto sociale;

- di adeguati mezzi di comunicazione con gli operatori in servizio.

SPAD 7 SISTEMA INFORMATIVO


7.1 Viene utilizzato e gestito a livello informatizzato il sistema di valutazione delle

condizioni di bisogno dell’ospite, sulla base delle indicazioni regionali e viene

assolto il debito informativo.

SPAD 8 PROCESSI E PROCEDURE GENERALI


8.1 Il soggetto gestore da evidenza della condivisione con i Comuni ed il Dipartimento

di cure Primarie, su base distrettuale, di protocolli e percorsi assistenziali per la

valutazione e la presa in carico.

8.2 E’ assicurata la predisposizione di un piano assistenziale individualizzato integrato

comprensivo di indicazioni relative ai tempi (sincronia, complementarietà,

frequenze, grado complessivo di copertura giornaliera/settimanale) e alla intensità

(professionalità, attività, modalità di erogazione, verifiche).

8.3 Il PAI o il PEI dovrà inoltre includere l’individuazione degli obiettivi specifici

dell’intervento sull’utente e di obiettivi specifici sul caregiver oltre agli strumenti

utilizzati per il passaggio delle informazioni tra gli operatori che seguono il

medesimo utente.

8.4 Nel caso di contemporaneo intervento socio-assistenziale e sanitario, il programma

individuale di assistenza deve essere unico e integrato così come gli strumenti

informativi (cartella socio-sanitaria) e di comunicazione tra gli operatori e con la

famiglia ed individuato un unico responsabile del caso, al quale si rapportano tutti i

servizi . In tal caso deve essere anche assicurata la collaborazione e l’integrazione

per gli interventi previsti dal programma dimissione protette, le cui modalità sono

definite congiuntamente da Comuni e AUSL a livello di ambito distrettuale

8.5 Il soggetto gestore assicura il monitoraggio del percorso assistenziale e segnala

tempestivamente al Responsabile del Caso il cambiamento delle condizioni della

persona assistita.

8.6 Devono essere definiti e documentati procedure/istruzioni operative in relazione a:

-
rispetto dei tempi massimi per la presa in carico in caso di dimissione da

struttura;

-
alzate;

-
bagno di pulizia;

-
miglioramento della qualità della vita e dell’assistenza dei pazienti affetti da

demenza attuando quanto previsto nell’allegato DC.

8.7 Devono essere assicurate, con strumenti e metodologie specifiche: la valutazione

del rischio e della stadiazione delle lesioni da decubito, il controllo delle infezioni,

l’identificazione e la gestione di condizioni di alimentazione non corretta .

8.8 Devono essere stabilite procedure per la definizione dei carichi di lavoro con

l’individuazione dei tempi per il lavoro diretto presso il domicilio, per il lavoro di

preparazione e per il lavoro di coordinamento.

62

pagina 73 di 116


D.2.2 – REQUISITI SPECIFICI CENTRO DIURNO ANZIANI (SPCDA)

SPCDA 2 PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO


Standard di assistenza


2.1. Per favorire la più ampia copertura dei bisogni degli anziani e delle loro

famiglie, Il soggetto gestore assicura, su richiesta, la possibilità di estensione

dell’orario di apertura giornaliero (di norma non inferiore alle 10 ore

giornaliere) e l’estensione delle giornate di apertura settimanali (anche ai

festivi).

2.2 Deve operare nella struttura, con specifica programmazione, l’operatore socio

sanitario (OSS) secondo le modalità previste nell’allegato DB.

Il soggetto gestore assicura una adeguata presenza di personale qualificato in

relazione ai bisogni assistenziali e di cura degli utenti come individuati nei

PAI, assicurando la necessaria flessibilità nella fruizione del servizio, e

comunque nella misura minima di:

2.2.1 operatori socio sanitari nel rapporto di almeno 1 operatore ogni 8 utenti non

autosufficienti di grado moderato, 1 operatore per ogni 5 utenti non

autosufficienti di grado severo. La presenza di OSS deve essere adeguata in

base alle esigenze individuali evidenziate nel PAI, in particolare per le

persone con demenza con gravi disturbi comportamentali. In ogni caso deve

essere assicurata la presenza contemporanea di due OSS, se previsto dal PAI,

durante l’effettuazione di prestazioni quali: mobilizzazione, igiene quotidiana,

bagno, vestizione, aiuto nell’alimentazione;

2.2.2 un animatore nel rapporto di 12 ore settimanali ogni 10 utenti e di ulteriori 3

ore per ulteriori 5 utenti;

2.2.3 un coordinatore del servizio o un responsabile delle attività assistenziali nel

rapporto di almeno 18 ore settimanali ogni 20 utenti, eventualmente ridotto in

modo proporzionale. Se trattasi di servizio integrato in una casa protetta/

RSA, tale funzione può essere svolta in modo integrato con la struttura

residenziale;

2.2.4 un infermiere nel rapporto minimo di 3 ore settimanali sino a 14 utenti e 4 ore

settimanali per 15 o più utenti, per assicurare la partecipazione alla

definizione dei piani individuali di assistenza e la valutazione della necessità

di interventi infermieristici. In aggiunta con presenza programmata per il

tempo necessario a garantire quanto previsto dai piani individuali di

assistenza;

2.2.5 un fisioterapista per assicurare la consulenza agli OSS e la valutazione della

necessità di interventi di riattivazione e mantenimento nel caso in cui tale

esigenza venga individuata in sede di definizione del PAI. Inoltre ed in

aggiunta la presenza programmata del fisioterapista per il tempo necessario a

garantire quanto previsto dai piani individuali di assistenza.

2.2.6 E’ documentata la consulenza dello psicologo per il supporto emotivo,

psicologico e relazionale degli utenti e familiari nonché per gli interventi di

supervisione, supporto e prevenzione del burn out degli operatori.

2.2.7 Il soggetto gestore documenta:

-
Gli accordi con l’Ausl riguardo alla consulenza medico-specialistica e

riabilitativa rivolta alla struttura

-
Le modalità di collaborazione con l’Ausl

Deve esistere una verifica periodica delle adempienze previste dagli accordi.

Requisiti organizzativi di struttura


2.3 E’ essere assicurata l’elaborazione, la verifica e l’aggiornamento di uno

specifico programma (settimanale) di attività motoria e di riattivazione per il

63

pagina 74 di 116


miglioramento del tono muscolare, dell’equilibrio, della funzionalità motoria

e del benessere generale, cui partecipano anche gli operatori socio-sanitari

(OSS), collegato a quanto previsto dai singoli PAI.

2.4 E’ documentata la consulenza del fisioterapista agli OSS per l’esecuzione di

semplici attività di mantenimento delle attività residue e di riattivazione

strettamente connesse alle attività quotidiane (vestirsi, svestirsi, deambulare,

sedersi, alzarsi) al fine di assicurare con continuità il programma di attività

motoria personalizzata.

2.5 Viene elaborato e attuato uno specifico programma di animazione di

struttura, sia per gruppi di interesse che per attività individuali, con attività

ricreative e occupazionali, socioriabilitative e di partecipazione alla vita

sociale e di comunità, rispettando e valorizzando, ove possibile, le storie

personali, le preferenze e gli orientamenti culturali.

2.6 Il programma di animazione deve tenere conto delle condizioni individuali

della persona, delle possibilità soggettive di partecipazione e di scelta della

persona.

2.7 Alle persone con demenza deve essere garantito uno specifico piano

personalizzato, nell’ambito del “Programma di miglioramento della qualità

della vita e dell’assistenza dei pazienti affetti da demenza”, che la struttura

deve adottare, secondo le indicazioni contenute nell’allegato DC.

2.8 E’ assicurata la possibilità di fruire di un servizio di trasporto dal proprio

domicilio al centro diurno e viceversa, con mezzi e modalità adeguate alle

condizioni dell’utente, anche mediante accordo e collaborazione con enti ed

organizzazioni del volontariato che assicurano il trasporto sociale.

2.9 Nel caso di attivazione, sulla base delle esigenze della programmazione

territoriale, di centri diurni dedicati a soggetti dementi, che hanno bisogno di

accoglienza temporanea nella fase con elevati disturbi comportamentali e/o

cognitivi, in coerenza con la programmazione territoriale, Il soggetto gestore

garantisce gli ulteriori e specifici requisiti di personale, organizzativi/

funzionali e strutturali indicati nell’allegato DF. Tali requisiti sono da

osservare anche nel caso sia prevista in un centro diurno non dedicato a

soggetti dementi la gestione integrata di una sezione dedicata a soggetti

dementi, per l’accoglienza temporanea nella fase con elevati disturbi

comportamentali e/o cognitivi.

SPCDA 4 STRUTTURA



4.1 La capacità ricettiva va di norma da un minimo di 5 ad un massimo di 25

ospiti, garantendo una organizzazione degli spazi, delle attività e delle

prestazioni per gruppi omogenei, in base alle caratteristiche ed alle esigenze

degli utenti.

4.2 Le strutture che alla data di approvazione del presente documento sono già

autorizzate o hanno già ottenuto l’autorizzazione a costruire dagli organi

competenti o saranno realizzate in base a progetti finanziati con risorse

regionali (art.20 L.67/1988 o art. 48 L.R. 2/2003, compresi quelli finanziati

con le procedure attivate con la DGR 845/2008) debbono rispettare i requisiti

strutturali previsti dalla Deliberazione Consiglio Regionale n. 560/1991 e

dalla Deliberazione Giunta Regionale n. 564/2000.

4.3 Le nuove strutture e quelle che al momento dell’approvazione del presente

documento sono ancora prive dell’autorizzazione a costruire, ad eccezione di

quelle che saranno realizzate in base a progetti finanziati con risorse regionali

(art.20 L.67/1988 o art. 48 L.R. 2/2003, compresi quelli finanziati con le

procedure attivate con la DGR 845/2008), in caso di richiesta di

64

pagina 75 di 116


accreditamento debbono rispettare i seguenti parametri.

Devono essere presenti dei locali comuni, anche ad uso polivalente, per una

superficie complessiva sufficiente in rapporto alla capacità ricettiva:

-
Zona soggiorno

-
Zona pranzo

-
Zona riposo

-
Zona destinata ad attività di mobilizzazione

-
Almeno 1 servizio igienico attrezzato per la non autosufficienza fino a 10

ospiti; 2 per una capacità ricettiva oltre i 10 ospiti

-
Servizi igienici per il personale separati da quelli per gli ospiti.

4.4 I locali sopraindicati possono essere condivisi con altra tipologia di servizi

per anziani presenti nell’immobile (alloggi con servizi, casa-residenza per

anziani non autosufficienti, etc.); in questo caso, le dimensioni e

l’articolazione degli spazi dovrà tenere conto del numero complessivo degli

utenti che può essere presente nei locali e dovrà essere indicato anche

nell’autorizzazione al funzionamento per quali locali, precisando con quale

altra struttura vengono condivisi.

4.5 I locali destinati alla erogazione di servizi e prestazioni non obbligatorie,

qualora previste, devono essere a norma con le disposizioni vigenti.

4.6 Devono essere altresì previsti locali che consentano attività di piccolo gruppo

e/o gli incontri tra utenti e conoscenti/familiari.

SPCDA 5 ATTREZZATURE ( ARREDI, AUSILI E APPARECCHIATURE)



5.1 La struttura deve assicurare le attrezzature e gli ausili necessari al

soddisfacimento dei bisogni individuali, in particolare del riposo, dell’igiene,

dell’alimentazione e dell’idratazione, della mobilizzazione, della sicurezza,

della eliminazione e di quanto è necessario con riferimento al PAI.

5.2 Devono comunque essere presenti :

5.2.1
- Corrimani a parete nei percorsi principali

-
Dotazione di ausili (non personalizzati) per la mobilità ed il mantenimento

delle autonomie funzionali residue

-
Ausili posturali

-
Poltrone relax

-
Dotazione adeguata di sollevatori in numero proporzionato alla tipologia

di utenti

5.2.2 Attrezzature sanitarie:

-
Sfigmomanometro

-
Termometri per la rilevazione della temperatura

-
Apparecchio per la rilevazione della glicemia

5.3 Il soggetto gestore deve comunque garantire la disponibilità degli altri arredi e

attrezzature elettromedicali necessarie al soddisfacimento dei bisogni anche

sanitari degli utenti secondo quanto previsto dai Piani di assistenza

individualizzata.

5.4 Gli arredi, gli ausili e le attrezzature devono avere caratteristiche ed essere

collocati in modo tale da garantire un ambiente familiare.

SPCDA 7 SISTEMA INFORMATIVO



7.1 Viene utilizzato e gestito a livello informatizzato il sistema di valutazione

delle condizioni di bisogno dell’ospite, sulla base delle indicazioni regionali e

viene assicurato l’assolvimento del debito informativo.

SPCDA 8 PROCESSI E PROCEDURE GENERALI



8.1 Devono essere definiti e documentati procedure/istruzioni operative in

65

pagina 76 di 116


relazione a:

-
Bagno di pulizia

-
alzate

-
alimentazione e idratazione

-

prevenzione e trattamento delle lesioni da decubito anche con il corretto

utilizzo dei presidi

-
procedure assistenziali-sanitarie più diffuse o più complesse, quali ad

esempio: cateterismo vescicale, medicazioni, catetere venoso eparinato,

etc.

-

riduzione dell’uso terapeutico di presidi di restrizione fisica, mediante un

protocollo che garantisca il loro uso corretto, il controllo e il monitoraggio,

e la possibilità di verifiche sulla prevalenza d’uso in ogni struttura

-

miglioramento della qualità della vita e dell’assistenza dei pazienti affetti

da demenza attuando quanto previsto nell’allegato DC .

8.2 Devono essere assicurate, con strumenti e metodologie specifiche, procedure

per la valutazione del rischio e il controllo delle infezioni, l’identificazione e

la gestione di condizioni di alimentazione non corretta.

8.3 Il soggetto gestore deve assicurare gli interventi, le azioni e la collaborazione

con gli altri servizi coinvolti, finalizzata a garantire la continuità

nell’attuazione del progetto terapeutico.

66

pagina 77 di 116


D.2.3 - REQUISITI SPECIFICI CASA-RESIDENZA PER ANZIANI NON

AUTOSUFFICIENTI (SPRA)

SPRA

2 PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO

Standard di assistenza


2.1 Deve operare nella struttura, con specifica programmazione, l’operatore socio

sanitario (OSS) secondo le modalità previste nell’allegato DB.

Il soggetto gestore assicura una adeguata presenza di personale qualificato in

relazione ai bisogni assistenziali e di cura degli utenti come individuati nei PAI,

assicurando la necessaria flessibilità nella fruizione del servizio, e comunque

nella misura minima di:

2.1.1 operatori sociosanitari nel rapporto definito dal case-mix di struttura

prevedendo il rapporto minimo di 1 operatore ogni 3,1 anziani classificati nel

gruppo “Soggetti con disabilità di grado moderato”, 1 operatore ogni 2,6

anziani classificati nel gruppo “Soggetti con disabilità di grado severo” , 1

operatore ogni 2 anziani classificati nel gruppo “Soggetti con elevato bisogno

sanitario e correlato bisogno assistenziale” e 1 operatore ogni 1,8 ospiti

classificati “Soggetti con grave disturbo comportamentale” o in relazione a

bisogni assistenziali più elevati, per assistenza diurna e notturna, con esclusione

delle funzioni connesse alla pulizia degli spazi.

2.1.2 In ogni caso deve essere assicurata, se prevista dal PAI, la presenza

contemporanea di due OSS durante l’effettuazione di prestazioni quali: alzate e

messe a letto, mobilizzazione per fini posturali a letto e/o in carrozzina, igiene

quotidiana, bagno, vestizione, aiuto nell’alimentazione;

2.1.3 un responsabile di nucleo per le attività assistenziali: responsabile delle attività

assistenziali (RAA) o infermiere per i nuclei che ospitano persone a più alta

complessità sanitaria che richiedono maggiore integrazione socio-sanitaria.

Nelle strutture con un solo nucleo sino a 25 posti letto il coordinatore

responsabile a tempo pieno può svolgere anche le funzioni di responsabile di

nucleo;

2.1.4 infermieri nel rapporto minimo di 1 ogni 12 anziani da aumentare in relazione

ai bisogni di salute degli ospiti in relazione a quanto previsto nei PAI e

comunque assicurando, nelle strutture che accolgono anziani non autosufficienti

con elevate necessità socio-sanitarie, la presenza infermieristica 24 ore su 24;

2.1.5 fisioterapista nel rapporto minimo di 1 ogni 60 ospiti, da aumentare ad 1 ogni

40 in relazione ai bisogni riabilitativi degli ospiti secondo quanto previsto nei

PAI;

2.1.6 un medico con presenza programmata da un minimo di 5 ore settimanali a un

massimo di 15 ogni 25 anziani in relazione alle condizioni e necessità sanitarie

degli ospiti;

2.1.7 un responsabile delle attività sanitaria con presenza programmata di 5 ore

settimanali ogni 25 ospiti.

2.1.8 Nelle strutture da 35 a 75 p.l., Il soggetto gestore assicura l’attività di un

Coordinatore a tempo pieno. Nelle strutture di capacità recettiva inferiore ai 35

ospiti, il coordinatore deve assicurare almeno 24 ore settimanali; nelle strutture

di capacità ricettiva superiore a 75 posti, l'attività del coordinatore deve essere

proporzionalmente adeguata.

2.1.9 E’ documentata la consulenza dello psicologo per il supporto emotivo,

psicologico e relazionale di utenti e familiari, in relazione a quanto previsto dai

PAI, nonché per gli interventi di supervisione, supporto e prevenzione del burn

out degli operatori, secondo quanto previsto da specifico programma di

67

pagina 78 di 116


struttura.

2.1.10

Il soggetto gestore deve assicurare la presenza di un animatore per attività

programmate ogni 60 ospiti.

2.1.11

Il soggetto gestore documenta gli accordi con l’Ausl riguardo alla consulenza

medico-specialistica e riabilitativa rivolta alla struttura, ai trasporti sanitari ed

alle modalità di ricovero e dimissione ospedaliera.

Deve esistere una verifica periodica delle adempienze previste dagli accordi.

Requisiti organizzativi di struttura


2.2 E’ assicurata l’elaborazione, la verifica e l’aggiornamento di uno specifico

Programma (settimanale) di attività motoria e di riattivazione funzionale per il

miglioramento del tono muscolare, dell’equilibrio, della funzionalità motoria e

del benessere generale, collegato al PAI, cui partecipano anche gli Operatori

socio-sanitari (OSS).

2.3 E’ documentata la consulenza del fisioterapista agli OSS per l’esecuzione di

semplici attività di mantenimento delle attività residue e di riattivazione

strettamente connesse alle attività quotidiane (vestirsi, svestirsi, deambulare,

sedersi, alzarsi) al fine di assicurare con continuità un programma di attività

motoria personalizzata.

2.4 Viene elaborato e attuato uno specifico programma di animazione di struttura,

sia per gruppi di interesse che per attività individuali, con attività ricreative e

occupazionali, socio-riabilitative e di partecipazione alla vita sociale e di

comunità, rispettando e valorizzando ove possibile le storie personali, le

preferenze e gli orientamenti culturali.

2.5 Il programma di animazione deve tenere conto delle condizioni individuali della

persona, delle possibilità soggettive di partecipazione attiva e della scelta della

persona stessa.

2.6 Alle persone con demenza deve essere garantito uno specifico piano

personalizzato, nell’ambito del “Programma di miglioramento della qualità

della vita e dell’assistenza dei pazienti affetti da demenza”, che la struttura

deve adottare, secondo le indicazioni contenute nell’allegato DC.

2.7 E’ assicurata la possibilità di fruire di un servizio di trasporto, con mezzi e

modalità adeguate alle condizioni dell’utente, anche mediante accordo e

collaborazione con enti ed organizzazioni del volontariato che assicurano il

trasporto sociale, con esclusione dei trasporti per persone che necessitano di

trasporto sanitario a carico del Servizio Sanitario nazionale.

2.8 In caso di accoglienza di persone con gravissime disabilità acquisite (DGR

2068/04), Il soggetto gestore deve assicurare una gestione integrata degli

inserimenti individuali o dei nuclei residenziali dedicati, garantendo gli ulteriori

e specifici requisiti di personale, organizzativi/funzionali e strutturali indicati

nell’allegato DD e nell’allegato DE.

2.9 In caso di attivazione, sulla base delle esigenze della programmazione

territoriale, di nuclei residenziali dedicati a soggetti dementi nella fase con

disturbi comportamentali che hanno bisogno di accoglienza temporanea, Il

soggetto gestore ne assicura la gestione integrata garantendo gli ulteriori e

specifici requisiti di personale, organizzativi/funzionali e strutturali indicati

nell’allegato DF.

SPRA

4 STRUTTURA

4.1 Le strutture che alla data di approvazione del presente documento sono già

autorizzate o hanno già ottenuto l’autorizzazione a costruire dagli organi

competenti o saranno realizzate in base a progetti finanziati con risorse

regionali (art.20 L.67/1988 o art. 48 L.R. 2/2003, compresi quelli finanziati con

68

pagina 79 di 116


le procedure attivate con la DGR 845/2008) debbono rispettare i requisiti

strutturali previsti dalla Deliberazione Consiglio Regionale n. 560/1991 e dalla

Deliberazione Giunta Regionale n. 564/2000.

Nel caso di ristrutturazioni si applicano le norme vigenti previste dalla DGR

564/2000 in materia di autorizzazione al funzionamento.

4.2 Al fine di promuovere il miglioramento delle condizioni abitative ed

alberghiere delle strutture accreditate di cui sopra il soggetto gestore, in sede

di prima richiesta e dei rinnovi dell’ accreditamento definitivo, presenta,

tenendo conto di eventuali vincoli e condizionamenti urbanistici e strutturali, al

soggetto istituzionalmente competente un programma complessivo di

miglioramento delle condizioni abitative ed alberghiere in particolare per

quanto riguarda la dotazione di camere singole per migliorare il comfort

abitativo e rispondere a particolari condizioni ed esigenze assistenziali , quali ad

esempio le esigenze delle persone con gravi disturbi comportamentali, e per

realizzare il progressivo superamento delle camere con più di due posti letto.

Tenendo conto dei programmi presentati dai soggetti gestori, il soggetto

istituzionalmente competente predispone un piano distrettuale di

miglioramento delle strutture accreditate di cui sopra per migliorare le

condizioni abitative ed alberghiere tale da assicurare:

-
un progressivo miglioramento delle condizioni abitative raggiungendo

almeno i livelli medi presenti a livello regionale;

-
nell’intera rete distrettuale, la disponibilità di un’adeguata dotazione di

camere singole per migliorare il comfort abitativo e rispondere a particolari

condizioni ed esigenze assistenziali;

-
la progressiva riduzione dei posti letto in camere con più di due posti letto.

Il piano, elaborato anche tenendo conto delle scelte urbanistiche di ogni

territorio e delle possibilità di valorizzare il ruolo delle strutture autorizzate

presenti nel territorio in possesso dei requisiti previsti per l’accreditamento, è

approvato dal Comitato di Distretto.

Il piano è sottoposto a verifica periodica almeno ogni cinque anni a partire dal

2010, in modo da garantire una adeguata valutazione nella determinazione del

fabbisogno ed un progressivo miglioramento delle condizioni abitative ed

alberghiere.

4.3 Le nuove strutture e quelle che al momento dell’approvazione del presente

documento sono ancora prive dell’autorizzazione a costruire, ad eccezione di

quelle che saranno realizzate in base a progetti finanziati con risorse regionali

(art.20 L.67/1988 o art. 48 L.R. 2/2003, compresi quelli finanziati con le

procedure attivate con la DGR 845/2008), in caso di richiesta di

accreditamento debbono rispettare i parametri previsti dai seguenti punti dal

4.4 al 4.23.

4.4 La capacità ricettiva massima è di 75 posti, con un’organizzazione degli spazi,

delle attività e delle prestazioni per nuclei tale da garantire un clima domestico,

la personalizzazione degli interventi ed il rispetto delle esigenze degli ospiti.

4.5 Le camere da letto sono a uno o a due posti: ad un posto sono caratterizzate da

una superficie utile minima di mq. 12; le camere a due posti di mq. 18; in ogni

caso le camere dovranno essere organizzate ed avere dimensioni tali da favorire

la mobilità, la manovra e la rotazione di carrozzine ed altri ausili per la

deambulazione.

4.6 La dotazione di posti letto in camera singola dovrà essere almeno pari al 40%

della capacità ricettiva del servizio (con riferimento ai posti accreditati) e

comunque essere adeguata in rapporto alla dotazione di camere singole definita

69

pagina 80 di 116


a livello distrettuale sulla base di una valutazione da parte del soggetto

istituzionalmente competente, coerente con gli orientamenti espressi dal

Comitato di Distretto, circa il fabbisogno di camere singole in funzione della

presenza di particolari condizioni e necessità assistenziali quali, ad esempio, le

esigenze delle persone con gravi disturbi comportamentali.

4.7 Almeno in ogni camera a due posti e ogni due camere singole, devono essere

presenti servizi igienici attrezzati per la non autosufficienza, di dimensioni tali

da permettere l'ingresso e la rotazione delle carrozzine.

4.8 In tutti i servizi igienici e in tutti i posti letto sono disponibili campanelli di

chiamata di allarme.

4.9 Devono essere presenti locali comuni, anche ad uso polivalente, da destinare a

soggiorno, attività occupazionali, esercizio di culto.

4.10 Collegati agli spazi comuni devono esserci almeno due servizi igienici, di cui

almeno uno attrezzato per la non autosufficienza.

4.11 Nelle strutture articolate su più piani, deve essere assicurata la movimentazione

verticale con almeno un montalettighe ed un ascensore sino a 40 posti

residenziali, un montalettighe e due ascensori per strutture da 41 a 60 posti, due

montalettighe e due ascensori per strutture da 61 a 75 posti.

4.12 Deve essere definito dal soggetto gestore come si assicurano le funzioni di

accoglienza e informazione ai visitatori.

4.13 Devono essere garantite la presenza di un impianto di illuminazione notturna e

la disponibilità di apparecchi televisivi nelle camere.

4.14 I locali destinati alla erogazione di servizi e prestazioni non obbligatorie,

qualora previste, devono essere a norma con le disposizioni vigenti.

4.15 I locali lavanderia e guardaroba, cucina e dispensa, uffici devono essere

adeguati alle modalità organizzative adottate per il servizio.

4.16 Sono presenti un locale per il deposito della biancheria sporca e un locale per il

deposito della biancheria pulita, articolati per piano.

4.17 Deve essere garantita la presenza di un’area verde esterna accessibile e fruibile

dagli ospiti.

4.18 Deve essere individuato un locale adibito a camera ardente.

4.19 Nei servizi di nucleo devono essere previsti i seguenti spazi:

-
soggiorno

-
zona pranzo

-
locale di servizio per il personale con servizio igienico

-
angolo scaldavivande e per bevande calde o dispensatore di snacks e

bevande

-
bagno assistito idoneo a garantire la privacy della persona assistita

-
locale per vuotatoio e lavapadelle

-
locale deposito carrozzine

4.20 Per le strutture fino a 75 posti collocati sullo stesso piano, possono essere

previsti servizi di nucleo comuni, purché dimensionati in relazione al numero

degli anziani, nonché articolati e attrezzati in modo da garantire il comfort degli

spazi per gli ospiti (ad esempio: contenimento rumore, spazi separati per i

familiari).

4.21 Devono essere altresì previsti locali che consentano attività di piccolo gruppo e/

o gli incontri tra utenti e conoscenti/familiari.

4.22 Per l'erogazione delle prestazioni ed attività sanitarie, devono essere previsti:

-
locale per ambulatorio

-
servizio igienico

70

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-
palestra dotata di attrezzature ed ausili, con relativo deposito

-
locale deposito per attrezzature, carrozzine, materiale di consumo, etc

-
armadiatura chiusa a chiave idonea alla conservazione dei farmaci.

4.23 Tutti i locali sopraindicati, destinati ad attività o vita collettiva (soggiorni e sale

da pranzo), sia generali che di nucleo, devono essere di dimensioni adeguate

alla capacità ricettiva massima prevista per la struttura.

SPRA

5 ATTREZZATURE ( ARREDI, AUSILI E APPARECCHIATURE)

5.1 Il soggetto gestore garantisce la presenza di arredi ed attrezzature idonei alla

tipologia degli utenti e ne assicura la disponibilità a tutti gli utenti che ne

presentano la necessità :

-
letti articolati (preferibilmente a due snodi), regolabili in altezza;

-
materassi e cuscini antidecubito;

-
apparecchiature, anche mobili con relativi accessori, per la

somministrazione dell'ossigeno, a norma con le disposizioni vigenti in

materia.

5.2 L’ ente gestore assicura le attrezzature e gli ausili necessari al soddisfacimento

dei bisogni individuali, in particolare per il riposo, l’igiene, l’alimentazione e

l’idratazione, la mobilizzazione, la sicurezza e la eliminazione e di quanto è

necessario con riferimento al PAI.

5.3 Devono comunque essere presenti :

5.3.1
- corrimani a parete nei percorsi principali;

-

dotazione di ausili (non personalizzati) per la mobilità ed il mantenimento

delle autonomie funzionali residue;

-
ausili posturali;

-
poltrone relax;

-
dotazione adeguata di sollevatori in numero proporzionato alla tipologia di

utenti.

5.3.2 Attrezzature sanitarie:

-
sfigmomanometro

-
termometri per la rilevazione della temperatura

-
apparecchio per la rilevazione della glicemia

-
elettrocardiografo

-
sistema di aspirazione per le secrezioni bronchiali

-
saturimetro

-
pallone ambu con dotazione completa di maschere e raccordi

-
laringoscopio completo

-
apparecchiature per la somministrazione di ossigeno, a norma con le

disposizioni vigenti in materia

-
adeguata disponibilità di pompe per l’alimentazione enterale e parenterale in

relazione alle particolari necessità degli ospiti ed alla presenza degli operatori

5.4 Il soggetto gestore deve comunque garantire la disponibilità degli altri arredi e

attrezzature elettromedicali necessarie al soddisfacimento dei bisogni anche

sanitari degli utenti secondo quanto previsto dai Piani di assistenza

individualizzata.

5.5 Gli arredi, gli ausili e le attrezzature devono avere caratteristiche ed essere

collocati in modo tale da garantire un ambiente familiare.

SPRA

7 SISTEMA INFORMATIVO

7.1 Viene utilizzato e gestito a livello informatizzato il sistema di valutazione delle

condizioni di bisogno dell’ospite, sulla base delle indicazioni regionali e viene

71

pagina 82 di 116


assicurato l’assolvimento del debito informativo.

SPRA

8 PROCESSI E PROCEDURE GENERALI

8.1 Devono essere definiti e documentati procedure/istruzioni operative in

relazione a:

-
accompagnamento ad una morte con dignità e gestione delle fasi successive

al decesso (gestione del lutto)

-
alimentazione e idratazione

-
alzate

-
bagno di pulizia

-
prevenzione e trattamento delle lesioni da decubito anche con il corretto

utilizzo dei presidi

-
procedure assistenziali-sanitarie più diffuse o più complesse, quali ad

esempio: cateterismo vescicale, medicazioni, catetere venoso eparinato, etc.

-

riduzione dell’uso terapeutico di presidi di restrizione fisica, mediante un

protocollo che garantisca il loro uso corretto, il controllo e il monitoraggio, e

la possibilità di verifiche sulla prevalenza d’uso in ogni struttura

- miglioramento della qualità della vita e dell’assistenza dei pazienti affetti da

demenza attuando quanto previsto nell’allegato DC.

8.2 Devono essere assicurate, con strumenti e metodologie specifiche: la

valutazione del rischio e della stadiazione delle lesioni da decubito, il controllo

delle infezioni, l’identificazione e la gestione di condizioni di alimentazione non

corretta.

8.3 Deve essere garantita l’attuazione del progetto terapeutico. Il soggetto gestore

individua le modalità di approvvigionamento, conservazione e

somministrazione dei farmaci e del materiale per medicazione e dei presidi

medico chirurgici.

72

pagina 83 di 116


2.4 - REQUISITI SPECIFICI CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI

(SPCDD)

SPCDD 1 POLITICA E PIANIFICAZIONE STRATEGICA


1.1 Il soggetto gestore promuove la qualità della vita degli ospiti, in particolare

attraverso un approccio di carattere educativo, al fine di sostenere non solo il

benessere fisico e materiale, ma anche lo sviluppo personale, l’autodeterminazione,

l’inclusione sociale, le relazioni interpersonali ed il benessere soggettivo della

persona con disabilità.

SPCDD 2 PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO

Standard di assistenza


2.1 Il soggetto gestore assicura una presenza adeguata di operatori (OSS ed educatore)

in relazione alle condizioni degli utenti, al loro numero, agli interventi e alle attività

previste nei PAI o nei PEI. In particolare :

2.1.1 deve essere assicurata la presenza durante le attività di almeno 1 operatore ogni 5

ospiti per le persone con disabilità moderata, 1 operatore ogni 3 ospiti per le

persone con disabilità severa e di 1 operatore ogni 2 ospiti per le persone con

disabilità completa.

2.1.2 In caso il centro diurno accolga disabili con gravi disturbi del comportamento deve

essere garantito uno specifico piano personalizzato psico-educativo ed assistenziale

con obiettivi e tempi definiti e verifiche periodiche, con un adeguamento del

personale educativo ed assistenziale in relazione al piano personalizzato stesso ed

attenzione ai fattori ambientali e relazionali che influiscono su tali bisogni.

2.1.3 Il rapporto tra personale assistenziale ed educativo è graduato e definito in

relazione all’età e al prevalere dei bisogni di assistenza e/o di autonomia relazionale

degli utenti come individuati nei PAI o nei PEI, prevedendo
almeno 1 educatore

ogni 12 utenti, in possesso dei requisiti formativi previsti nell’allegato DB.

2.1.4 Deve essere prevista la presenza di un infermiere e di un fisioterapista nel rapporto

minimo di 1 ora alla settimana sino a 14 utenti e di 2 ore settimanali per 15 o più

utenti, per assicurare la partecipazione alla definizione dei PAI o dei PEI e la

valutazione della necessità di interventi infermieristici e riabilitativi, ed in aggiunta

deve essere assicurata la presenza di infermieri e terapisti della riabilitazione per il

tempo necessario a garantire quanto previsto dai PAI o dai PEI.

2.1.5 E’ previsto un Coordinatore per 18 ore alla settimana per le strutture di almeno 15

posti. Nelle strutture di capacità recettiva inferiore a 15 l'attività del coordinatore

deve essere assicurata in modo proporzionale e comunque con almeno 9 ore

settimanali.

2.1.6 E’ documentata un’attività di supervisione tecnica rivolta in particolare al

Coordinatore e agli operatori del Centro da parte di personale qualificato in ambito

socio-psico-pedagogico.

2.1.7 E’ documentata la consulenza dello psicologo per il supporto emotivo, psicologico

e relazionale di utenti e familiari nonché degli interventi di supervisione, supporto e

prevenzione del
burn out degli operatori.

Requisiti organizzativi di struttura


2.2 E’ garantita un’apertura di almeno 7 ore al giorno per cinque giorni la settimana,

durante la quale vengono garantite le attività educative e socio-riabilitative, escluso

il tempo relativo al trasporto. E’ prevista la possibilità di procedere ad estensioni

dell’orario, delle giornate e dei periodi di apertura in accordo con le famiglie ed i

servizi territoriali.

2.3 E’ assicurata la possibilità di fruire di un servizio di trasporto dal proprio domicilio

al centro e viceversa, con mezzi e modalità adeguate alle condizioni dell’utente,

anche mediante accordo e collaborazione con enti ed organizzazioni del

73

pagina 84 di 116


volontariato che assicurano il trasporto sociale.

2.4. L’organizzazione deve tenere in considerazione i desideri, le esigenze e i ritmi di

vita di ciascun ospite, nonché distribuire le diverse attività nel corso della giornata,

della settimana e dell’anno, in modo coerente e coordinato, tale da garantire ritmi di

vita familiari per l’ospite.

2.5 E’ previsto un programma di attività educative e ricreative da svolgere all’interno

ed all’esterno della struttura.

2.6 La programmazione delle attività deve essere formalizzata in forma scritta e

condivisa, in équipe, con gli utenti, con i familiari e con i servizi territoriali.

2.7 Nell’ambito dell’organizzazione di cui sopra devono essere svolti i programmi

educativi e riabilitativi per il mantenimento e il miglioramento delle abilità, in

relazione alle specifiche disabilità come definito nel PAI o nel PEI.

2.8 I programmi sono attuati anche con il concorso del personale OSS sulla base delle

specifiche competenze, con semplici attività di mantenimento delle abilità residue e

di riattivazione strettamente connesse alle attività quotidiane (vestirsi, svestirsi,

deambulare, uscire, sedersi, alzarsi, relazionarsi con gli altri, anche in gruppo).

2.9 Il PAI o il PEI, formulati all’interno del centro, garantiscono la continuità

assistenziale e sono parte del Progetto di cura e di vita definito dai servizi

territoriali invianti, nel rispetto delle scelte della persona e/o della sua famiglia.

2.10 L’organizzazione della giornata al centro deve prevedere gruppi di utenti non

superiori - di norma - a 10 , le cui attività sono organizzate e coordinate dal

personale educativo.

SPCDD 4 STRUTTURA


4.1 Le strutture che alla data di approvazione del presente documento sono già

autorizzate o hanno già ottenuto l’autorizzazione a costruire dagli organi

competenti o saranno realizzate in base a progetti finanziati con risorse regionali

(art.20 L.67/1988 o art. 48 L.R. 2/2003, compresi quelli finanziati con le procedure

attivate con la DGR 845/2008) debbono rispettare i requisiti strutturali previsti

dalla Deliberazione Consiglio Regionale n. 560/1991 e dalla Deliberazione Giunta

Regionale n. 564/2000.

4.2 La struttura può accogliere sino ad un massimo di 25 utenti garantendo una

organizzazione degli spazi, delle attività e delle prestazioni per gruppi omogenei, in

base alle caratteristiche ed alle esigenze degli utenti.

4.3 Le nuove strutture e quelle che al momento dell’approvazione del presente

documento sono ancora prive dell’autorizzazione a costruire, ad eccezione di quelle

che saranno realizzate in base a progetti finanziati con risorse regionali (art.20

L.67/1988 o art. 48 L.R. 2/2003, compresi quelli finanziati con le procedure

attivate con la DGR 845/2008), in caso di richiesta di accreditamento debbono

rispettare i seguenti parametri:

-
una zona pranzo;

-
locali ad uso collettivo per le attività di socializzazione, atelier, laboratori, di

dimensioni adeguate alla capacità ricettiva massima della struttura e tali da

permettere la manovra e la rotazione di carrozzine ed altri ausili per la

deambulazione; i locali devono essere in numero e dimensione adeguata alle

attività previste nella struttura e tali da permettere la contemporanea attività dei

gruppi previsti in relazione alla capacità ricettiva massima della struttura;

-
un servizio igienico accessibile alle persone con disabilità ogni 8 ospiti di cui

almeno uno con predisposizione per eseguire bagno assistito da utilizzare in

presenza di persone non autosufficienti dal punto di vista fisico;

4.4 I locali sopra indicati possono essere condivisi - fermo restando la necessità di

separate autorizzazioni al funzionamento - con il centro socio-riabilitativo

74

pagina 85 di 116


residenziale presente nell'immobile; in tal caso le dimensioni e l'articolazione degli

spazi dovrà tenere conto del numero complessivo di utenti che può essere presente

nei locali e dovrà essere indicato nell'autorizzazione al funzionamento per quali

locali e con quale altra struttura vengono condivisi:

-
cucina adeguata alle modalità organizzative adottate per il servizio;

-
locale per il deposito della biancheria sporca;

-
locale per il deposito della biancheria pulita;

-
locale dedicato ad ufficio;

-
locale deposito attrezzature, materiale di consumo;

-
locale deposito carrozzine;

-
area verde esterna;

-
servizio igienico per il personale in servizio;

-
locale per attività psicomotorie dotato di attrezzature ed ausili, con relativo

deposito.

4.5 Per l'erogazione delle prestazioni ed attività sanitarie, devono essere previsti:

-
locale anche per assistenza sanitaria;

-
servizio igienico;

-
armadiatura chiusa a chiave idonea alla conservazione dei farmaci.

4.6 Tutti i locali sopraindicati, destinati ad attività o vita collettiva, devono essere di

dimensioni adeguate alla capacità ricettiva massima prevista per la struttura, o al

numero di ospiti previsto per ciascun gruppo se si tratta di locali destinati alle

attività di gruppo.

SPCDD 5 ATTREZZATURE ( ARREDI, AUSILI E APPARECCHIATURE)


5.1 La struttura deve assicurare le attrezzature e gli ausili necessari al soddisfacimento

dei bisogni individuali, in particolare del riposo, dell’igiene, dell’alimentazione e

dell’idratazione, della mobilizzazione, della sicurezza e della eliminazione e di

quanto è necessario con riferimento al PAI o al PEI.

5.2 Devono essere presenti:

5.2.1
- corrimani a parete nei percorsi principali;

-

dotazione di ausili (non personalizzati) per la mobilità ed il mantenimento delle

autonomie funzionali residue;

-
ausili posturali;

-
poltrone relax;

- dotazione adeguata di sollevatori in numero proporzionato alla tipologia di utenti.

5.2.2
Attrezzature sanitarie:

-
sfigmomanometro;

-
termometri per la rilevazione della temperatura;

-
apparecchio per la rilevazione della glicemia.

5.3 Il soggetto gestore deve comunque garantire la disponibilità degli altri arredi e

attrezzature elettromedicali necessarie al soddisfacimento dei bisogni anche sanitari

degli utenti secondo quanto previsto dai PAI o dai PEI.

5.4 Gli arredi, gli ausili e le attrezzature devono avere caratteristiche ed essere collocati

in modo tale da garantire un ambiente familiare, tenendo conto delle condizioni e

dei disturbi degli utenti.

SPCDD 6 FORMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE


6.1 Viene verificata l’idoneità del personale rispetto alla tipologia di utenza attraverso

modalità quali simulazioni, colloqui motivazionali, esperienza e formazione

specifica, progetto di vita, esperienze e motivazioni personali.

SPCDD 7 SISTEMA INFORMATIVO


75

pagina 86 di 116


7.1 Viene utilizzato e gestito a livello informatizzato il sistema di valutazione delle

condizioni di bisogno dell’ospite, sulla base delle indicazioni regionali e viene

assicurato l’assolvimento del debito informativo.

SPCDD 8 PROCESSI E PROCEDURE GENERALI


8.1 Devono essere definiti e documentati procedure/istruzioni operative in relazione a:

-
miglioramento della qualità della vita e dell’assistenza delle persone con

disturbi del comportamento e comportamenti problema pericolosi per sé e gli

altri (ad es. aggressività, autolesionismo, comportamenti stereotipati);

-
riduzione dell’uso terapeutico di presidi di restrizione fisica, mediante un

protocollo che garantisca il loro uso corretto, il controllo e il monitoraggio;

-
promozione della qualità della vita e del benessere degli utenti, anche attraverso

un programma di attività ed interventi socio-educativi e di partecipazione alla

vita della comunità.

8.2 In caso di presenza di persone gravemente non autosufficienti dal punto di vista

fisico devono essere definiti e documentati anche i seguenti processi e protocolli

operativi:

-
bagno di pulizia;

-
alimentazione e idratazione;

-
alzate;

-
prevenzione e trattamento delle lesioni da decubito anche con il corretto

utilizzo dei presidi.

8.3 Devono essere assicurate, con strumenti e metodologie specifiche, procedure per la

valutazione del rischio e il controllo delle infezioni, l’identificazione e la gestione di

condizioni di alimentazione non corretta.

76

pagina 87 di 116


D. 2.5 - REQUISITI SPECIFICI CENTRO SOCIO – RIABILITATIVO RESIDENZIALE PER

PERSONE CON DISABILITA’ (SPRD)

SPRD 1 POLITICA E PIANIFICAZIONE STRATEGICA



1.1 Il soggetto gestore promuove la qualità della vita degli ospiti, in particolare

attraverso un approccio di carattere educativo, al fine di sostenere non solo il

benessere fisico e materiale, ma anche lo sviluppo personale, l’autodeterminazione,

l’inclusione sociale, le relazioni interpersonali ed il benessere soggettivo della

persona con disabilità.

SPRD 2 PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO


Standard di assistenza


2.1 Nella struttura operano, con specifica programmazione, l’educatore e l’operatore

socio-sanitario (OSS), secondo le modalità previste nell’allegato DB. Il soggetto

gestore assicura una presenza adeguata di operatori (OSS ed educatore) in relazione

alle condizioni degli utenti, al loro numero, agli interventi e alle attività previste nei

PAI o nei PEI. In particolare deve essere assicurata la presenza durante le attività di

almeno:

2.1.1 di 1 operatore ogni 5 ospiti per le persone con disabilità moderata. 1 operatore

ogni 3 ospiti per le persone con disabilità severa e 1 operatore ogni 2 ospiti per le

persone con disabilità completa.

2.1.2 In caso di presenza di persone con gravi disturbi del comportamento deve essere

garantito uno specifico piano personalizzato psico-educativo ed assistenziale con

obiettivi e tempi definiti e verifiche periodiche, con un adeguamento del personale

educativo ed assistenziale in relazione al piano personalizzato stesso ed attenzione

ai fattori ambientali e relazionali che influiscono su tali bisogni.

2.1.3 Deve essere assicurata la presenza minima di 1 operatore per l’assistenza notturna

da adeguarsi in aumento in relazione al numero degli utenti, ai PAI o ai PEI, alla

organizzazione degli spazi di vita ed alla disponibilità di supporti tecnologici,

garantendo comunque adeguate modalità di copertura della presenza degli operatori

in caso di emergenze.

2.1.4 Il rapporto tra personale assistenziale ed educativo è graduato e definito in

relazione all’età e al prevalere dei bisogni di assistenza e/o di autonomia relazionale

degli utenti come individuati nei PAI o nei PEI, prevedendo
almeno 1 educatore

ogni 12 utenti, in possesso dei requisiti formativi previsti nell’allegato DB.

2.1.5 Deve essere prevista la presenza di un infermiere e di un fisioterapista nel rapporto

minimo di 1 ora settimanale sino a 14 utenti e di 2 ore settimanali per 15 o più

utenti, per assicurare la partecipazione alla definizione dei PAI o dei PEI e la

valutazione della necessità di interventi infermieristici e riabilitativi ed in aggiunta

deve essere assicurata la presenza di infermieri e terapisti della riabilitazione per il

tempo necessario a garantire quanto previsto dai PAI o dai PEI.

2.1.6 E’ previsto un Coordinatore a tempo pieno per le strutture di almeno 15 posti. Nelle

strutture di capacità recettiva inferiore a 15 l'attività del coordinatore deve essere

assicurata in modo proporzionale e comunque con almeno 24 ore settimanali.

2.1.7 E’ documentata un’attività di supervisione tecnica rivolta in particolare al

Coordinatore e agli operatori del Centro da parte di personale esterno qualificato in

ambito socio-psico-pedagogico.

2.1.8 E’ documentata la consulenza dello psicologo per il supporto emotivo, psicologico

e relazionale di utenti e familiari nonché degli interventi di supervisione, supporto e

prevenzione del burn out degli operatori.

Requisiti organizzativi di struttura


2.2 L’organizzazione deve tenere in considerazione i desideri, le esigenze e i ritmi di

vita di ciascun ospite, nonché distribuire le diverse attività nel corso della giornata,

77

pagina 88 di 116


della settimana e dell’anno, in modo coerente e coordinato, tale da garantire ritmi di

vita familiari per l’ospite.

2.3 E’ previsto un programma di attività educative e ricreative da svolgere all’interno e

all’esterno della struttura.

2.4 La programmazione delle attività deve essere formalizzata in forma scritta e

condivisa, in équipe, con gli utenti, con i familiari e con i servizi territoriali.

2.5 Nell’ambito dell’organizzazione di cui sopra devono essere svolti i programmi

educativi e riabilitativi per il mantenimento e il miglioramento delle abilità, in

relazione alle specifiche disabilità come definito nel PAI o nel PEI.

2.6 I programmi sono attuati anche con il concorso del personale OSS sulla base delle

specifiche competenze, con semplici attività di mantenimento delle abilità residue e

di riattivazione strettamente connesse alle attività quotidiane (vestirsi, svestirsi,

deambulare, uscire, sedersi, alzarsi, relazionarsi con gli altri, anche in gruppo).

2.7 Il PAI o il PEI, formulati all’interno del centro, garantiscono la continuità

assistenziale e sono parte del Progetto di cura e di vita definito dai servizi

territoriali invianti, nel rispetto delle scelte della persona e/o della sua famiglia.

2.8 L’organizzazione della giornata al centro deve prevedere gruppi di utenti non

superiori - di norma - a 10 le cui attività sono organizzate e coordinate dal

personale educativo.

2.9 E’ assicurata la disponibilità del trasporto, con mezzi e modalità idonee alle

condizioni dell’ospite, anche per esigenze legate alla effettuazione di visite e

controlli presso strutture sanitarie.

2.10 In caso di accoglienza di persone con gravissime disabilità acquisite (DGR

2068/04), Il soggetto gestore deve assicurare una gestione integrata degli

inserimenti individuali o dei nuclei residenziali dedicati garantendo gli ulteriori e

specifici requisiti di personale, organizzativi/funzionali e strutturali indicati

nell’allegato DD e nell’allegato DE.

SPRD 4 STRUTTURA



4.1 Le strutture che alla data di approvazione del presente documento sono già

autorizzate o hanno già ottenuto l’autorizzazione a costruire dagli organi

competenti o saranno realizzate in base a progetti finanziati con risorse regionali

(art.20 L.67/1988 o art. 48 L.R. 2/2003, compresi quelli finanziati con le procedure

attivate con la DGR 845/2008) debbono rispettare i requisiti strutturali previsti

dalla Deliberazione Consiglio Regionale n. 560/1991 e dalla Deliberazione Giunta

Regionale n. 564/2000.

4.2 La struttura può accogliere sino ad un massimo di 20 ospiti garantendo una

organizzazione degli spazi, delle attività e delle prestazioni per gruppi omogenei, in

base alle caratteristiche ed alle esigenze degli utenti.

4.3 Le nuove strutture e quelle che al momento dell’approvazione del presente

documento sono ancora prive dell’autorizzazione a costruire, ad eccezione di quelle

che saranno realizzate in base a progetti finanziati con risorse regionali (art.20

L.67/1988 o art. 48 L.R. 2/2003, compresi quelli finanziati con le procedure

attivate con la DGR 845/2008), in caso di richiesta di accreditamento debbono

rispettare i seguenti parametri:

- una zona pranzo;

- locali ad uso collettivo per le attività di socializzazione, atelier, laboratori di

dimensioni adeguate alla capacità ricettiva massima della struttura e tali da

permettere la manovra e la rotazione di carrozzine ed altri ausili per la

deambulazione; i locali devono essere in numero e dimensione adeguata alle

attività previste nella struttura e tali da permettere la contemporanea attività dei

gruppi previsti in relazione alla capacità ricettiva massima della struttura;

78

pagina 89 di 116


- servizi igienici collegati agli spazi comuni in numero minimo di 1 ogni 10

ospiti di cui almeno uno con predisposizione per eseguire bagno assistito da

utilizzare in presenza di persone non autosufficienti dal punto di vista fisico;

- camere da letto con una superficie utile - di norma - di mq. 12 per le camere ad

un posto e di mq. 18 per le camere a due posti; in ogni caso le camere dovranno

essere organizzate ed avere dimensioni tali da favorire la mobilità, la manovra e

la rotazione di carrozzine ed altri ausili per la deambulazione;

- bagni collegati alle camere in numero di 1 ogni camera a due posti e 1 ogni due

camere per le camere ad un posto;

- campanelli di chiamata di allarme in tutti i servizi igienici e per tutti i posti letto

da utilizzare in relazione alle specifiche disabilità fisiche e/o intellettive

dell’ospite;

- camera con servizio igienico per il personale in servizio;

- locale per attività psicomotorie dotato di attrezzature ed ausili, con relativo

deposito
.

4.4 I locali sopra indicati possono essere condivisi - fermo restando la necessità di

separate autorizzazioni al funzionamento - con il centro socio-riabilitativo diurno

presente nell'immobile; in tal caso le dimensioni e l'articolazione degli spazi dovrà

tenere conto del numero complessivo di utenti che può essere presente nei locali e

dovrà essere indicato nell'autorizzazione al funzionamento per quali locali e con

quale altra struttura vengono condivisi:

-
cucina adeguata alle modalità organizzative adottate per il servizio;

-
locale per il deposito della biancheria sporca;

-
locale per il deposito della biancheria pulita;

-
locale dedicato ad ufficio;

-
area verde esterna accessibile e fruibile anche dagli ospiti;

-
servizio igienico per il personale in servizio;

-
locale deposito per attrezzature, materiale di consumo, ecc

-
locale deposito carrozzine.

4.5 Per l'erogazione delle prestazioni ed attività sanitarie, devono essere previsti:

-
locale per ambulatorio;

-
servizio igienico;

-
armadiatura chiusa a chiave idonea alla conservazione dei farmaci.

4.6 Tutti i locali sopraindicati, destinati ad attività o vita collettiva, devono essere di

dimensioni adeguate alla capacità ricettiva massima prevista per la struttura, o al

numero di ospiti previsto per ciascun gruppo se si tratta di locali destinati alle

attività di gruppo.

SPRD 5 ATTREZZATURE ( ARREDI, AUSILI E APPARECCHIATURE)


5.1 Il soggetto gestore garantisce la presenza di arredi ed attrezzature idonei alla

tipologia degli utenti e ne assicura la disponibilità a tutti gli utenti che ne presentano

la necessità:

-
letti articolati (preferibilmente a due snodi), regolabili in altezza

-
materassi e cuscini antidecubito.

5.2 L’ ente gestore assicura le attrezzature e gli ausili necessari al soddisfacimento dei

bisogni individuali, in particolare del riposo, dell’igiene, dell’alimentazione e

dell’idratazione, della mobilizzazione, della sicurezza e della eliminazione e di

quanto è necessario con riferimento al PAI o al PEI.

5.3 Devono essere presenti in relazione ai bisogni degli ospiti:

5.3.1
· corrimani a parete nei percorsi principali;

·

dotazione di ausili (non personalizzati) per la mobilità ed il

79

pagina 90 di 116


mantenimento delle autonomie funzionali residue;

·
ausili posturali;

·
poltrone relax;

·
dotazione adeguata di sollevatori in numero proporzionato alla tipologia

di utenti.

5.3.2
Attrezzature sanitarie:

-
sfigmomanometro;

-
termometri per la rilevazione della temperatura;

-
apparecchio per la rilevazione della glicemia;

-
adeguata disponibilità di pompe per l’alimentazione entrale e parenterale in

relazione alle particolari necessità degli ospiti ed alla presenza degli operatori.

5.4 Il soggetto gestore deve comunque garantire la disponibilità degli altri arredi e

attrezzature elettromedicali necessarie al soddisfacimento dei bisogni anche sanitari

degli utenti secondo quanto previsto dai PAI o dai PEI.

5.5 Gli arredi, gli ausili e le attrezzature devono avere caratteristiche ed essere collocati

in modo tale da garantire un ambiente familiare, tenendo conto delle condizioni e

dei disturbi degli utenti.

SPRD 6 FORMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE


6.1 Viene verificata l’idoneità del personale rispetto alla tipologia di utenza attraverso

modalità quali simulazioni, colloqui motivazionali, esperienza e formazione

specifica, progetto di vita, esperienze e motivazioni personali.

SPRD 7 SISTEMA INFORMATIVO


7.1 Viene utilizzato e gestito a livello informatizzato il sistema di valutazione delle

condizioni di bisogno dell’ospite, sulla base delle indicazioni regionali e viene

assicurato l’assolvimento del debito informativo.

SPRD 8 PROCESSI E PROCEDURE GENERALI


8.1 Devono essere definiti e documentati procedure/istruzioni operative in relazione a:

-
al miglioramento della qualità della vita e dell’assistenza delle persone con

disturbi del comportamento e comportamenti problema pericolosi per sé e gli

altri (ad es. aggressività, autolesionismo, comportamenti stereotipati);

-
riduzione dell’uso terapeutico di presidi di restrizione fisica, mediante un

protocollo che garantisca il loro uso corretto, il controllo e il monitoraggio

-
promozione della qualità della vita e del benessere degli utenti, anche attraverso

un programma di attività ed interventi socio-educativi e di partecipazione alla

vita della comunità.

8.2 In caso di presenza di persone gravemente non autosufficienti dal punto di vista

fisico devono essere definiti e documentati anche i seguenti processi e protocolli

operativi:

-
bagno di pulizia;

-
alimentazione e idratazione;

-
alzate;

-
prevenzione e trattamento delle lesioni da decubito anche con il corretto utilizzo

dei presidi.

8.3 Devono essere assicurate, con strumenti e metodologie specifiche, procedure per la

valutazione del rischio e il controllo delle infezioni, l’identificazione e la gestione

di condizioni di alimentazione non corretta.

8.4 Deve essere garantita l’attuazione del progetto terapeutico. Il soggetto gestore

individua le modalità di approvvigionamento, conservazione e somministrazione

dei farmaci e del materiale per medicazione e dei presidi medico chirurgici.

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ALLEGATI REQUISITI SPECIFICI ACCREDITAMENTO

ALLEGATO DA

PERSONALE – Ruoli Lavorativi: 1) Coordinatore responsabile dei servizi e/o strutture per

anziani e disabili; 2) Responsabile di nucleo delle Attività Assistenziali

Coordinatore responsabile di servizi e/o strutture per anziani e disabili



Assicura la qualità della vita ed il benessere complessivo degli utenti dal punto di vista bio-psicosociale,

garantendo un governo unitario del servizio sotto il profilo della qualità tecnica, organizzativa e

relazionale. Concorre alla definizione della programmazione ed è responsabile della gestione e

valutazione complessiva del servizio, risponde del risultato finale all’utenza configurandosi quindi come

posizione di indirizzo e coordinamento generale delle attività, in particolare per quanto riguarda

l’integrazione tra processi socio-assistenziali e sanitari.

Competenze


Sa interpretare i bisogni e le domande di assistenza degli utenti di riferimento, assicurando la

progettazione dei servizi in coerenza con la rete territoriale e processi di lavoro congruenti.

Sa elaborare la proposta di programma pluriennale ed annuale del servizio ed il relativo sistema di

valutazione.

Sa coordinare i diversi processi e procedure generali del servizio in una logica di insieme, assicura in

particolare il governo complessivo e la qualità del percorso assistenziale ed una gestione efficiente dei

diversi servizi generali quali la fornitura pasti, pulizie generali, lavanderia, manutenzione ordinaria e

straordinaria.

E’ in grado di concorrere all’elaborazione e alla gestione del budget del servizio per l’area di propria

competenza.

E’ in grado di utilizzare metodologie di lavoro integrate e multiprofessionali all’interno del servizio,

nella rete dei servizi, con le parti sociali e le reti informali. Sa gestire gruppi di lavoro e riunioni.

E’ in grado di promuovere lo sviluppo professionale dei collaboratori del servizio, utilizzando gli

strumenti della valorizzazione delle risorse umane nell’ambito delle scelte dell’ente.

Sa utilizzare i sistemi informativi e curare l’informatizzazione del servizio per documentarne le attività.

Sa valutare i bisogni formativi e di sviluppo delle competenze propri e degli operatori.

E’ in grado di assicurare una verifica costante della qualità dell’intervento e di promuovere e gestire

azioni e processi di miglioramento.

Sa aggregare persone, promuovere dinamiche di gruppo e integrare funzioni e unità organizzative

intorno ad obiettivi condivisi e processi trasversali.

Sa gestire processi decisionali complessi, condividendo responsabilità con altri e decentrando le

decisioni.

Sa sostenere e promuovere la motivazione dei collaboratori.

Sa utilizzare metodologie di comunicazione, negoziazione e relazione complesse controllando la propria

emotività.

E’ in grado di intrattenere relazioni positive e collaborare con i diversi soggetti interni ed esterni

coinvolti nella vita del servizio (utenti, famiglie, operatori, committenti, volontari, esponenti della

comunità locale…).

E’ in grado di gestire le relazioni con il personale della struttura in particolare per quanto concerne i

meccanismi di incentivazione e sanzione.

E’ in grado di gestire il proprio ruolo con eticità e riservatezza.

Conoscenze

Conosce l’organizzazione ed il funzionamento del sistema dei servizi sociali e sanitari, dal punto di vista

giuridico ed organizzativo.

Conosce i principali bisogni ed esigenze dell’utenza di riferimento dal punto di vista bio-psico-sociale.

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Conosce le teorie ed i sistemi di programmazione, gestione e valutazione di un servizio alla persona.

Conosce le teorie, i metodi e le tecniche di gestione e sviluppo delle risorse umane.

Conosce i principi e gli strumenti per la programmazione economico-finanziaria ed il controllo di

gestione.

Conosce le teorie, i metodi e le tecniche di rilevazione e valutazione della qualità dei servizi.

Conosce i metodi e le tecniche del lavoro sociale, con particolare riferimento al lavoro per progetti

personalizzati ed ai principali strumenti di valutazione multidimensionale.

Conosce le funzioni ed il ruolo degli operatori che a qualsiasi titolo svolgono attività all’interno del

servizio.

Responsabile di nucleo delle Attività Assistenziali



Promuove la qualità della vita ed il benessere complessivo degli utenti in strutture o al domicilio,

coordinando le attività degli OSS che operano nell’unità organizzativa/nucleo di competenza,

assicurando la massima collaborazione per l’integrazione con le attività e le figure sanitarie, la corretta

gestione delle procedure e dei processi del servizio, con particolare riferimento alle attività assistenziali

e ai servizi alberghieri.

Competenze

E’ in grado di programmare e coordinare le attività assistenziali dell’unità organizzativa di competenza.

Assicura la corretta gestione delle procedure e dei processi del servizio ed una gestione efficiente dei

servizi alberghieri e accessori, con particolare riferimento all’approvvigionamento di materiali e

strumenti per lo svolgimento dell’attività assistenziale di base e alberghiera.

Sa coordinare il lavoro degli OSS impiegati nel nucleo, organizzando in particolare i turni di lavoro ed il

programma delle attività quotidiane e mensili rivolte agli utenti.

Sa utilizzare i sistemi informativi e partecipa all’informatizzazione del servizio per quanto di

competenza

Partecipa alla formulazione del budget e agli adempimenti connessi al controllo di gestione.

E’ in grado di utilizzare metodologie di lavoro integrato all’interno dell’unità organizzativa. Sa gestire

gruppi di lavoro e riunioni.

E’ in grado di contribuire allo sviluppo professionale dei collaboratori del servizio.

Dimostra orientamento alle esigenze degli utenti e dei familiari ed interesse a migliorare la qualità del

servizio.

Sa sostenere e promuovere la motivazione dei collaboratori.

Sa lavorare in gruppo ed in particolare sa svolgere azione di coordinamento ed orientamento dei gruppi.

E’ in grado di intrattenere relazioni positive e collaborare con i diversi soggetti interni ed esterni

coinvolti nella vita del servizio (utenti, famiglie, operatori, volontari), favorendo un clima relazionale

positivo anche in situazioni critiche.

Conoscenze

Conosce l’organizzazione ed il funzionamento del sistema dei servizi sociali e sanitari, dal punto di vista

giuridico ed organizzativo.

Conosce i bisogni e le esigenze dell’utenza di riferimento dal punto di vista bio-psico-sociale.

Conosce i metodi e le tecniche del lavoro sociale, con particolare riferimento al lavoro per progetti

personalizzati ed ai più comuni strumenti di valutazione multidimensionale.

Conosce i metodi e le tecniche di aiuto alla persona con particolare rilievo per le attività di
nursering,

prevenzione, riabilitazione, riattivazione e mantenimento delle capacità residue.

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ALLEGATO DB

PERSONALE – Rapporto operatori utenti e Titoli per l’accesso alle qualifiche previste


Il Rapporto operatore – utenti va inteso per tutte le figure professionali, garantendo almeno 1500 ore

effettive annue per operatore. Tale limite è una norma di garanzia minima e non va utilizzato per la

determinazione del numero di operatori.

OPERATORE SOCIO-SANITARIO


L’Operatore sociosanitario deve essere in possesso dell’attestato di qualifica ai sensi delle normative

e direttive in materia.

Nei servizi socio-sanitari accreditati, dalla data di entrata in vigore dell’accreditamento definitivo,

almeno il 75 % del totale del personale assistenziale di base in servizio deve essere in possesso della

qualifica di OSS o delle qualifiche di Addetto all’assistenza di base o di Operatore tecnico

dell’assistenza, se in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e comunque

almeno il 65% deve essere in possesso del titolo di OSS.

A partire dall’1.1.2012 le due percentuali sono elevate rispettivamente all’80 ed al 70%.

Entro il 31.12.2013 le due percentuali sono elevate rispettivamente all’85 ed all’ 80%.

Inoltre, a partire dall’1.1.2012 Il soggetto gestore dovrà dare evidenza di un’organizzazione che

assicuri che:

- almeno il 50% del personale in servizio in ciascun turno diurno sia in possesso della qualifica di

OSS o di Addetto all’assistenza di base o di Operatore tecnico dell’assistenza;

- il personale in servizio nel turno di notte sia in possesso della qualifica di OSS o di Addetto

all’assistenza di base o di Operatore tecnico dell’assistenza .

A far tempo dalla data di avvio dell’accreditamento definitivo, gli enti gestori dovranno assicurare

che il personale non in possesso della qualifica secondo i criteri prima indicati:

- abbia sottoscritto al momento dell’assunzione un impegno contrattuale per assicurare la frequenza

ad uno specifico percorso di formazione sul lavoro per il conseguimento della qualifica di OSS; tale

corso sarà da avviarsi il più rapidamente possibile e comunque entro tre mesi dall’assunzione e da

concludersi con l’acquisizione della qualifica di OSS nell’arco massimo di tre anni;

o in alternativa

- stia frequentando regolarmente un percorso di formazione sul lavoro finalizzato al conseguimento

della qualifica di OSS.

EDUCATORE


L’educatore deve possedere uno dei seguenti diplomi di laurea:

- diploma di laurea in scienze dell’educazione (classe L-19 DM 270/04) con un curriculum di

studio e attività di tirocinio coerenti con l’attività di educatore nei servizi per disabili;

- diploma di laurea in educatore professionale rilasciato ai sensi del D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 e

successive modificazioni.

Inoltre è riconosciuto come valido:

- l’attestato di abilitazione per educatore professionale rilasciato ai sensi del D.M. 10 febbraio

1984;

- l’attestato regionale di qualifica professionale rilasciato in passato ai sensi della direttiva

comunitaria 51/92, al termine di un corso di formazione attuato nell'ambito del Progetto APRIS;

- il diploma di laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche o diploma di laurea triennale in

sociologia con un curriculum di studio e attività di tirocinio coerenti con l’attività di educatore

nei servizi per disabili.

83

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Possono inoltre continuare ad assicurare il ruolo di educatore gli operatori, anche privi dei titoli

elencati in precedenza, che alla data di avvio dell’accreditamento definitivo svolgano le funzioni di

educatore, a condizione che possiedano almeno uno dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea con esperienza documentabile di almeno 12 mesi in ambito educativo nel

settore dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi per disabili;

b) diploma di scuola secondaria superiore con esperienza documentabile di almeno 24 mesi in

ambito educativo nel settore dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi per disabili.

COORDINATORE RESPONSABILE DI STRUTTURA/SERVIZIO


Il coordinatore responsabile della struttura/servizio deve essere in possesso di uno dei diplomi di

laurea per l’accesso alla funzione sotto indicati
, unitamente ad un curriculum formativo e

professionale adeguato allo svolgimento del ruolo lavorativo come definito nel precedente Allegato

DA.

Resta ferma la competenza del soggetto gestore di definire e esplicitare le modalità attraverso le

quali seleziona il personale, in particolare:

o
definizione di caratteristiche personali e professionali per l’accesso;

o
definizione di regole per l’accesso;

o
presenza di strumenti formalizzati per l’accesso (domanda di lavoro, scheda colloquio, scheda

di valutazione, reportistica relativa al loro utilizzo).

In particolare, i criteri di selezione del personale devono basarsi sulla verifica del possesso di

caratteristiche idonee alla tipologia di utenza del servizio nel rispetto dei requisiti di accesso

prescritti.

I diplomi di laurea, almeno triennali, validi per l’accesso dall’esterno al ruolo di coordinatore sono i

seguenti:

- diploma di laurea in servizio sociale;

- diploma di laurea in educatore professionale rilasciato ai sensi del D.M. 8 ottobre 1998, n. 520

e successive modificazioni,

- diploma di laurea in scienze dell’educazione (classe L-19) con un curriculum di studio e

attività di tirocinio coerenti con il ruolo di coordinatore,

- diploma di laurea in Scienze e tecniche psicologiche,

- diploma di laurea in infermieristica;

- diploma di laurea in sociologia.

Inoltre, anche in assenza di uno dei diplomi di laurea sopra elencati, sono riconosciuti validi i

seguenti titoli di accesso:

- certificato di competenze o diploma di qualifica per “Coordinatore Responsabile di

struttura/servizio” rilasciato dalla Regione Emilia Romagna ai sensi della Legge quadro

n. 845/1978;

- certificati di qualifica rilasciati dalle altre regioni, ai sensi della Legge quadro n.

845/1978 o delle leggi regionali vigenti in materia di formazione professionale, attestanti

competenze di carattere organizzativo e gestionali specifiche dell’ambito dei servizi

sociali e sociosanitari; in tali casi, è richiesto anche un biennio di svolgimento di funzioni

specifiche nel campo;

- curriculum formativo e professionale adeguato allo svolgimento del ruolo lavorativo con

un’esperienza documentata di almeno di 12 mesi nel ruolo alla data di avvio

dell’accreditamento definitivo.

Possono inoltre continuare a svolgere l’attività di coordinatore responsabile di struttura/servizio gli

operatori che alla data di avvio dell’accreditamento definitivo svolgano le funzioni di coordinatore

responsabile di struttura/servizio con un’esperienza documentata almeno di 12 mesi nel ruolo.

84

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ANIMATORE


L’animatore deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli e/o percorsi formativi e professionali:

-
certificato di qualifica per “Animatore per attività di gruppo” rilasciato dalla Regione Emilia

Romagna ai sensi della Legge quadro n. 845/1978;

-
certificato di qualifica per “Animatore sociale” rilasciato dalla Regione Emilia Romagna ai sensi

della L.R. 12/2003;

-
certificati di qualifica di animatore rilasciati da altre regioni italiane, ai sensi della Legge quadro

n. 845/1978 o delle leggi regionali vigenti in materia di formazione professionale, attestanti

competenze relative all’animazione sociale rivolta agli anziani; in tali casi, è richiesto anche un

biennio di svolgimento di funzioni specifiche nel campo.

Possono inoltre svolgere l’attività di animatore:

- gli operatori in possesso dell’attestato regionale di qualifica di OSS, che a far tempo dalla data di

avvio dell’accreditamento definitivo possiedano un curriculum formativo e professionale adeguato

allo svolgimento del ruolo lavorativo e un’esperienza documentata almeno biennale;

-
gli operatori in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati in precedenza per l’accesso al ruolo

di educatore;

- gli operatori in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, unitamente ad un

periodo di tirocinio, volontariato continuativo o servizio civile in ambito assistenziale di almeno

dodici mesi e ad un curriculum formativo e professionale adeguato allo svolgimento del ruolo

lavorativo.

RESPONSABILE DI NUCLEO DELLE ATTIVITA’ ASSISTENZIALI


Il responsabile di nucleo delle attività assistenziali (RAA) deve essere in possesso del diploma di

scuola media secondaria di secondo grado, della qualifica di OSS e di un curriculum formativo e

professionale adeguato allo svolgimento del ruolo lavorativo.

Resta ferma la competenza del soggetto gestore di definire e esplicitare le modalità attraverso le

quali seleziona il personale, in particolare:

-
definizione di caratteristiche personali e professionali per l’accesso;

-
definizione di regole per l’accesso;

-
presenza di strumenti formalizzati per l’accesso (domanda di lavoro, scheda colloquio, scheda

di valutazione, reportistica relativa al loro utilizzo).

In particolare, i criteri di selezione del personale devono basarsi sulla verifica del possesso di

caratteristiche idonee alla tipologia di utenza del servizio nel rispetto dei requisiti di accesso

prescritti.

Titolo preferenziale per attestare l’adeguatezza del curriculum è il possesso di uno dei seguenti titoli:

a) certificato di specializzazione per “Responsabile di nucleo delle attività assistenziali”

rilasciato dalla Regione Emilia Romagna ai sensi della Legge quadro n. 845/1978

b) certificato di competenze o di qualifica per “Tecnico esperto nella gestione di servizi”

rilasciato dalla Regione Emilia Romagna ai sensi della L.R. 12/2003

c) certificati di qualifica rilasciati dalle altre regioni, ai sensi della Legge quadro n. 845/1978 o

delle leggi regionali vigenti in materia di formazione professionale, attestanti competenze di

carattere organizzativo inerenti le attività assistenziali di nucleo.

Possono inoltre continuare a svolgere il ruolo di Responsabile di nucleo delle Attività Assistenziali

gli operatori che alla data di avvio dell’accreditamento definitivo assicurano le funzioni di

Responsabile di nucleo delle attività assistenziali con un’esperienza documentata di almeno di 12

mesi nel ruolo.

Per i nuclei che ospitano persone a più alta complessità sanitaria che richiedono maggiore

integrazione socio-sanitaria, il responsabile delle attività assistenziali può essere un infermiere. In tal

caso deve essere in possesso della laurea in infermieristica o titolo equipollente.

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INFERMIERE


Nel rapporto infermiere - utente vanno conteggiati gli infermieri in possesso della laurea in

infermieristica o di titoli equipollenti (Decreto Ministro della Sanità del 27/7/2000).

Nel rapporto infermiere-utente non possono essere conteggiati gli infermieri generici.

FISIOTERAPISTA


Nel rapporto fisioterapista-utente vanno conteggiati i fisioterapisti in possesso della laurea in

fisioterapia o di titoli riconosciuti equipollenti o equivalenti ai sensi della Legge n. 42/1999.

Sino ad esaurimento possono essere conteggiati nel rapporto fisioterapista - utente anche i

massofisioterapisti, privi di un titolo equivalente, in servizio presso i servizi alla data di

approvazione del presente provvedimento a condizione che:

- l’impiego dei massofisioterapisti non superi il 15% del totale;

- nel servizio sia comunque assicurata l’attività di almeno un fisioterapista.

RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ SANITARIE


Il responsabile dell’attività sanitaria opera all’interno delle strutture in collaborazione con il

coordinatore e la direzione del servizio. La sua attività è assicurata da un operatore sanitario, di

norma da un infermiere, ed è aggiuntiva degli standard dell’assistenza infermieristica.

Il responsabile delle attività sanitarie:

- si occupa, in accordo con il coordinatore della struttura, dell’organizzazione di turni del

personale infermieristico e riabilitativo, della programmazione degli orari di lavoro e delle

ferie;

- definisce con il coordinatore della struttura la procedura per sostituzione ferie malattie etc,

garantendo la continuità assistenziale;

- definisce la programmazione qualitativa e quantitativa del materiale ad uso sanitario,

identifica le modalità per l’approvvigionamento di farmaci, presidi e di rapporto con l’ausl e

le ditte fornitrici;

- collabora con il personale sanitario, il coordinatore della struttura e i responsabili di nucleo

nella formulazione dei piani di lavoro del servizio;

- partecipa agli incontri di verifica periodici con i responsabili di nucleo e con il coordinatore

della struttura;

- partecipa agli incontri multidisciplinari e di aggiornamento;

- assicura la definizione, l’attuazione e la manutenzione di procedure condivise per quanto

riguarda la continuità assistenziale tra la struttura ed i servizi sanitari ospedalieri e

territoriali favorendo i processi di accesso e dimissione per quanto riguarda invii al pronto

soccorso, ricoveri e dimissioni ospedaliere, visite specialistiche e trasporti;

- definisce con il coordinatore della struttura le procedure che favoriscono l’integrazione tra gli

operatori ed il corretto passaggio di informazione, a partire dall’utilizzo della cartella

integrata al fine di garantire la continuità assistenziale;

- garantisce l’applicazione delle procedure relative alla lettura del bisogni sanitari;

- partecipa alla identificazione dei bisogni formativi e di aggiornamento del personale

infermieristico e riabilitativo ed alla programmazione e definizione delle relative attività,

assicurando comunque un approccio e momenti integrati tra tutti gli operatori;

- supervisiona, per quanto di competenza, la corretta elaborazione delle procedure e ne

garantisce l’applicazione;

- favorisce l’utilizzo di strumenti di valutazione multidimensionale anche al fine di garantire

una corretta presa in carico e conseguente pianificazione assistenziale.

86

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ALLEGATO DC

Elementi essenziali per il Programma di miglioramento della qualità della vita e dell’assistenza alle persone

con demenza


MODALITA’ DI PRESA IN CARICO E CONTINUITA’ ASSISTENZIALE



Nel programma di miglioramento Il soggetto gestore indica le specifiche modalità di presa in carico dei

dementi e loro familiari, nonché le azioni finalizzate a garantire la continuità assistenziale. Per il monitoraggio

dei trattamenti farmacologici, il raccordo con il MMG e il Consultorio per le Demenze/Centro esperto/ o il

Centro delegato di riferimento costituisce elemento essenziale

.

AMBIENTE



Il soggetto gestore garantisce:


-

presenza di spazi/percorsi interni ed esterni per la gestione del wandering;

-

la destinazione di almeno un ambiente per la gestione separata di dementi con disturbi comportamentali ;

-

gli accorgimenti specifici ambientali, a fini preventivi e di contenimento delle eventuali dispercezioni e di

controllo/contenimento dei disturbi del comportamento;


-
presenza di ausili per l’orientamento.

PERSONALE



Al fine di garantire il benessere degli operatori e la continuità relazionale con i pazienti dementi, nel

programma di miglioramento è necessario specificare le strategie organizzative volte a contenere il

burn-out ed il turn-over degli operatori. Costituiscono elementi essenziali per il raggiungimento di tali

obiettivi: la selezione motivazionale del personale della struttura da destinare alla gestione dei dementi,

un’adeguata presenza degli Operatori Socio-sanitari (OSS) in relazione al numero ed allo stadio di

progressione della malattia dei soggetti dementi, incontri di èquipe e supervisioni, colloqui (almeno

annuali) con lo psicologo
.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO



Devono essere specificati gli eventi formativi inerenti tematiche sulle demenze. Costituiscono elementi

minimi dei programmi di formazione/aggiornamento, i seguenti temi:


-

modalità dell’approccio relazionale dell’operatore con la persona demente e con i familiari;

-

l’importanza dell’ambiente umano nella gestione del demente;

-

la gestione dei disturbi comportamentali;

-
la progressione della malattia ed il suo monitoraggio.

Il soggetto gestore specifica le modalità di coinvolgimento delle varie figure professionali, dando atto di

garantire momenti formativi a tutto il personale operante.

Il programma individua inoltre, modalità di formazione/informazione ai familiari dei dementi

.

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’



Il programma delle attività deve indicare:

- le specifiche attività da realizzarsi con gli ospiti dementi ed almeno le seguenti in relazione ai bisogni di

ciascun utente:


o

Stimolazione cognitiva

o

Stimolazione funzionale

o

Stimolazione motoria

o

Attività di socializzazione.

- gli interventi finalizzati a controllare/contenere i disturbi comportamentali ,

- gli interventi di sostegno ai familiari,

- gli interventi volti alla razionalizzazione dei trattamenti farmacologici ed alla prevenzione/cura delle

complicanze dello stadio avanzato di malattia.


Per la programmazione ed il monitoraggio delle attività sopra descritte, il soggetto gestore si avvale

della valutazione multidimensionale (almeno sul piano cognitivo, funzionale, comportamentale ed

affettivo), dando atto, nel programma di miglioramento, dell’utilizzo di specifici strumenti e scale di

valutazione validati e garantendone la somministrazione da parte di personale con specifiche

competenze.

Nel programma di miglioramento, nell’ambito del piano di verifica annuale, Il soggetto gestore

individua indicatori specifici per la valutazione del programma di miglioramento dell’assistenza alle

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persone con demenza, tenendo conto degli indirizzi regionali.

88

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ALLEGATO DD

Requisiti specifici per “inserimenti individuali di persone con gravissima disabilità acquisita ai

sensi della DGR 2068/04 in strutture residenziali per anziani e disabili”

PREMESSA


In caso di accoglienza di persone con gravissime disabilità acquisite (DGR 2068/04), Il soggetto gestore

deve assicurare una gestione integrata degli inserimenti individuali, garantendo in aggiunta ai requisiti

generali e specifici per le strutture residenziali per anziani e disabili, gli ulteriori e specifici requisiti di

personale, organizzativi/funzionali e strutturali riportati nel presente allegato.

Le modalità di accesso a tali soluzioni residenziali sono definite dalla DGR 2068/04 e successivi atti

attuativi.

DEFINIZIONE


Al fine di assicurare anche risposte flessibili per garantire la prossimità della struttura di accoglienza al

territorio di provenienza del paziente, in modo da favorire al massimo le possibilità di mantenimento delle

relazioni significative, si prevede il ricorso anche per singoli inserimenti a strutture residenziali già

esistenti per anziani (casa-residenza per anziani non autosufficienti) e per disabili (Centri Socio-riabilitativi

Residenziali). In questo caso è necessario valutare con precisione due elementi:

- le caratteristiche dei soggetti che possono essere inseriti in tali strutture, in considerazione della

complessità dei bisogni e di conseguenza dell’assetto organizzativo necessario per garantire

un’adeguata ospitalità;

- gli elementi strutturali e organizzativi minimi indispensabili per garantire un adeguato inserimento.

FINALITA’


-

Garantire un programma assistenziale a lungo termine a conclusione del percorso riabilitativo

(continuità assistenziale);

-

Promuovere e tutelare lo stato di benessere psicofisico;

-

Mantenere condizioni sanitarie soggettive ottimali;

-

Sostenere la famiglia del paziente;

-

Mantenere le relazioni con l’ambiente sociale di provenienza e favorire l’integrazione sociale nel nuovo

contesto residenziale, valorizzando il ruolo delle reti informali e delle associazioni

-

Offrire ospitalità anche temporanea con funzioni di “sollievo” e/o di “sostegno/formazione” per la

famiglia

UTENZA


Persone in situazione di handicap gravissimo acquisito in situazione stabilizzata, che abbiano concluso il

percorso riabilitativo, con età eguale o superiore a 18 anni, con disabilità conseguenti a:

·
gravissime cerebrolesioni , conseguenti a danno cerebrale di origine traumatica o di altra natura

(emorragia cerebrale, ipossia/anossia, encefalite…) che ha determinato una condizione di coma, più

o meno protratto, a cui sono conseguite disabilità sensoriali, motorie, cognitive e comportamentali

permanenti e di norma associate a stato vegetativo o di minima coscienza che condizionano un

quadro di totale non autosufficienza;

·
gravissime mielolesioni , con un danno al midollo spinale di origine traumatica o di altra natura che

ha determinato una grave tetraplegia, caratterizzata da deficit funzionale completo e permanente dei

quattro arti;

·
gravissimi esiti disabilitanti di patologie neurologiche involutive in fase avanzata ( ad esempio

Sclerosi Laterale Amiotrofica, Coree, etc.). Per quanto riguarda queste ultime patologie si deve

fare riferimento a gravissimi esiti disabilitanti tipici della fase avanzata o terminale di questo tipo

di malattie, con situazioni di totale dipendenza e necessità di assistenza nella cura di sé, nella

mobilità, nonché di supervisione continuativa nell’arco delle 24 ore”.

CRITERI SPECIFICI DI ESCLUSIONE PER GLI INSERIMENTI INDIVIDUALI


In linea generale gli inserimenti individuali in strutture per anziani o disabili non debbono riguardare:

-
casi di particolare complessità quali ad esempio la presenza di cannule tracheostomiche o

ventilazione meccanica. Inserimenti di persone con tali necessità assistenziali, sono comunque

possibili se la struttura garantisce un adeguato livello di tutti gli interventi, assicurando tutto ciò

89

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che occorre per garantire una adeguata assistenza;

-
inserimenti di persone con capacità cognitiva e relazionale non completamente compromessa

per le quali è necessario tener conto dei problemi di adattamento e collocazione ambientale.

2 PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO

2.1

Nel servizio deve operare personale socio-sanitario e sanitario in possesso di adeguata

qualificazione secondo quanto precisato nell’allegato DB, con competenze tecniche e relazionali

adatte a soddisfare i bisogni delle persone con gravissima disablità acquisita ed a sostenere la

relazione con i familiari.

2.2
Dotazione di personale-standard di assistenza

La dotazione di personale della struttura è incrementata in relazione all’impegno assistenziale

richiesto dal piano personalizzato di assistenza della persona con gravissima disabilità acquisita

che si accoglie.

In ogni caso il soggetto gestore deve assicurare:

- la presenza di personale infermieristico h 24 nell’ambito della struttura e l’adeguamento della

presenza infermieristica in relazione ai bisogni della persona con gravissima disabilità

acquisita. Per i casi di particolare complessità dovrà essere assicurata una presenza oraria

maggiore in base alle specifiche necessità;

- la presenza quotidiana di personale medico su 5 giorni feriali, con un parametro aggiuntivo

rispetto a quanto previsto per gli altri ospiti, di 1 h settimanale per ogni persona con grave

disabilità acquisita. Per quanto riguarda la richiesta di interventi medici al di fuori della

presenza del parametro indicato in precedenza, Il soggetto gestore deve assicurare accordi e

protocolli al fine di garantire:

o
l’intervento a chiamata del medico di medicina generale durante la fascia diurna;

o
l’interventi del servizio medico di continuità assistenziale (guardia medica);

o
gli interventi di emergenza-urgenza, attraverso protocolli e procedure formalizzate con

il dipartimento per l’emergenza-urgenza dell’AUSL.

- la presenza di un numero potenziato ed adeguato di OSS (sulla base di quanto previsto

nell’allegato DB), tenendo conto dell’insieme della dotazione di personale di assistenza della

struttura e dei bisogni assistenziali evidenziati nel piano individualizzato di assistenza, avendo

comunque come riferimento di personale per la persona con grave disabilità acquisita un

numero di OSS non inferiore al rapporto di 1 operatore ogni 1,5 ospiti. In ogni caso deve

essere assicurata la presenza contemporanea di due OSS durante l’effettuazione di prestazioni

quali: alzate e messe a letto, mobilizzazione per fini posturali al letto o in carrozzina, igiene

quotidiana, bagni, vestizione e svestizione, alimentazione per la persona con grave disabilità

acquisita;

- l’adeguamento della presenza del fisioterapista, nella misura di 1,5 h settimanali aggiuntive

per ogni persona con grave disabilità acquisita;

- interventi svolti da personale con qualifica di psicologo con formazione specifica nel campo

delle disabilità acquisite per le seguenti funzioni:

a) attività clinica rivolta agli ospiti;

b) attività di supporto agli ospiti ed ai familiari;

c) supervisione per azioni di supporto e prevenzione del burn-out degli operatori, in

relazione a quanto previsto nel piano individualizzato di assistenza.

Per quanto riguarda gli interventi sociali, Il soggetto gestore assicura il collegamento e la

collaborazione con gli operatori sociali del territorio.

2.3
Assistenza specialistica

Il soggetto gestore deve :

·
assicurare secondo le modalità concordate con l’AUSL un riferimento medico

costante per il team assistenziale della struttura: un fisiatra per le cerebrolesioni e

le mielolesioni ed un neurologo per le patologie neurologiche degenerative;

·
garantire ed attivare procedure formalizzate, condivise con l’equipe

90

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multiprofessionale distrettuale, (modalità di accesso facilitato e congruità dei

tempi) con l’AUSL di riferimento per :

- le consulenze specialistiche necessarie quali ad esempio: fisiatra, neurologo,

pneumologo, otorinolaringoiatra, dermatologo, nutrizionista, odontoiatra, anestesista;

- canali privilegiati e percorsi facilitati per l’accesso ad esami diagnostici

strumentali e per gli esami di laboratorio.

2.4
Requisiti organizzativo-gestionali

Il soggetto gestore deve garantire:

- la previsione di momenti di analisi, di valutazione e programmazione degli interventi,

riunioni tra gli operatori a cadenza almeno mensile e verbalizzate;

- una procedura per la formulazione del Progetto Assistenziale Individuale, sulla base della

valutazione multidimensionale e multiprofessionale, che preveda l’utilizzo di indicatori

valutabili:

a) sulla prevenzione di danni secondari e complicanze;

b) relativi al benessere fisico e psicologico dell’utente e dei familiari, alla soddisfazione dei

familiari, e alla tutela della relazione familiari/utente;

- all’interno del PAI un’adeguata e qualificata valutazione degli ausili anche tecnologici

(anche con il supporto di competenze esterne), che possono essere utili per obiettivi di

autonomia personale;

- la possibilità di presa visione dei PAI da parte di tutti gli operatori; è a discrezione di ogni

struttura l’identificazione di uno strumento unico utilizzabile sia per il trasferimento delle

informazioni quotidiane che per l’aggiornamento dei PAI;

- la possibilità per i familiari di consumare i pasti all’interno della struttura, forniti dalla stessa;

- la previsione di modalità finalizzate a favorire il mantenimento delle relazioni con l’esterno

anche attraverso specifiche convenzioni con associazioni di volontariato;

- la possibilità per parenti e conoscenti di effettuare visite agli ospiti del nucleo; ove si intenda

disciplinarle, eventuali limitazioni devono essere contenute nel Regolamento o carta dei

servizi, e comunque assolutamente circoscritte, nel rispetto delle esigenze degli ospiti.

3 COMUNICAZIONE, TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE

3.1

L’organizzazione della vita e delle attività deve essere orientata alla normale vita familiare e in

grado di garantire il più alto livello possibile di partecipazione.

3.2

Deve essere garantita la possibilità per i familiari di consumare i pasti all’interno della struttura,

forniti dalla stessa.

4 STRUTTURA

4.1

L’inserimento deve avvenire di norma in camere da letto singole. Sulla base del gradimento

dell’ospite e dei familiari è possibile che l’èquipe multiprofessionale distrettuale valuti

l’opportunità di inserimento in una stanza a due posti in base alla situazione specifica del

paziente. Dovrà essere inoltre garantita la possibilità di accoglienza anche notturna, se richiesta,

di un familiare nella camera dell’ospite. La camere inoltre dovranno essere dotate di:

·
servizi igienici per la non autosufficienza collegati alle camere, di dimensioni e

con disposizioni tali da permettere l’ingresso e la rotazione delle carrozzine e il

sostegno da parte degli operatori per l’attività di assistenza anche mediante

l’utilizzo di ausili di sollevamento;

·
campanelli di chiamata di allarme in tutti i servizi igienici e per i posti letto

adeguati alla persona/e con disabilità gravissima acquisita ospitata/e

(collegamento interfono o con idonei strumenti di comunicazione);

·
collegamento telefonico interno alle camere.

La/e camera/e devono essere collocate possibilmente in area riservata o comunque non

promiscua con gli altri ospiti della struttura.

Deve essere fruibile e facilmente accessibile un locale per bagno assistito ed una palestra dotata

di attrezzature ed ausili in relazione alle condizione degli ospiti ed alle attività specifiche.

91

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5 ATTREZZATURE (ARREDI, AUSILI E APPARECCHIATURE)

5.1

In relazione ad inserimenti individuali di persone con disabilità gravissima acquisita disabili

devono essere garantiti:

- letti articolati a tre snodi, regolabili in altezza, con comando elettrico e manuale, e con

dotazione set di ruote con freno;

- materassi antidecubito per soggetti ad alto rischio (ad elementi intercambiabili con compressore

ad aria alternata e a lenta cessione d’aria); cuscini antidecubito ad aria e automodellanti (per

tutti);

-

carrozzine specifiche ed adattate all’utenza; dotazione di una carrozzina di serie con schienale

reclinabile, con pedana regolabile, con cuscino antidecubito e a ruote piccole, da utilizzare in

caso di necessità;

- poltrona/e relax regolabile/i ad uso dei familiari;

- barella doccia;

- dotazione di un sollevatore elettrico con bilancia automatica inserita;

- possibilità di adeguato utilizzo di letto bobath elettrico.

5.2
Attrezzature sanitarie:

- elettrocardiografo;

- sistema di aspirazione elettrica per le secrezioni bronchiali;

- saturimetro;

- pallone ambu con dotazione completa di maschere e raccordi;

- laringoscopio completo;

- dotazione dei farmaci per l’emergenza;

- apparecchiature per la somministrazione di ossigeno, a norma delle disposizioni vigenti in

materia;

- nebulizzatore.

6 FORMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

6.1

Deve essere svolta una ricognizione annuale del fabbisogno formativo e predisposto un piano

formativo che tenga conto della complessità dell’assistenza, nonchè della soddisfazione dei

bisogni psicorelazionali dei familiari, e della tutela della relazione familiari/utente; [per le

mielolesioni e per le patologie neurologiche involutive anche della soddisfazione dei bisogni

psicorelazionali ed affettivi degli ospiti];

6.2

Il soggetto gestore assicura la partecipazione di tutti gli operatori ad attività formative e di

aggiornamento per almeno 30 ore annue, concordate con l’èquipe multiprofessionale di ambito

distrettuale, con particolare attenzione ai bisogni specifici dell’utenza.

6.3

Deve essere prevista una procedura per l’inserimento di nuovi operatori che preveda anche un

periodo di adeguato addestramento/affiancamento al personale del nucleo, della durata di

almeno due settimane.

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ALLEGATO DE

Requisiti specifici per “Strutture e nuclei residenziali dedicati alle persone con gravissima

disabilità acquisita ai sensi della DGR 2068/04”

PREMESSA


In caso di accoglienza di persone con gravissime disabilità acquisite (DGR 2068/04) in strutture o nuclei

specifici, Il soggetto gestore deve assicurare una gestione integrata dei nuclei residenziali dedicati,

garantendo in aggiunta ai requisiti generali e specifici per le strutture residenziali per anziani e disabili,

gli ulteriori e specifici requisiti di personale, organizzativi/funzionali e strutturali riportati nel presente

allegato.Le modalità di accesso a tali soluzioni residenziali sono definite dalla DGR 2068/04 e successivi

atti attuativi.

DEFINIZIONE


E’ uno specifico nucleo socio-sanitario per l’accoglienza permanente o temporanea, attivato all’interno di

altre strutture residenziali per anziani (casa-residenza per anziani non autosufficienti) o disabili adulti

(Centri socio-riabilitativi Residenziali), o in altre tipologie di strutture. L’inserimento in nuclei all’interno

di strutture per disabili riguarda preferibilmente casi con mielolesione o con patologie neurologiche

involutive che non presentino una particolare complessità come ad esempio la presenza di cannule

tracheostomiche o ventilazone meccanica.

FINALITA’


-

Garantire un programma assistenziale a lungo termine a conclusione del percorso riabilitativo

(continuità assistenziale);

-

Promuovere e tutelare lo stato di benessere psicofisico;

-

Mantenere condizioni sanitarie soggettive ottimali;

-

Sostenere la famiglia del paziente;

-

Mantenere le relazioni con l’ambiente sociale di provenienza e favorire l’integrazione sociale nel

nuovo contesto residenziale, valorizzando il ruolo delle reti informali e delle associazioni;

-

Offrire ospitalità anche temporanea con funzioni di “sollievo” e/o di “sostegno/formazione” per la

famiglia;

UTENZA


Persone in situazione di handicap gravissimo acquisito in situazione stabilizzata, che abbiano concluso il

percorso riabilitativo, con età eguale o superiore a 18 anni, con disabilità conseguenti a:

gravissime cerebrolesioni , conseguenti a danno cerebrale di origine traumatica o di altra natura

(emorragia cerebrale, ipossia/anossia, encefalite…) che ha determinato una condizione di coma, più

o meno protratto, a cui sono conseguite disabilità sensoriali, motorie, cognitive e comportamentali

permanenti e di norma associate a stato vegetativo o di minima coscienza che condizionano un

quadro di totale non autosufficienza;

gravissime mielolesioni , con un danno al midollo spinale di origine traumatica o di altra natura che

ha determinato una grave tetraplegia, caratterizzata da deficit funzionale completo e permanente dei

quattro arti;

gravissimi esiti disabilitanti di patologie neurologiche involutive in fase avanzata ( ad esempio

Sclerosi Laterale Amiotrofica, Coree, etc.). Per quanto riguarda queste ultime patologie si deve

fare riferimento a gravissimi esiti disabilitanti tipici della fase avanzata o terminale di questo tipo di

malattie, con situazioni di totale dipendenza e necessità di assistenza nella cura di sé, nella

mobilità, nonché di supervisione continuativa nell’arco delle 24 ore”.

CAPACITA’ RICETTIVA


Il nucleo di norma deve comprendere da 6/8 a 15 ospiti e comunque sino ad un massimo di 30 ospiti (nel

caso di 30 ospiti, va prevista l’articolazione in due sotto nuclei).

Il nucleo all’interno di Centri Socio-riabilitativi Residenziali per disabili deve comprendere un numero

minimo di 4/6 ospiti.

93

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2 PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO

2.1

Nel servizio deve operare personale socio-sanitario e sanitario in possesso di adeguata

qualificazione secondo quanto precisato nell’allegato DB, con competenze tecniche e relazionali

adatte a soddisfare i bisogni delle persone con gravissima disablità acquisita ed a sostenere la

relazione con i familiari.

2.2
Dotazione di personale-standard di assistenza

Deve essere garantita la presenza quotidiana di personale medico (di norma medico di medicina

generale) adeguatamente formato in un rapporto di 5 ore settimanali ogni 5 ospiti su 5 giorni

feriali; in caso di nuclei superiori ai 10 ospiti, in rapporto di 3 ore aggiuntive ogni 5 ospiti

superiori ai 10.

Il soggetto gestore deve assicurare accordi e protocolli al fine di garantire:

o
l’intervento a chiamata del medico di medicina generale durante la fascia diurna;

o
l’interventi del servizio medico di continuità assistenziale (guardia medica);

o
gli interventi di emergenza-urgenza, attraverso protocolli e procedure formalizzate con

il dipartimento per l’emergenza-urgenza dell’AUSL.

Deve essere assicurata la presenza di un numero adeguato di OSS in numero comunque non

inferiore al rapporto di 1 operatore ogni 1,5 ospiti.

In caso di nucleo tale rapporto va valutato anche tenendo conto dell’insieme della dotazione di

personale di assistenza della struttura. In ogni caso nel nucleo deve essere assicurata la presenza

contemporanea di due OSS durante l’effettuazione di prestazioni quali: alzate e messe a letto,

mobilizzazione per fini posturali al letto o in carrozzina, igiene quotidiana, bagni, vestizione e

svestizione, alimentazione per gli ospiti.

Devono inoltre essere garantite le seguenti figure:

- responsabile di nucleo con funzioni anche di coordinamento sanitario; tale funzione viene

svolta da personale infermieristico in misura 1 operatore per ogni struttura di almeno 20

posti letto, con riduzione proporzionale al numero degli ospiti, assicurando in ogni caso

almeno 18 ore settimanali;

- presenza di personale infermieristico nelle 24 ore. In caso di nucleo la presenza sulle 24

ore può essere riferita all’intera struttura, ma in ogni caso durante le attività diurne

dedicate al nucleo deve essere assicurata almeno la presenza effettiva di 1 infermiere

sino ad un massimo di 20 ospiti e per i casi di particolare complessità (ad esempio in

presenza di cannule tracheostomiche o ventilazione meccanica) deve essere assicurata

una presenza oraria maggiore in base alle specifiche necessità previste nei PAI;

- un fisioterapista ogni 20 ospiti;

- in aggiunta per le mielolesioni e per le patologie neurologiche involutive: un educatore

professionale o animatore ogni 20 ospiti.

Devono essere assicurati interventi per un totale di 9 ore settimanali ogni 10 utenti svolti da

personale con qualifica di psicologo con formazione specifica nel campo delle disabilità acquisite

per le seguenti funzioni:

a) attività clinica rivolta agli ospiti;

b) attività di supporto agli ospiti ed ai familiari;

c) supervisione per azioni di supporto e prevenzione del burn-out degli operatori.

Per quanto riguarda gli interventi sociali, Il soggetto gestore assicura il collegamento e la

collaborazione con gli operatori sociali del territorio.

2.3
Assistenza specialistica

Il soggetto gestore deve :

·
assicurare secondo le modalità concordate con l’AUSL un riferimento medico

costante per il team assistenziale della struttura: un fisiatra per le cerebrolesioni e

le mielolesioni ed un neurologo per le patologie neurologiche degenerative;

·
garantire ed attivare procedure formalizzate, condivise con l’equipe

multiprofessionale distrettuale, (modalità di accesso facilitato e congruità dei

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pagina 105 di 116


tempi) con l’AUSL di riferimento per :

- le consulenze specialistiche necessarie quali ad esempio: fisiatra, neurologo,

pneumologo, otorinolaringoiatra, dermatologo, nutrizionista, odontoiatra, anestesista;

- canali privilegiati e percorsi facilitati per l’accesso ad esami diagnostici strumentali e

per gli esami di laboratorio.

Requisiti organizzativo-gestionali


Il soggetto gestore deve garantire:

- la previsione di momenti di analisi, di valutazione e programmazione degli interventi,

riunioni tra gli operatori a cadenza almeno mensile e verbalizzate;

- una procedura per la formulazione del Progetto Assistenziale Individuale, sulla base della

valutazione multidimensionale e multiprofessionale, che preveda l’utilizzo di indicatori

valutabili:

a) sulla prevenzione di danni secondari e complicanze;

b) relativi al benessere fisico e psicologico dell’utente e dei familiari, alla soddisfazione dei

familiari, e alla tutela della relazione familiari/utente;

- all’interno del PAI un’adeguata e qualificata valutazione degli ausili anche tecnologici

(anche con il supporto di competenze esterne), che possono essere utili per obiettivi di

autonomia personale;

- la possibilità di presa visione dei PAI da parte di tutti gli operatori; è a discrezione di ogni

struttura l’identificazione di uno strumento unico utilizzabile sia per il trasferimento delle

informazioni quotidiane che per l’aggiornamento dei PAI;

- la possibilità per i familiari di consumare i pasti all’interno della struttura, forniti dalla stessa;

- la previsione di modalità finalizzate a favorire il mantenimento delle relazioni con l’esterno

anche attraverso specifiche convenzioni con associazioni di volontariato;

- la possibilità per parenti e conoscenti di effettuare visite agli ospiti del nucleo; ove si intenda

disciplinarle, eventuali limitazioni devono essere contenute nel Regolamento o carta dei

servizi, e comunque assolutamente circoscritte, nel rispetto delle esigenze degli ospiti.

3 COMUNICAZIONE, TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE

3.1

L’organizzazione della vita e delle attività deve essere orientata alla normale vita familiare e in

grado di garantire il più alto livello possibile di partecipazione.

3.2 Deve essere garantita la possibilità per i familiari di consumare i pasti all’interno della struttura,

forniti dalla stessa.

95

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4 STRUTTURA

4.1

Nel nucleo devono essere presenti:

- nel caso di strutture per anziani camere da letto di norma singole, nel caso di strutture per

disabili camere da letto con una superficie utile - di norma - di mq 12 per le camere ad un

posto e di mq. 18 per le camere a due posti. Sulla base del gradimento dell’ospite e dei

familiari è possibile che l’èquipe multiprofessionale distrettuale valuti l’opportunità di

inserimento in una stanza a due posti in base alla situazione specifica del paziente. Dovrà

essere inoltre garantita la possibilità di accoglienza anche notturna, se richiesta, di un

familiare nella camera dell’ospite;

- servizi igienici per la non autosufficienza collegati alle camere di norma in numero di 1

ogni camera e comunque non meno di 1 ogni due camere, di dimensioni e con disposizioni

tali da permettere l’ingresso e la rotazione delle carrozzine e il sostegno da parte degli

operatori per l’attività di assistenza anche mediante l’utilizzo di ausili di sollevamento;

- campanelli di chiamata di allarme in tutti i servizi igienici e per tutti i posti letto adeguati

alla tipologia di utenza ospitata (collegamento interfono o con idonei strumenti di

comunicazione) [per gli stati vegetativi da valutare la presenza di un sistema di

videosorveglianza da postazione centralizzata];

- collegamento telefonico interno alle camere;

- possibilità di collegamento Internet;

- soggiorno e zona pranzo di nucleo;

- locali comuni, anche ad uso polivalente [per le mielolesioni e per le patologie neurologiche

involutive da destinare anche ad attività occupazionali, di socializzazione e culturali, ecc.]

In caso di nucleo, la dotazione di tali locali potrà essere in comune con il resto della

struttura;

- locale dispensa/tisaneria per i familiari, dotato di impianto TV e impianto stereo;

- servizi igienici accessibili a persone con disabilità collegati agli spazi comuni in numero

minimo di due, di cui uno per visitatori. In caso di nucleo, il servizio igienico per visitatori

potrà essere in comune con il resto della struttura;

- locale per bagno assistito con predisposizioni per vasca assistita. [per le mielolesioni e per le

patologie neurologiche involutive: dotato di vasca assistita] In caso di nucleo con un

numero di ospiti inferiore a 10, l’utilizzo del bagno assistito può essere in comune la con la

struttura;

- palestra dotata di attrezzature ed ausili in relazione alle condizione degli ospiti ed alle

attività specifiche. In caso di nucleo, la palestra e le relative attrezzature potranno essere

utilizzate in comune con la struttura;

- locale per il personale di nucleo (guardiola);

- locale di servizio per il personale, con servizio igienico. In caso di nucleo, la dotazione di

tali locali potrà essere in comune con il resto della struttura;

- locale per vuotatoio e lavapadelle di nucleo;

- spazio per fumatori nel rispetto della normativa vigente. In caso di nucleo, la dotazione di

tale spazio potrà essere in comune con il resto della struttura.

96

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5
ATTREZZATURE (ARREDI, AUSILI E APPARECCHIATURE)

5.1

Gli arredi, le attrezzature e gli utensili devono essere curati, esteticamente gradevoli nonché

permettere una idonea funzionalità d’uso e fruibilità in relazione alle caratteristiche dell’utenza

ospitata.

Deve essere garantita agli utenti la possibilità di utilizzare arredi e suppellettili personali.

In particolare nel nucleo devono essere presenti:

- letti articolati a tre snodi, regolabili in altezza, con comando elettrico e manuale, e con dotazione

set di ruote con freno;

- materassi antidecubito per soggetti ad alto rischio (ad elementi intercambiabili con compressore

ad aria alternata e a lenta cessione d’aria); cuscini antidecubito ad aria e automodellanti (per

tutti);

- carrozzine specifiche ed adattate all’utenza; dotazione di una carrozzina di serie con schienale

reclinabile, con pedana regolabile, con cuscino antidecubito e a ruote piccole, da utilizzare in

caso di necessità;

- poltrone relax regolabili ad uso dei familiari; [in aggiunta per le mielolesioni e per le patologie

neurologiche involutive: poltrone relax regolabili elettronicamente in numero adeguato agli ospiti

nelle condizioni di utilizzarle]

- barella doccia (in caso di nucleo la barella doccia può essere anche in comune con la struttura);

- idonei sistemi elettrici di sollevamento con dotazione adeguata di sollevatori elettrici in numero

proporzionato alla tipologia degli ospiti ed alla presenza di personale e comunque in numero non

inferiore ad 1 ogni 10 ospiti, di cui uno con bilancia automatica inserita, o di altri sistemi ( ad

esempio binario - monorotaia o ad “H”); [in aggiunta per le mielolesioni: standing elettrico; in

aggiunta per le patologie neurologiche involutive: standing elettrico e disponibilità di un

sollevatore per postura eretta, in relazione ai bisogni degli ospiti];

- almeno 1 letto bobath elettrico (dimensioni minime: cm 200 x cm 120) ed in numero adeguato in

relazione alla disponibilità di idonei spazi e del numero di fisioterapisti.


5.2 Attrezzature sanitarie:


- elettrocardiografo;

- sistema di aspirazione elettrica per le secrezioni bronchiali;

- saturimetro;

- pallone ambu con dotazione completa di maschere e raccordi;

- laringoscopio completo;

- dotazione dei farmaci per l’emergenza;

- apparecchiature per la somministrazione di ossigeno, a norma delle disposizioni vigenti in

materia preferibilmente a parete;

- defibrillatore automatico eventualmente anche a disposizione della struttura;

- nebulizzatore.

Deve inoltre essere presente adeguata e garantita la disponibilità di pompe per l’alimentazione

entrale e parenterale in relazione alle particolari necessità degli ospiti.

6
FORMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

6.1

Deve essere svolta una ricognizione annuale del fabbisogno formativo e predisposto un piano

formativo che tenga conto della complessità dell’assistenza, nonchè della soddisfazione dei

bisogni psicorelazionali dei familiari, e della tutela della relazione familiari/utente; [per le

mielolesioni e per le patologie neurologiche involutive anche della soddisfazione dei bisogni

psicorelazionali ed affettivi degli ospiti];

6.2

Il soggetto gestore assicura la partecipazione di tutti gli operatori ad attività formative e di

aggiornamento per almeno 30 ore annue, concordate con l’èquipe multiprofessionale di ambito

distrettuale, con particolare attenzione ai bisogni specifici dell’utenza.

6.3

Deve essere prevista una procedura per l’inserimento di nuovi operatori che preveda anche un

periodo di adeguato addestramento/affiancamento al personale del nucleo, della durata di almeno

due settimane.

97

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ALLEGATO DF

Requisiti specifici per “Centri diurni dedicati per demenze”

PREMESSA


Nel centro diurno demenze, in aggiunta ai requisiti generali per l’autorizzazione al funzionamento, ed ai

requisiti generali e specifici per il centro diurno anziani, Il soggetto gestore assicura ulteriori requisiti specifici.


DEFINIZIONE


Sono strutture socio-sanitarie semiresidenziali caratterizzate come luogo di ospitalità temporanea,

finalizzate al trattamento intensivo di uno specifico target di pazienti con demenza.

FINALITA’


-

Controllare/contenere i disturbi del comportamento associati alla demenza, mettendo a punto

strategie assistenziali e di prevenzione della ricomparsa dei disturbi;

-

Supportare le famiglie nell’assistenza continuativa all’anziano, facilitare l’individuazione ed il

percorso nei servizi della rete, offrire ascolto e sostegno qualificati nell’affrontare la malattia anche

da un punto di vista psico-relazionale.

-

Sviluppare modalità di addestramento e di sostegno di familiari e operatori relativi alla gestione del

malato al domicilio o nel servizio di provenienza (gestibilità del paziente in altri contesti);

-

Sviluppare collegamenti strutturati con gli altri servizi della rete.

UTENZA – CRITERI DI ELEGIBILITA’


Persone con diagnosi di demenza associata a disturbi del comportamento di livello significativo,

preferibilmente deambulanti, in grado di trarre profitto da un intervento intensivo e limitato nel tempo. I

criteri di elegibilità vengono individuati attraverso la valutazione multidimensionale, ivi compresa la

valutazione neuropsicologica, comportamentale ed affettiva garantite dall’esame clinico e dall’utilizzo di

strumenti e scale validati, somministrati da personale qualificato.

La presenza di un nucleo familiare, che garantisca continuità “terapeutico-assistenziale” al domicilio,

costituisce elemento/criterio di preferenza per l’acceso al centro diurno dedicato.

CAPACITA’ RICETTIVA



Di norma 15 posti sino ad un massimo di 20 posti, organizzato in sottogruppi.

2 PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO

2.1


L’inserimento del personale nel centro diurno deve tener conto della motivazione dei singoli

operatori a lavorare con tale tipologia di utenza (selezione motivazionale).

2.2


Il servizio garantisce la stabilità dello staff, attraverso l’utilizzo di specifiche strategie atte a

prevenire, ridurre e monitorare il turn-over ed il burn-out.

2.3

Standard di assistenza

Il centro diurno deve essere dotato di uno specifico standard di personale opportunamente

selezionato e formato in relazione ai bisogni assistenziali e di cura degli utenti, nella misura

minima di:

-
almeno 1 OSS ogni 3 utenti;

-
medico specialista (geriatra o neurologo) per almeno 4 ore settimanali;

-
infermiere per almeno 4 ore settimanali;

-
coordinatore o responsabile del centro diurno per almeno 18 ore a settimanali.

-
operatore (animatore e/o educatore e/o fisioterapista) con competenze specifiche sulle demenze

e in materia di stimolazione cognitiva, al fine di predisporre attività mirate per singolo utente o

per piccolo gruppo finalizzate a controllare/contenere i disturbi del comportamento per almeno

18 ore a settimanali;

-
psicologo con competenze specifiche nel campo delle demenze, al fine di garantire interventi

rivolti ai familiari (sostegno individuale e di gruppo), agli operatori (formazione, prevenzione e

riduzione del burn-out), e al paziente (valutazione neuropsicologica e psico-affettiva,

ottimizzazione del PAI, supervisione attività di stimolazione) per almeno 9 ore settimanali.

Tali standard sostituiscono quelli previsti in generale i centri diurni a valenza generale per anziani

non autosufficienti (SPCDA.2.3).

98

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4 STRUTTURA

4.1


Il centro diurno garantisce un ambiente sicuro e protesico, secondo i seguenti criteri generali :

-
una semplificazione graduata e facilitazione funzionale in base alle residue capacità ;

-
la sicurezza e quindi la riduzione/eliminazione dei rischi evitando nel contempo, il più

possibile, limitazioni ai movimenti dell’ospite;

-
familiarità dell'ambiente che deve richiamare il più possibile luoghi e materiali di abitazione

comune, anche attraverso la possibilità per l’ospite di portare il proprio animale da compagnia

(garantendo il pieno rispetto della normativa regionale sul benessere dell’animale) ;

-
una riduzione della connotazione sanitaria degli ambienti, anche evitando l’utilizzo di divise

sanitarie da parte degli operatori;

4.2


Il centro diurno dedicato assicura i seguenti ulteriori accorgimenti ambientali minimi:

-
deve essere collocato a piano terra ed affacciato su uno spazio cortilivo o un’area attrezzata

a giardino (finalizzata al wandering);

-
Pavimentazione omogenea ed antisdrucciolo;

-
Colorazione di pareti e pavimenti con tinte calde;

-
Mascheramento delle porte antifuga (mantenendo la facilità di accesso);

-
Porte bloccate manualmente o elettronicamente (sbloccabili anche a mano in caso di

incendio);

-
Arredi privi di spigoli pericolosi (o dotati di paraspigoli con colori contrastanti);

-
Erogazione dell'acqua a temperatura costante;

-
Presenza di ausili per l’orientamento spaziale e temporale;

-
Presenza di almeno uno spazio alternativo agli ambienti comuni;

-
Presenza di un percorso interno per il wandering;

-
Area per attività strumentali, occupazionali e/o di affaccendamento.

6 FORMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

6.1


Il servizio dedicato garantisce momenti formativi e di aggiornamento periodici su tematiche

inerenti le demenze, rivolti a tutto il personale. Vengono inoltre assicurati periodici incontri di

èquipe, supervisioni e incontri con lo psicologo (prevenzione burn-out).

8 PROCESSI E PROCEDURE GENERALI

8.1


Il centro diurno per demenze accoglie gli ospiti per un periodo limitato (temporaneo). La durata

della permanenza è legata al raggiungimento degli obiettivi del PAI e agli obiettivi da realizzarsi

dopo le dimissioni.

8.2


Viene garantita una funzione di sistema da parte di una delle figure, per connettere metodi e

obiettivi con l’esterno, al fine di garantire una reale continuità dell’assistenza una volta che il

paziente sia stato dimesso.

8.3


I servizi garantiscono la definizione di un protocollo di accoglienza dell’ospite che prevede

almeno una visita domiciliare ed un contatto con i familiari .

8.4


Ai fini dell’appropriatezza dell’ingresso, è indispensabile che la diagnosi di demenza sia fatta in

maniera accurata e circostanziata sulla base di una valutazione multidimensionale (medica,

cognitiva, comportamentale, funzionale ed affettiva), che ne evidenzi il criterio di elegibilità.

8.5


Il piano delle attività deve garantire attività di socializzazione, animazione,

stimolazione/riabilitazione fisica/motoria, stimolazione/riattivazione cognitiva, terapia

occupazionale da svolgere individualmente o in piccoli gruppi.

8.6


Nel periodo di frequenza, il servizio garantisce un sostegno continuativo alla famiglia

relativamente all’utilizzo e condivisione di strategie concrete nell’affrontare i disturbi cognitivi e

comportamentali al domicilio, nonché alle dinamiche legate al vissuto della malattia.

8.7


Il soggetto gestore prima del rientro a domicilio e/o al servizio di provenienza deve assicurare

momenti di aggiornamento e formazione ai familiari ed ai caregiver informali per l’assistenza

diretta all’utente.

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ALLEGATO DG

Requisiti specifici per “Nuclei dedicati alle demenze per assistenza residenziale temporanea”

PREMESSA


Nei nuclei dedicati alle persone con demenza in aggiunta ai requisiti generali per l’autorizzazione al

funzionamento, ed ai requisiti generali e specifici casa-residenza per anziani non autosufficienti, il soggetto

gestore assicura ulteriori requisiti specifici.


DEFINIZIONE


Sono strutture socio-sanitarie residenziali caratterizzate come luogo per ospitalità temporanea, finalizzata al

trattamento intensivo di uno specifico target di pazienti con demenza

.

FINALITA’


-

Controllare/contenere i disturbi del comportamento associati alla demenza;

-

Prevenire l'eccesso di disabilità valutando e trattando le patologie organiche concomitanti alla

demenza;


-

Sviluppare modalità di addestramento e di sostegno di familiari e operatori relativi alla gestione del

malato per facilitarne il rientro/transizione al domicilio o al servizio di provenienza (gestibilità del

paziente in altri contesti);


-

Supportare le famiglie nell’assistenza continuativa all’anziano, facilitare l’individuazione ed il

percorso nei servizi della rete, offrire ascolto e sostegno qualificati nell’affrontare la malattia anche da

un punto di vista psico-relazionale.


-

Sviluppare collegamenti strutturati con gli altri servizi della rete.

UTENZA – CRITERI DI ELEGIBILITA’


Persone con diagnosi di demenza associata a disturbi del comportamento di livello significativo, provenienti

dal domicilio o da altro servizio, in grado di trarre profitto da un intervento intensivo e limitato nel tempo. I

criteri di elegibilità vengono individuati attraverso la valutazione multidimensionale, ivi compresa la

valutazione neuropsicologica, comportamentale ed affettiva garantite dall’esame clinico e dall’utilizzo di

strumenti e scale validati, somministrati da personale qualificato.


CAPACITA’ RICETTIVA



Di norma 15 posti sino ad un massimo di 20, garantendo una organizzazione per sottogruppi.


2 PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO

2.1

L’inserimento del personale deve tener conto della motivazione dei singoli operatori a

lavorare con tale tipologia di utenza (selezione motivazionale).

2.2

Il soggetto gestore assicura la stabilità dello staff attraverso l’utilizzo di specifiche strategie

atte a prevenire, ridurre e monitorare il turn-over ed il burn-out.

2.3 Standard di assistenza


Il nucleo deve essere dotato di uno specifico standard di personale opportunamente selezionato

e formato, nella misura minima di:

- almeno due OSS durante l’orario diurno ogni 10 ospiti;

-
l’individuazione di un infermiere di riferimento del nucleo;

-
medico geriatra per almeno 12 ore settimanali per sei giorni ogni 10 ospiti;

-
responsabile di nucleo, con specifica esperienza nell’area delle demenze;

-
operatore (animatore e/o educatore e/o fisioterapista) con competenze specifiche sulle

demenze e in materia di stimolazione cognitiva, al fine di predisporre attività mirate per

singolo utente o per piccolo gruppo finalizzate a controllare/contenere i disturbi del

comportamento per almeno 18 ore settimanali ogni 10 ospiti;

- psicologo con competenze specifiche nel campo delle demenze, al fine di garantire

interventi rivolti ai familiari (sostegno individuale e di gruppo), agli operatori (formazione,

prevenzione e riduzione del burn-out), e al paziente (valutazione neuropsicologica e psicoaffettiva,

ottimizzazione del PAI, supervisione attività di stimolazione) per almeno 9 ore

settimanali.

Tali standard integrano e sostituiscono quelli indicati per la Casa – residenza per anziani

non autosufficienti anziani a valenza generale (SPRA 2.1)

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4 STRUTTURA

4.1

Il nucleo dedicato garantisce un ambiente sicuro e “protesico”, secondo i seguenti criteri

generali :

-
familiarità dell'ambiente che deve richiamare il più possibile luoghi e materiali di

abitazione comune, anche attraverso la possibilità per l’anziano di personalizzare il

proprio ambiente, nonché di tenere il proprio animale da compagnia (garantendo il pieno

rispetto della normativa regionale sul benessere dell’animale) ;

-
una riduzione della connotazione sanitaria degli ambienti, anche evitando l’utilizzo di

divise sanitarie da parte degli operatori;

-
una semplificazione graduata e facilitazione funzionale in base alle residue capacità ;

-
la sicurezza e quindi la riduzione/eliminazione dei rischi evitando nel contempo, il più

possibile, limitazioni ai movimenti dell’ospite.

4.2

Il servizio dedicato assicura i seguenti ulteriori accorgimenti ambientali minimi:

-
deve essere collocato a piano terra ed affacciato su uno spazio cortilivo o un’area attrezzata

a giardino (finalizzata al wandering);

-
Pavimentazione omogenea ed antisdrucciolo;

-
Utilizzo di luce diffusa per l’illuminazione degli ambienti (assenza di coni d'ombra);

-
Colorazione di pareti e pavimenti con tinte calde;

-
Mascheramento delle porte antifuga (mantenendo la facilità di accesso);

-
Porte bloccate manualmente o elettronicamente (sbloccabili anche a mano in caso di

incendio);

-
Arredi privi di spigoli pericolosi (o dotati di paraspigoli con colori contrastanti);

-
Erogazione dell'acqua a temperatura costante;

-
Presenza di ausili per l’orientamento spaziale e temporale;

-
Presenza di almeno uno spazio alternativo agli ambienti comuni;

-
Presenza di un percorso interno per il wandering;

-
Area per attività strumentali, occupazionali e/o di affaccendamento.

6 FORMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

6.1

Il nucleo dedicato garantisce momenti formativi e di aggiornamento periodici su tematiche

inerenti le demenze, rivolti a tutto il personale. Vengono inoltre assicurati periodici incontri di

èquipe, supervisioni e incontri con lo psicologo (prevenzione burn-out).

8 PROCESSI E PROCEDURE GENERALI

8.1

L’accesso e le dimissioni al nucleo sono garantite nell’ambito del percorso socio-assistenziale

condiviso a livello distrettuale e in accordo con la famiglia.

8.2

Il nucleo dedicato accoglie gli ospiti per un periodo limitato (temporaneo). La durata della

permanenza è legata al raggiungimento degli obiettivi del PAI e agli obiettivi da realizzarsi

dopo le dimissioni.

8.3

Viene garantita una funzione di sistema da parte di una delle figure, per connettere metodi e

obiettivi con l’esterno, al fine di garantire una reale continuità dell’assistenza una volta che il

paziente sia stato dimesso.

8.4

Nel periodo di frequenza, il servizio garantisce un sostegno continuativo alla famiglia

relativamente all’utilizzo e condivisione di strategie concrete nell’affrontare i disturbi

cognitivi e comportamentali, nonché alle dinamiche legate al vissuto della malattia.

8.5

Ai fini dell’appropriatezza dell’ingresso, è indispensabile che la diagnosi di demenza sia fatta

in maniera accurata e circostanziata, seguendo le linee guida ufficiali, sulla base di una

valutazione multidimensionale (medica, cognitiva, comportamentale, funzionale ed affettiva),

che ne evidenzi il criterio di elegibilità.

8.6

Il servizio da evidenza della presenza di procedure per l’ottimizzazione dei trattamenti

farmacologici.

8.7

Il piano delle attività deve garantire attività di socializzazione, animazione,

stimolazione/riabilitazione fisica/motoria, stimolazione/riattivazione cognitiva, terapia

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occupazionale da svolgere individualmente o in piccoli gruppi.

8.8

Il rientro al domicilio o al servizio di provenienza è garantito dall’accesso alle dimissioni

protette, per assicurare la continuità assistenziale ed il sostegno ai familiari.

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ALLEGATO DH

Requisiti aggiuntivi per l’accoglienza temporanea di sollievo

1 POLITICA E PIANIFICAZIONE STRATEGICA

1.1


Il soggetto gestore assicura sulla base delle indicazioni contenute nella programmazione

territoriale e dei servizi invianti l’adattamento delle scelte gestionali ed organizzative, al fine di

rispondere in modo flessibile ai bisogni degli utenti, dei loro familiari e dei caregiver informali,

assicurando tutte le relazioni e rapporti necessari al fine di garantire la continuità assistenziale e

l’efficacia dell’accoglienza di sollievo.


2 PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO

2.1


Il soggetto gestore deve assicurare una organizzazione degli spazi, delle attività quotidiane

alberghiere ed assistenziali tale da garantire il miglioramento e/o il mantenimento delle abilità,

delle relazioni e delle abitudini di vita dell’ospite, promuovendo le condizioni ottimali al

momento del ritorno a domicilio.


2.2


Il soggetto gestore prima del rientro a domicilio deve assicurare un programma di aggiornamento

e formazione ai familiari ed ai caregiver informali per l’assistenza diretta all’utente.


2.3


Il soggetto gestore deve dare evidenza di procedure concordate con i servizi territoriali per il

tempestivo passaggio delle informazioni al fine di contribuire a garantire la continuità del

percorso assistenziale.


3 COMUNICAZIONE, TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE

3.1


Il soggetto gestore, nell’ambito della Carta dei servizi, deve assicurare una informazione

sull’opportunità dell’accoglienza temporanea di sollievo, sui servizi offerti e sui diritti degli utenti

e dei loro familiari.


4 STRUTTURA

4.1


Deve essere possibile di norma l’accoglienza in camera singola, se richiesto dall’ospite,

compatibilmente con la disponibilità della struttura.[vale per le strutture residenziali]


8 PROCESSI E PROCEDURE GENERALI

8.1


Deve essere possibile per l’utente e per i familiari visitare il servizio prima dell’ingresso.

8.2


Deve essere data evidenza che la procedura di accoglienza assicuri il benvenuto all’utente e

identifichi l’operatore o gli operatori a cui fare riferimento nella fase di inserimento per ogni

informazione e supporto.


8.3


Deve essere data evidenza del fatto che nella predisposizione del piano di assistenza individuale

sono tenuti in considerazione sia i bisogni dell’utente e le necessità di cure sanitarie che i bisogni

dei familiari e dei caregiver informali.


8.4


Deve essere presente una procedura che assicuri la valutazione e la conoscenza delle abilità, delle

relazioni e delle abitudini dell’ospite prima dell’ingresso in struttura.


8.5


Per le accoglienze non programmabili con caratteristiche di urgenza la procedura deve prevedere

che la valutazione e la conoscenza di abilità, relazioni e abitudini sia assicurata entro 2 giorni

dall’ingresso.


8.6


Deve essere data evidenza del fatto che il piano di assistenza individuale è in grado di soddisfare i

bisogni e le esigenze anche di salute dell’utente.


8.7


Deve esser data evidenza che al momento del rientro a domicilio è assicurata in forma scritta la

verifica dell’attuazione del piano di assistenza individuale e la valutazione delle condizioni

dell’utente.


8.8


Deve essere data evidenza di procedure concordate con i servizi territoriali per il passaggio di

informazioni relative alle condizioni dell’utente ed ai bisogni dei familiari e l’attivazione

tempestiva del percorso più idoneo per il ritorno a domicilio, prevedendo il pieno coinvolgimento

dell’utente e dei familiari.


10 MIGLIORAMENTO

10.

1



Deve essere data evidenza di una procedura che assicuri la raccolta anonima del gradimento degli

utenti e dei loro familiari al termine dell’accoglienza temporanea di sollievo e di un report annuale

del gradimento espresso.


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REGIONE EMILIA-ROMAGNA


Atti amministrativi

IN FEDE

Leonida Grisendi

Leonida Grisendi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE

SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della

deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in

merito all'atto con numero di proposta GPG/2009/238

data 17/04/2009

GIUNTA REGIONALE

Allegato parere di regolarità amministrativa

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Progr.Num.


514/2009 N.Ordine 62

omissis

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L'assessore Segretario:

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Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta

Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Zanichelli Lino


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